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Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
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lucablue
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da lucablue »

Morpheus ha scritto:
Per il momento (che sia giusto o meno c'è poco da fare ma è così) chiunque tilizzi cd copia deve avere una licenza siae, ... SKIP
VIa Luca, sai bene che non è vero. Giusto è il richiamo all'equilibrio ma la tua tua è un'affemazione "assoluta" che non corrisponde al vero.
Come è stranoto a tutti, nella stragrande maggioranza dei paesi UE (limitiamoci al nostro orto) il diritto esclusivo deglia venti diritto alla riproduzione (copia) è "mitigato" dall'eccezione alla stessa.
Perciò chiunque utilizzi copia lo può fare legittimamente grazie all'eccezione del diritto di riproduzione. Chiunque utilizzi copia di diwnload lo può fare legittimamente grazie (se esistono) agli accordi contenuti all'interno delle "termini & condizioni" dei siti stessi (che debbono essere legali, naturalmente)

Riporto ancora, a titolo d'esempio, l'ultimissima versione delle condizioni di iTunes dove meglio di come è definito, penso, proprio non si poteva scrivere...

"REGOLE D’USO
...

(iv) Lei è autorizzato a masterizzare una lista di brani audio fino a sette volte. Lei potrà utilizzare il CD sul quale Lei ha masterizzato i Suoi Prodotti iTunes nello stesso modo in cui Lei potrebbe utilizzare un CD acquistato da un rivenditore, ai sensi delle norme sul diritto d’autore vigenti in Italia.
"

le regole in Italia dicono che un CD acquistato da un rivenditore (che normalmente chiamiamo originale) lo abbiamo ad uso personale e quindi, anche per il nostro lavoro.

Molte sentenze poi ci aiutano a capire meglio quanto detto per, appunto, per la copia.
;)
morpheus, non è ciò che dico io quel che conta, ma quel che dice la siae, ahimé. Il direttore della siae di oggi, quello di ieri (mio zio) e anche l'ispettore capo della sezione di Roma, con cui tempo addietro avemmo una riunione, hanno sempre specificato ciò che ho scritto prima. Ora tu pensala come vuoi, ma sappi che se uno di questi o loro mandatari viene a farti un controllo, come minimo ti sospendono la serata e ti rimandano a giudizio con tanto di multa da pagare...

Vuoi rischiare, libero di farlo, ma per favore non istighiamo altri allo stesso rischio perché poi potrebbero ritenerti responsabile di cio che vai promuovendo in questi forum.

Io vi ho avvertiti, poi fate come volete.
Per il tuo sito web scegli Mio Sito: Webmaster in affitto© ( http://www.miosito.tk e http://www.facebook.com/webmasterinaffitto). Con una spesa minima avrai un webmaster che ti risolve tutte le problematiche tecniche tra te ed il server! :) Chiedi un preventivo gratuito a info@miosito.tk
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Assolutamente Luca, ognuno è grande e attrezzato per fare le proprie scelte, ci mancherebbe. La differnza però non è tra "rischiare" come dici e "regolarizzarsi secondo leggi che non ci sono" ne tantomeno il mio è un invito a chissà che.
Non mi metto a discutere se uno fa la scelta di rafre la licenza, libero di scegliere ciò ritiene meglio ma pretendo che la mia scelta che è STRALEGALE, anzi prevista da precisi articoli di legge (la 633/41), venga allo stesso modo rispettata e non tacciata di "pirateria" solop perché non è prona ad interessi privati e di parte.

Il punto, se vogliamo metterla giù così è che la SIAE i suoi mandatari, ispettori etc etc etc nbon hanno ALCUN potere "giudiziario". Non possono interrompere alcunché (gli è espressamente vietato) . Ne tantomeno elevare sanzioni penali o amministrative e quando sono aggregati ad agenti polizia nel corso di un controllo sono al massimo degli "ausiliari" con compiti, perciò di consulenza.
Mi spiace che ti abbiano raccontato cose francamente incredibili (nel senso che non possono essere credute), la mia però non è un'opinione (sui confini della SIAE durante una serata di musica) ma è un fatto che chiunque abbia esperienza "burocratica" o anche solo di gestione dello spettacolo, sa bene. E' questioni di semplice rispetto dei propri ruoli, senza andare oltre.

