Purtroppo la legislazione italiana in merito è vasta e, alla volte, tende a creare confusione.
DI questi argomenti se ne è parlato più e più volte su questo forum, basta andare a leggere i topic già aperti (e non aprirne di nuovi ogni volta

)
.
In definitiva alla fine vi sfugge sempre che
il responsabile di fronte alla SIAE non è il DJ ma
l'ORGANIZZATORE dell'evento!
Il DJ deve utilizzare (per legge - quella di riferimento è la 633/1941 - la legge sul diritto d'autore)
SOLO brani originali che puoi avere sottoforma sia di Compact Disc regolarmente acquistati in un negozio fisico, sia di "brano liquido" acquistando il brano in uno store online (non importa il formato, importa che il portale online che lo vende sia autorizzato - vedi beatport, itunes, zipdj ecc.).
L'organizzatore dovrà poi mettersi in regola con il cd. "Permesso SIAE" che non è altro una richiesta all'ufficio SIAE di zona per l'autorizzazione dell'esecuzione
IN PUBBLICO di brani protetti da copyright.
Sul sito della SIAE, infatti, nella sezione dedicata a chi "utilizza le opere" è descritto tutto quello che c'è da fare:
http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?li ... bliche.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
infatti, alla prima riga, si parla subito di "Organizzatore" e non di DJ
"L’organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, ..., deve rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per ottenere il Permesso Spettacoli e intrattenimenti..."
per vedere se si deve pagare il permesso oppure no, subito dopo è spiegato chiaramente che:
"Le pubbliche esecuzioni includono tutti i casi in cui i brani musicali vengono eseguiti in pubblico,sia dal vivo che mediante supporti registrati o diffusioni radiotelevisive.
Le pubbliche esecuzioni di opere musicali protette sono soggette al diritto d’autore, sia che esse vengano effettuate dietro pagamento da parte del pubblico che gratuitamente (art. 15 della Legge 633/1941).
Le pubbliche esecuzioni che avvengano nell’ambito della famiglia, del convitto, della scuola e dell’istituto di ricovero, se non sono a scopo di lucro, sono considerate effettuate privatamente."
Pertanto se si organizza una festa, il festeggiato (od il suo tutore legale se minorenne) è pertanto l'organizzatore e dovrà richiedere (e pagare) il permesso per l'esecuzione di brani in pubblico
SOLO E SOLTANTO se questi vengono effettivamente eseguiti in pubblico (ristorante, bar, pub, discoteca ecc...). Se si organizza una festa in un luogo privato (o assimilabile a questo, come nell'ultimo punto che ti ho riportato) senza uno scopo di lucro (pertanto senza che si paghi un biglietto per entrare e che qualcuno ci guadagni qualcosa) il permesso SIAE non deve essere richiesto.
Quindi, in definitiva, tu di devi preoccupare solo di essere in regola con la legge sul diritto d'autore, quindi di comprare brani originali e non scaricarli abusivamente chissà dove...
I permessi SIAE per gli spettacoli sono di diretta competenza degli organizzatori.
Per quanto riguarda il borderò (il programma musicale) dovrai scrivere li sopra i brani che utilizzi, anche se li "modifichi" in live o ne fai un remix. Serve indicare l'autore del brano (non l'interprete) ed il titolo corretto, pena l'invalidazione di tutto il programma musicale.
Per il punto 3, per legge (e non per la SIAE) puoi pubblicare sui portali e rendere disponibili al pubblico solo brani di cui sei il titolare dei diritti d'autore, se non hai i requisiti devi chiedere la liberatoria all'utilizzo al diretto interessato
