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Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
FrankRedi
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da FrankRedi »

Perdonami morpheus, ma nelle 100 e rotte pagine non riesco davvero a raccapezzarmi.
Il DJ fa un uso personale del fonogramma quando lo riproduce in pubblico in una discoteca?
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Bazzooka
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Bazzooka »

sarebbe il nocciolo della questione
ma a quanto pare nessuno si azzarda a pronunciarsi.

Augh !
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FrankRedi
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da FrankRedi »

si ma se non fosse un uso personale il riprodurre un fonogramma in un locale da parte di un DJ allora non esisterebbe al mondo DJ che lavori nella legalità... Questo non mi torna. L'uso personale è o non è quello che fa il dj quando suona in un locale? E se non lo è, allora che uso fa il dj del fonogramma?
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Frank, volendo semplificare come hai fatto, sì quello è assolutamente uso personale e assolutamente senza scopo lucrativo ma su questo si sono pronunciate decine di sentenze.

poi se vogliamo complicarci un po' la vita l'uso del fonogramma o della copia è quello che è consentito dalla riproduzione, dall'atto di masterizzare cioè, di copiare, perché esso sia legale, ergo consentito.
Se il DJ avesse "fabbricato" (riprodotto) la sua copia per usi non personali, andrebbe al di fuori dei limiti che sono consetiti per la copia legale, farebbe cioè una copia illegale.
Del resto anche volendo riprodurre (copiare) un brano o un proprio disco avvalendosi della licenza DJ, lo farebbe esclusivamente ad uso personale e senza scopo alcuno.

Suonare non vuol dire riprodurre ma è solo un'azione di tipo tecnico che non ha nulla a che vedere col diritto d'autore. Chi suona per il nostro discorso (ma è anche scritto sulla licenza DJ che è licenza per copiare e non per suonare) è generalmente il gestore, ovvero chi organizza, chi appunto, fa un uso NON personale e lucrativo e per il quale è tenuto al Permesso SIAE per "suonare".

Se poi vogliamo ancora vederla da altro punto di vista, così come l'eccezione al diritto di copiare per i propri dischi e le regole del servizio di download legale per i propri dowload, consentono la copia al solo uso personale e non commerciale, così la licenza DJ ti dice che puoi copiare al tuo solo uso personale e non commerciale, delle copie destinate all'uso in pubblico (il suonare del DJ, cioè)

Dacché ne deriva che l'azione del DJ definita come SUONARE = USO PERSONALE.
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Bazzooka
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Bazzooka »

un DiJ che suona in publico
almeno in Italia, lo fa con un permesso dalla SIAE
su cui l'organizzatore paga il dazio, e la SIAE ci paga i diritti d'autore.
Questo, a quanto pare (ma nessuno lo ha mai messo per scritto)
abiliterebbe ogni fonogramma a uso NON privato.
Ma la materia e' tanto contorta quanto trascurata dalle normative
e i tanti equivoci ci hanno gia' portato a 106 pagine di discussione
(senza contare gli altri topic piu' o meno paralleli).
C'e' chi e' convinto che il permesso SIAE,
con tutte le documentazioni sul rapporto musicale
facciano tollerare i limiti riportati sulle etchette dei dischi
e sulle condizioni d'uso dei file multimediali
e c'e' anche qualcuno che sostiene il contrario
convinti che per suonare in publico, oltre al persmesso istituzionale
bisogna avere anche l'autorizzazione specifica di produttori ed editori
(in che modo, o in quale forma, poi..... )
Nessuno nel frattempo ha mai fatto abbastanza chiarezza
e con queste leggi lacunose e vetuste ci fa quello che conviene al momento
(siamo in Italia, patri di tanti furbi, che si legiferano apposta)
(non e' che vada meglio in tanti altri posti del mondo, specialmente in Est Europa)