Vedi il fatto che fosse anche il gran capo in testa della SIAE dica una cosa che non trova riscontro sulla normativa /se a quella facciamo riferimento) a me personalmente e solo a me, non fa ne cald ne freddo. Ho l'abitudine di andare a controllare, verificare, cecare se non capisco, aiuto con gli adeguati professionisti e quindi prendere una decisione. Inutile poi che ancora una volta ripeta che ci sono passato dentro la questione ma la vera differenza tra licenza e non licenza, oltre a tutti i rilievi che molti qui sollevano, è non tra essere legali o non esserlo ma solo decidere se è conveniente pagare una quota a fronte di nulla oppure "rischiare" di affrontare una indagine (dispensiosa certamente) che ci vedrà completamente "innocenti".
Le radio affrontano questioni del genere da molto più tempo dei DJ e molte hanno scelto di pagare qualche migliaio di euro l'anno per non avere da perdere tempo con avvocati, molte altre altre invece, forti delle loro ragioni e sostenute dalla normativa, dicono, "io sono a posto e sono pronto a dimostrarlo davanti al mio giudice" ... come vedi la legge (in senso penale o amminitrativo) c'entra poco. La questione va vsta sotto altre angolazioni
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

L'impegno è di restare fuori delle discussioni polemiche, ma qui non si tratta di polemica sul contenuto della liucenza e il suo obbligo a dotarsene in caso di utilizzo di copie, ma sulla autorità e autorevolezza degli incaricati della SIAE e vediamo perchè in parte, ma solo in parte, ha ragione Morpheus.
Il controllo dell'incaricato della SIAE potrebbe rilevare che vi è un utilizzo da parte del DJ di copie non autorizzate in assenza di licenza, ovvero reato di cui all'art. 171della legge 633/41 LDA;

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (1)

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (2)

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;


Dove ha ragione Morpheus? quando afferma che non è nei poteri dell'agente della SIAE sospendere la serata o impedirne il proseguimento, ma, ottemperando all'incarico di tutela della legge sul DA può chiedere l'ausilio delle Forze di ordine pubblico, Carabinieri, Polizia Amministrativa, Guardia di Finanza ecc. che, se accolgono l'invito ad intervenire devono provvedere obbligatoriamente a rilevare se l'accusa che viene mossa dall'incaricato della SIAE corrisponde al vero e conseguentemente elevare verbali che, paradossalmente potrebbero anche non riscontrare reati.
Il problema è, E' REATO SE UN DJ DIFFONDE MUSICA SENZA LA PREDETTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA SIAE CON LA LICENZA COPIE LAVORO?Per rispondere a questa domanda semplicemente chiedo a chi dimostra tanta sicurezza, di farsi avanti e accettare la sfida che sempre rinnovo ma mai nessuno accetta di

INDICARE DOVE SVOLGE UNA PRESTAZIONE CON COPIE SENZA IL POSSESSO DELLA LICENZA FACENDOCI SAPERE DOVE IN MODO CHE POSSIAMO PROVVEDERE AD UN CONTROLLO SPECIFICO DOPO DI CHE' POTREMO SAPERE COSA DOBBIAMO FARE DELLA LICENZA......
CHI SARA' L'EROE IN QUESTIONE???????????
Madigi48
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Tra il dire che la SIAE può interrompere una serata e dire che la SIAE chiedendo l'ausilio della forze dell'ordine etc esiste una enorme differenza proprio perché ad interrompere non è la SIAE ma, eventualmente le forze delle ordine a cui si è chiesto l'intervento.
Sempre poi per esperienza diretta (vissuta cioè sia pur non in prima persona) la natura dell'intervento lo decide non la SIAE ma le forze dell'ordine. Se cioè, esiste un pericolo di sicurezza pubblica, i Carabinieri a seconda della situazione che hanno di fronte decidono quale sia l'intervento più giusto a prescindere da quello che puà pensare la SIAE.

