FrankRedi ha scritto:
Perdona il mio intento "snellente" e se vogliamo semplicistico della questione. Ma di fatto, dopo tante parole, penso sia fondamentale che le cose siano in testa ben precise.
Purtroppo siamo soli quando magari alle 2 di notte dobbiamo render conto ad un controllo.
nessun problema, per me il controllo e l'eventuale contestazione te la può fare solo e solamente un agente di polizia e nessun altro, visto che parliamo di ipotesi di reato o illeciti amministrativi.
Perciò alle due di notte, puoi anche ascoltare e dichiarare sull'eventuale verbale di denuncia, il classico "nulla da dichiarare" mi riservo la facoltà di presentare le mie dichiarazioni solo dopo aver consultato il mio avvocato.
Dunque mi preme parecchio sapere con chiarezza quali sono i miei doveri e quali i miei diritti.
Ricapitolando:
1. Io come DJ quando suono faccio un uso personale del fonogramma. Corretto?
sì e no, perché quando noi parliamo di queste cose, ci relazioniamo in modo non proprio corretto. L'uso personale del fonogramma lo fai sempre anche se fosse originale perché è l'unico uso che ti è concesso. Ma ogni volta che facciamo quel ragionamento dimentichiamo che stiamo parlando di una COPIA che abbiamo potuto fare in eccezione ad un diritto esclusivo (o la facciamo per effetto dell'autorizzazione del sito dal quale abbiamo scaricato il file in caso di "musica digitale anche se. in questo caso non si parla più di "copia privata")
quindi noi accediamo ad una eccezione per poter riprodurre un brano, cioè accediamo ad una eccezione per poter COPIARE un brano (ricorda, riproduzione = copia. riprodurre = copiare, duplicare). Facciamo cioè il mestire del PRODUTTORE, fabbrichiamo un supporto fonografico o registrazione ma senza avere la possibilità di COPIARE per vendere o porre comunque in commercio, infatti possiamo COPIARE solo per noi stessi e solo per uso personale (che è solo il nostro, ovviamente). quella COPIA è nostra e solo nostra.
E' quello che dice, in sintesi l'art. 71-sexies
il concetto "riproduzione PRIVATA" comprende anche il lavoro che fa il DJ quando suona in un locale? Intendiamoci egli fa una riproduzione privata ed un uso personale del fonogramma quando suona?
no perchè "riproduzione" significa copia, significa fare il produttore per se stessi e per il proprio esclusivo godimento.
Col suonare non c'entra nulla, la copia privata" o, appunto "riproduzione privata" la può fare anche mia nonna che come un DJ è persona fisica e, magari si è appena comprata il disco dei Dead Kennedys e non lo vuole rovinare, per cui, si fa la sua "riproduzione privata", poi va al circolo degli anziani con la sua brava "riproduzione privata" e fa pogare i suoi amici anziani al suono di "California Uber Alles"
Perciò il DJ ha fatto una copia privata di un suo disco, in quanto persona fisica etc etc, poi lo porta in disco perché in disco lui non "suona" nel senso del diritto d'autore ma svolge il suo lavoro ed è per qiesto che viene pagato.
Egli, si potrebbe anche dire che non fa proprio nessun uso di nulla, senza lacuno scopo di lucro, commerciale etc perché è pagato per fare il proprio lavoro e non per DUPLICARE registrazioni.
2. Nel medesimo articolo al comma 4 si fa riferimento all'effettuazione della COPIA PRIVATA ad uso personale. ...skip
Lo abbiamo già detto, non commette nessun reato di nessun tipo.
Il suddetto comma permette a colui che ha acquisito il possesso legittimo del materiale (insomma: noi che comperiamo la traccia legalmente su internet) di effettuare una copia privata ad uso personale a condizione che questa copia non si in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
la copia privata si può fare solo per DISCHI FISICI non per il download il quale è legato ai termini e condizioni
Il discorso ritorna sempre lì, se io mi masterizzo le tracce che ho legalmente acquistato e di cui posso esibire la ricevuta e le suono in un locale incappo nell'art 171 oppure no?
Parlando di tracce scaricate e premesso che come detto sopra, il sito preveda la possibilità di fare copia (sei cioè autorizzato direttamente e non in eccezione) tu puoi fare tutte le copie che vuoi nei limiti, se ci sono, del contratto del sito e senza esibire nulla se vuoi, perché non è richiesto ma, come detto miliardi volte: una ricevuta non pesa nulla, la copia originale del disco magari s' ma aiuta ad evitare mille inutili discussioni, perciò portala.
3. Questa benedetta licenza SIAE, correggimi se sbaglio. Leggendo la legge 633 non ho mai e poi mai incontrato il termine COPIA LAVORO. Tuttavia la licenza SIAE prevede questa dicitura. Allora il dubbio sorge spontaneo. Il fatto di sottoscrivere la loro licenza, come modifica la mia copia? Non le svincola una bel niente dal punto di vista legale dato che la legge non prevede l'esistenza della COPIA LAVORO ma solo della COPIA PRIVATA.
copia lavoro = copia privata, sono la stessa identica cosa. la trovi citata sulla sentenza di Ischia, la puoi anche chiamare copia personale o anche Pippo, non cambia nulla.
Ma allora cosa sarebbe sta licenza SIAE? Una sorta di "pizzo"? Della serie "la legge non te lo permette, ma se mi paghi io chiudo un occhio e non dico nulla a nessuno". E se arriva la finanza? Credo che la licenza SIAE la possa usare per accendersi il caminetto... per loro la licenza siae non vale nulla, dato che per la legge non vale nulla. Mi sbaglio?
Grazie ragazzi,
Frank
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è un contratto tra privati, come se tu avessi firmato per comprare "I Quindici", sulla legge non la trovi perché quello non è un suo obbligo. Quando tu non ti sei venduto la tua copia o comunque non ne hai ricavato nessun vantaggio economico PER AVERLA FATTA, sei nella più completa e assoluta legalità.