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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

diventa difficile pensare a chi può sostenere il contrario. Se il locale ha il relativo permesso SIAE e non è questione di tollerare le diciture sulle etichette, proprio perché quello dicono: "SENZA AUTORIZZAZIONE non è consentito..." e segue listone di cose che senza autorizzazione non si possono fare.
Il permesso SIAE è, appunto quella autorizzazione che nasce dal monopolio descritto all'art. 180. Il gestore col suo permesso, accede a 2 diritti per il quale paga il corrispettivo in proventi. Il primo è quello d'autore, ha cioè l'autorizzazione ad usare l'opera per i propri scopi, quelli della PUBBLICA ESECUZIONE. Paga poi, essendono diciamo costretto, l'uso del DISCO o più in generale della registrazione del produttore (art. 73 e 73-bis)
assolvendo così anche al divieto in caso di assenza di autorizzazione, ad usare il fonogramma.

Su questo nessun dubbio.

C'è poi una cosa ricorrente in merito alla dizione "privata", dove molti di noi confondona la copia con l'esecuzione dell'opera.
Si dice copia privata perchè è l'uso del diritto di riproduzione che deve esserlo, l'eccezione al diritto di copia. Chi copia lo deve fare per se stesso e non per terzi, chi copia può solo fabbricare una copia personale, ad uso personale senza possibilità di essere ceduta a chicchessia ma nulla c'entra col fatto che quella va fatta ascoltare in privato perché ciò che si ascolta non è la registrazione ma l'opera in essa contenuta.
Finchè l'ascolto dell'opera è circoscritto al proprio privato tutto ok, altrimenti serve il permesso SIAE.
non a caso sulla legge si.. legge
"Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro." come notate si parla di tutto ma non di RIPRODUZIONE perché con essa s'intende l'atto di copiare e non di fare ascoltare.
Anche in questo caso, nessun dubbio, Bazzooka, difficile credere a chi prova e certo c'è chi ci prova, di spillarti soldi con contorsioni o interpretazioni favolistiche. La legge va letta letteralmente, il resto è tempo perso.
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Per sgombrare idee sbagliate sulla funzione della LICENZA COPIE LAVORO vi comunico ufficialmente che la prossima riunione del Comitato Paritetico sarà convocata per stabilire i criteri di ripartizione agli aventi diritto - gli autori e editori inseriti nel database della SIAE - dei fondi acquisiti con le licenze per gli anni 2009-2010 e il primo semestre 2011.
Quindi i 200 euro - 170 per gli iscritti ad AssoDeeJay e le altre associazioni che hanno ottenuto il diritto agli sconti - per i tre anni di applicazione della licenza saranno ripartiti fra tutti i brani che sono stati utilizzati dai DJ.
Questo è anche il motivo per il quale abbiamo insistito per il caricamento dei brani nelle licenze....
Come ho ripetuto da tempo, i miei interventi si limiteranno alle informazioni necessarie a tutelare sempre meglio la categoria.....
A disposizione per ulteriori chiarimenti
Mario Di Gioia - Presidente AssoDeeJay
Mario Di Gioia - http://www.assodeejay.it" onclick="window.open(this.href);return false;
omentaref

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da omentaref »

è capitato a qualcuno che, a fronte dell'esibizione della licenza, sia stato richiesto di esibire le prove del legittimo acquisto dei brani originali?
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Molti dei processi avviati sui controlli effettuati stanno verificando proprio questo, comunque ciò non comporta differenza per la ripartizione, in quanto i brani aventi diritto sono quelli inseriti nei database delle licenze di ogni singolo DJ.
Mario Di Gioia - AssoDeeJay
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FrankRedi
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da FrankRedi »

Morpheus ha scritto:diventa difficile pensare a chi può sostenere il contrario. Se il locale ha il relativo permesso SIAE e non è questione di tollerare le diciture sulle etichette, proprio perché quello dicono: "SENZA AUTORIZZAZIONE non è consentito..." e segue listone di cose che senza autorizzazione non si possono fare.
Il permesso SIAE è, appunto quella autorizzazione che nasce dal monopolio descritto all'art. 180. Il gestore col suo permesso, accede a 2 diritti per il quale paga il corrispettivo in proventi. Il primo è quello d'autore, ha cioè l'autorizzazione ad usare l'opera per i propri scopi, quelli della PUBBLICA ESECUZIONE. Paga poi, essendono diciamo costretto, l'uso del DISCO o più in generale della registrazione del produttore (art. 73 e 73-bis)
assolvendo così anche al divieto in caso di assenza di autorizzazione, ad usare il fonogramma.