Sulle citazioni che fai dell'articolo di legge (171) ci dice che chiunque senza averne diritto non può, per esempio riprodurre (copiare cioè, perché è di questo che stiamo parlando se ci riferiamo alla licenza che è "di copia") un opera, una canzone. E questo è possibile, appunto, grazie all'art. 71-sexies che ci autorizza a copiare per uso personale i nostri dischi a determinate condizioni. Tra queste condizon non c'è la licenza. Sul sito SIAE è riportata la frase, infatti che vado a sintetizzare che ci dice che quella copia si può fare "senza autorizzazione" (che è cosa completamente diversa dal dire "senza averne diritto") ed aggiunge anche "con grande risparmio per l'utente.
Tu poi continui e non se ne capisce la ragione, a sottolineare "diffone", che è un altro diritto diverso dal riprodurre (copiare, art. 13): Bene, temgo anche il diffonde ma non posso non farti notare che il DJ non DIFFONDE (ma neanche esegue, per esempio) e se la tua voleva essere una spiegazione sulla natura della licenza DJ, beh quella non licenza la diffusione ma la copia.

il comma a-bis è relativo alla "condivisione" (il download-upload su reti P2P di materiale protetto perciò) cosa che il DJ non fa durante lo svolgimento del suo lavoro e che la licenza DJ certo non "licenzia", non autorizza.

il comma b), per quello che può interessarci ci parla della "esecuzione" (altro diritto ancora e diverso) a cui il DJ non è chiamato (è il gestore come anche i bambini sanno) e comunqque, diritto che il DJ non sfrutta e che la licenza DJ non autorizza.

Non è reato ma solo perché continui a confondere le cose, non hai forse ben chiaro cosa autorizza quella licenza (che non rientra tra le altre, nelle licenze previste all'art. 180).
E' reato è lo è per chiunque, diffondere opere o supporti fonografici senza autorizzazione e lo diventa nella forma più dura, se lo si fa ad uso non personale e a scopo di lucro (da qui la dicitura salvo quanto disposto dall'art. 171-ter).
Poi come ho già detto miliardi di volte, personalmente non ho bisogno di accettare la tua "buffa" sfida perché è una responnsabilità che mi sono già preso e che mi prendo ogni volta.

Una prestazione senza licenza DJ, la puoi trovare ad occhi chiusi ogni sera, in qualsiasi lugo di spettacolo, visto che sono largamente maggioritari coloro che la licenza non l'hanno fatto.
Su dieci locali, rischi di trovarne nove con DJ senza ... senza tanto sbattesi e senza chiedere di fare gli spioni...
Ma su questo tuo atteggiamento, francamente non ho proprio più voglia di soffermarmi.
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

poi, visto che in questo periodo ho del tempo da perdere (mi sono fratturato un femore) replico sia pur sinteticamente tralasciando il resto polemico cui non sono interessato.

Dalla licenza DJ, cosa licenzia:

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA LICENZA
3.1 Oggetto della presente licenza – nei limiti di quanto disposto al successivo comma 2 - è la riproduzione fonografica o digitale di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE, mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti di registrazioni di composizioni musicali lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, purchè lecitamente acquisite dal titolare della presente licenza, anche nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, al fine esclusivo dell’utilizzo delle riproduzioni per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuato personalmente dal titolare della licenza.
3.2 La presente licenza ha ad oggetto le registrazioni costituenti copie lavoro che verranno comunicate alla S.I.A.E. dal titolare nei termini e con le modalità di cui all’ art. 9, e produrrà i propri effetti esclusivamente in relazione alle copie lavoro in tal modo dichiarate.


Quali diritti concede (e quali NO):

ARTICOLO 5 - DIRITTI CONCESSI E LIMITAZIONI
5.1 La S.I.A.E. concede al licenziatario, a titolo oneroso, alle condizioni e nei limiti della presente licenza, il diritto non esclusivo e non trasferibile a qualsivoglia titolo a terzi, di riproduzione fonografica o digitale di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, purchè lecitamente acquisite dal titolare della presente licenza, al fine esclusivo dell’utilizzo per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuata personalmente dal titolare della licenza.
5.2 E’ escluso dalla presente licenza ogni altro utilizzo delle “copie lavoro” così realizzate; in particolare, sono vietati la commercializzazione, il noleggio, il prestito o la cessione in uso a qualunque titolo delle copie-lavoro e delle registrazioni contenute nei supporti e/o memorie residenti oggetto della presente licenza.

5.3 La presente licenza non comprende il diritto esclusivo di pubblica esecuzione delle opere del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., che deve essere assolto mediante separata e apposita licenza dal titolare della struttura e/o dall’organizzatore dell’evento nell’ambito del quale la pubblica esecuzione ha luogo.
5.4 La presente licenza non comprende i diritti di comunicazione al pubblico delle composizioni del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o analoga, via etere, via satellite, via cavo o con ogni altra modalità, codificata o non codificata, o di messa a disposizione del pubblico tramite la rete internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione.


C'è poi un'altra questione che a me personalmente infastidisce parecchio e che viene regolarmente omessa o si fa finta di non vedere ed è quella relativa al diritto di riproduzione del produttore. Chi sa leggere bene lo ha già visto sopra (dove non è mai citato per le ovvie ragioni che non è l'oggetto di una licenza SIAE) e avrà notato che si parla sempre e solo di opere del repertorio.
La questione è però rilevante perché si può pure essere, per esempio, "in regola" con la SIAE ma se si copia un disco una registrazione diventa necessaria un'altra autorizzazione (art. 72) senza la quale si potrebbe ricevere lo stesso identico trattamento riservato ai tabti colleghi chiamati a rispondere davanti ad un Giudice del loro comportamento.

Questa cosa, chissà perché resta sempre sotto traccia. Eppure sempre di diritti stiamo parlando...
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Ru DiJ
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Scusa morpheus.... ma quest' ultima parte forse non mi è chiara.
Ti riferisci al fatto che un produttore non puo suonare una sua produzione non ancora registrata in siae, e quindi non facente parte del repertoriao siae ?
O che un dj che decide di fare una serata con tracce Common Creative o di musica che produttori decidono di affidarne la tutela ad altre società di collecting o di propria ideazione e che per libera scelta personale ha deciso di non registrare e di non tutelarle ? e su cui Siae non ha alcun autorità di intervento.
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

mi riferisco ad un discorso che si era già fatto ma che i "creatori" della licenza tendono a non considerare e mi riferisco alla relativa licenza che la SCF per conto dei suoi associati chiede ai DJ. Questo per punti, nello specifico sempre tentando la massima sintesi, è che la licenza a rigor di ... diritto così com'è non è completa, il DJ cioè che la volesse sottoscrivere pensando anche sia obbligato per essere in piena regola e non incorrere in sanzioni, dovrebbe sapere che non esiste solo il diritto dell'autore/editore per il quale c'è la SIAE ma esiste anche il diritto (che è sempre esclusivo) del produttore del disco su cui è stata incisa l'opera. L'art. 72 appunto.
Ora, se (secondo loro) la copia che il DJ fa dei suoi dischi o delle registrazioni digitali non si possono considerare "copie lavoro" a norma dell'art. 71-sexies (per la copia dei dischi) ne si posano ritenere valide le condizioni concesse dai siti legali per le registrazioni digitali (per le registrazioni digitali)(quale possano essere le ragioni ancora è un mistero e nessuno ci ha portato neppure delle "pezze d'appoggio" valide per farci capire la bontà della licenza DJ)
significa che oltre al diritto dell'autore/editore a dover essere concesso, ovvero assolto c'è anche quello del produttore visto abbiamo utilizzato un suo supporto o una sua registrazione digitale per trarre la nostra copia.