Su questo nessun dubbio.

C'è poi una cosa ricorrente in merito alla dizione "privata", dove molti di noi confondona la copia con l'esecuzione dell'opera.
Si dice copia privata perchè è l'uso del diritto di riproduzione che deve esserlo, l'eccezione al diritto di copia. Chi copia lo deve fare per se stesso e non per terzi, chi copia può solo fabbricare una copia personale, ad uso personale senza possibilità di essere ceduta a chicchessia ma nulla c'entra col fatto che quella va fatta ascoltare in privato perché ciò che si ascolta non è la registrazione ma l'opera in essa contenuta.
Finchè l'ascolto dell'opera è circoscritto al proprio privato tutto ok, altrimenti serve il permesso SIAE.
non a caso sulla legge si.. legge
"Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro." come notate si parla di tutto ma non di RIPRODUZIONE perché con essa s'intende l'atto di copiare e non di fare ascoltare.
Anche in questo caso, nessun dubbio, Bazzooka, difficile credere a chi prova e certo c'è chi ci prova, di spillarti soldi con contorsioni o interpretazioni favolistiche. La legge va letta letteralmente, il resto è tempo perso.
Perdona il mio intento "snellente" e se vogliamo semplicistico della questione. Ma di fatto, dopo tante parole, penso sia fondamentale che le cose siano in testa ben precise.
Purtroppo siamo soli quando magari alle 2 di notte dobbiamo render conto ad un controllo. Dunque mi preme parecchio sapere con chiarezza quali sono i miei doveri e quali i miei diritti.
Ricapitolando:
1. Io come DJ quando suono faccio un uso personale del fonogramma. Corretto? Bene, tuttavia io quando leggo la legge 633 art 71 sexies trovo scritto "È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza
fini direttamente o indirettamente commerciali"
. Il concetto "riproduzione PRIVATA" comprende anche il lavoro che fa il DJ quando suona in un locale? Intendiamoci egli fa una riproduzione privata ed un uso personale del fonogramma quando suona?

2. Nel medesimo articolo al comma 4 si fa riferimento all'effettuazione della COPIA PRIVATA ad uso personale. Il suddetto comma permette a colui che ha acquisito il possesso legittimo del materiale (insomma: noi che comperiamo la traccia legalmente su internet) di effettuare una copia privata ad uso personale a condizione che questa copia non si in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Difatti nell'art 171 ter è espressamente scritto che vi è una pena con reclusione e multa per chiunque per uso non personale abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento... (OMISSIS)
Il discorso ritorna sempre lì, se io mi masterizzo le tracce che ho legalmente acquistato e di cui posso esibire la ricevuta e le suono in un locale incappo nell'art 171 oppure no?


3. Questa benedetta licenza SIAE, correggimi se sbaglio. Leggendo la legge 633 non ho mai e poi mai incontrato il termine COPIA LAVORO. Tuttavia la licenza SIAE prevede questa dicitura. Allora il dubbio sorge spontaneo. Il fatto di sottoscrivere la loro licenza, come modifica la mia copia? Non le svincola una bel niente dal punto di vista legale dato che la legge non prevede l'esistenza della COPIA LAVORO ma solo della COPIA PRIVATA.
Ma allora cosa sarebbe sta licenza SIAE? Una sorta di "pizzo"? Della serie "la legge non te lo permette, ma se mi paghi io chiudo un occhio e non dico nulla a nessuno". E se arriva la finanza? Credo che la licenza SIAE la possa usare per accendersi il caminetto... per loro la licenza siae non vale nulla, dato che per la legge non vale nulla. Mi sbaglio?

Grazie ragazzi,
Frank
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