Le licenze, in un caso come questo sono 2: quella SIAE e quella del produttore visto che parliamo di copia di opera e di registrazione.

Del resto il rimando sulla licenza c'è :

ARTICOLO 7 - DIRITTI CONNESSI
7.1 Sono esclusi dalla presente licenza i diritti connessi dei produttori fonografici, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti ed esecutori ai sensi del Titolo lI, Capi I, II e III LdA.
7.2 In particolare, il titolare della presente licenza è consapevole che la riproduzione di registrazioni fonografiche originali protette e il loro uso pubblico sono soggetti ai diritti dei produttori fonografici e degli artisti interpreti stabiliti dagli artt. 72 e 73 LdA. (in realtà l'articolo 73 non ci interesa e non riguarda la riproduzione ma l'uso della registrazione che il DJ non fa nel senso della esecuzione.Questa nota tra parentesi è Nota mia)
7.3 La presente licenza è relativa ai soli diritti d'autore e non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti connessi di cui al paragrafo 7.1 poste in essere dal licenziatario, che assume pertanto piena ed esclusiva responsabilità in ordine al rispetto di tali diritti.


Che significa allora? che per essere in regola (secondo la logica della licenza) bisogna assolvere i diritti dell'autore E DEL PRODUTTORE. Se perciò la mancanza dell'autorirazione/i determina un reato penale (come quelli dell'art. 171 e 171-ter), la mancanza anche solo di una delle autorizzazioni previste, fanno si che l'agente di polizia potrebbe pure non contestare il mancato assolvimento del' diritto d'autore ma dovrebbe elevare una denuncia per la mancanza dell'assolvimento del diritto connesso del produttore fonografico.

Una licenza non basta.

CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi

Art. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Forse non ho espresso bene il mio pensiero nei post precedenti, nei quali ho chiarito che, tutta la storia sulla licenza non può essere replicata, e il principio con il quale lo abbiamo sottoscritto nel rispetto della legge credo di avrelo evidenziato bne e con molta chiarezza, la sfida al quale mi riferisco non è questa:
Una prestazione senza licenza DJ, la puoi trovare ad occhi chiusi ogni sera, in qualsiasi lugo di spettacolo, visto che sono largamente maggioritari coloro che la licenza non l'hanno fatto.
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, bensì quella di metterti a disposizione tu per fare da cavia e non mandare allo sbaraglio qualcun'altro e, la prestazione, è evidente, deve essere con copie non coperte da licenza, non con utilizzo di originali, perchè in questo caso sappiamo tutti essere legale.
Quando ci dai il tuo consenso??????
Io su questo argomento mi soffermo volentieri altro che..........capiscono tutti perchè ne vorresti sfuggire he he he he....
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Si e poi andiamo a porta a porta con il plastico del locale per stabilire chi è l' assassino della musica ...
Ti si sta dicendo che è talmente diffusa la cosa che non serve avere una cavia preparata.. anche perche se si prepara la cavia si preparano pure gli aguzzini, sarebbe tutto finto.. noi parliamo di cose vere...
Visto che e piu facile trovare dj senza licenza che trovarne che ce l' hanno, il fatto che ancora non si sia beccato nessuno, e che nessuno sia stato condatto da un tribunale per avere passato una copia su altro supporto da un soggetto che è ingrado di presentare l' ordiginale ,vuole solo dire che, o i controlli non sono stati fatti, o che sono stati fatti male o che sono stati fatti e anche in presenza di quelle copie, che tu indichi come il peggiore dei mali per la discografia, non è ritenuto di cosi grave da chi controlla.
Certo che l' ispettore siae se gli mostri le fatture o gli originali in borsa non e cosi propenso a disturbare le forze dell ordine per controllare affondo il dj, ci mancherebbe... un po di buon senso ce l'hanno, e sapendo che alla fine nessun giudice ha mai condannato un dj che ha dimostrato di avere gli originali, garzie alla ragione non avvia inutili procedimenti che si concludono nel nulla. Anche perche spesso il dj senza licenza e in grado di dimostrare il possesso dell originale, e si prodiga per farlo, mentre ho qualche dubbio che quelli che non si controllano perche hanno la licenza siano nella stessa condizione...

Ma poi anche se fosse, per dare un po di valore a sta licenza. perche fissarsi sul controllare platealmente e con un controllo programmato chi non ce l' ha, sapendo a priori che ha gli originali, al posto di controllare se chi ce l' ha, ha veramente compilato il DB ed è in possesso di quanto ha dichiarato....
Noi ti stiamo dicendo che il problema e che molti usano la licenza come scudo... e che avere una licenza è una scusa per non essere controllati... non e logico che per controbattere tu vai a controllare il primo che capita, per verificare farai un controllo su chi ce l' ha....

Ci ho provato in vari modi, ora ci provo con la botanica...
Se il tuo vicino ti avvisa che sul tuo albero ci sono dei parassiti che si stanno mangiando le piante dall interno, tu che fai ?
Chiami la disinfestazione per disinfestare le piante del vicino? o per prima controlli e le tue piante e inizi con il disinfestare le tue?
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Beh guarda Mario, ti ha già risposto egregiamente Rudi, tanto che potrei anche soprassedere ma, come ho detto, ho del tempo da perdere in questo periodo complice la convalescenza post intervento e, senza scendere in questa polemica piuttosto sterile, mi limito solo a ricordarti, visto che non è la prima volta che te lo dico, che la cavia l'ho già fatta ed anche dopo l'archiviazione perché non c'erano estremi di reato (visto che erano copie di mie dischi e di file scaricati lecitamente da internet e che mi sono stati restituiti per ordine dal giudice, dalla SIAE stessa che li aveva ricevutiin custodia) ho continuato senza problema alcuno ad utilizzare copie di mie dischi e copie di file (masterizzati su cd) scaricati da internet. Sorvolo anche su tutte le volte che questo è accaduto anche in presenza di accertatori (li avevo tutte le sere) SIAE che svolgevano il loro normale compito di controllo.
Perciò (ma attento questa domanda ha del retorico, visto che so perfettamente la risposta) cosa ti sfugge nel continuare ad alimentare questa infantile richiesta?

La verità, per tornare nel merito della licenza, è che la possiamo considerarte come meglio vogliamo ma non certo come strumento che "tutela il DJ". E' solo un servizio (e la SIAE più che correttamente lì lo inserisce) per aumentare le entrate degli autori dove i DJ sono semplicemente, le mucche di turno da mungere.
Anche perché, se fosse per mettere totalmente al riparo il DJ da qualsiasi ipotetica conseguenza legata alla "pirateria", coloro che si dichiarano a "supporto/tutela£ della figura del DJ dovrebbe almeno avvertire i propri iscritti che esiste una questione "diritti connessi" alla copia del disco e della registrazione che riguarda i produttri e che in quella logica (nella logiac della tutela al DJ) è questione ancora irrisolta. Il DJ perciò è, per così dire, "scoperto" dal punto di vista "legalità", nel settore "diritti del produttore".

Cosa che invece non accade a chi, come me, ha deciso di non sottoscrivere la licenza perché si sente tutelato dalla legge attraverso l'art. 71-sexies e seguenti che, "grazie" all'equo compenso, assolve TUtti i diritti previsti dalla legge. Verso, cioè gli autori, gli editori ed anche verso i produttori e i loro eventuali interpreti/esecutori (Nuova Imaie, giusto per chiarirci).

Posso solo ancora una volta, domandarti, perché continui ad insistere sulla "diffusione" riferendoti alla licenza (che è invece solamente di copia per conto dell'autore), sperando in una tua cortese risposta senza i tuoi soliti "fuori tema".
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