Info varie per essere un DJ in regola
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corazonado
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Re: Aiuto per essere in regola con siae
Scusami, non ho specificato correttamente.
Intendevo relativamente al possesso/uso di materiale audio aquistato via internet, copie lavoro etc.
Intendevo relativamente al possesso/uso di materiale audio aquistato via internet, copie lavoro etc.
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Morpheus
Re: Aiuto per essere in regola con siae
ma non esistono neppure in questo senso, al massimo quella che citiamo sempre perché scritta in modo chiaro e impossibile da fraintendere ma è relativa all'uso di copie di dischi fisici.
Le copie di file via internet si possono fare se il sito che offre il servizio lo permette o se sono acquisite senza che vi sia specifico divieto.
L'uso comunque è sempre e in ogni caso solo "personale" la combinazione con lo scopo lo può far diventare illegale ma al DJ in quanto tale e considerato nello svolgimento del suo lavoro, tutto ciò non tocca se non per un idea sbagliata della figura del DJ.
All'interno della sentenza sono citate anche due massime di giurisprudenza che spesso ricordiamo e che sono, oggi come oggi, considerate "unanimi".
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43166" onclick="window.open(this.href);return false;
Le copie di file via internet si possono fare se il sito che offre il servizio lo permette o se sono acquisite senza che vi sia specifico divieto.
L'uso comunque è sempre e in ogni caso solo "personale" la combinazione con lo scopo lo può far diventare illegale ma al DJ in quanto tale e considerato nello svolgimento del suo lavoro, tutto ciò non tocca se non per un idea sbagliata della figura del DJ.
All'interno della sentenza sono citate anche due massime di giurisprudenza che spesso ricordiamo e che sono, oggi come oggi, considerate "unanimi".
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43166" onclick="window.open(this.href);return false;
- djchicco77
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Problematiche sul diritto del digital download
Ciao a tutti,
alcune domande e problematiche sui diritti del digital download, cui nè gli impiegati della Siae di Roma nè case discografiche e "addetti ai lavori" hanno saputo dare risposte esaustive e soprattutto coerenti tra loro:
1)Download da Itunes e siti simili.
Acquisto il file, che è comparato nella prassi comune ad un cd. In realtà nella licenza Itunes si continua a parlare di "uso personale", mentre su tutti i cd tradizionali non c'e' mai questa dicitura. Inoltre, non è menzionato da nessuna parte la durata del diritto di "plays" possibili. Quanto è? 10 anni? 20 anni? La durata della vita dell'acquirente? Nulla è indicato o sottinteso.
Il trasferimento del diritto di utilizzo come avviene? Mentre con la copia fisica del cd o del vinile lo trasferisco "a mano" e chi lo riceve ne è già proprietario, con i files come puo' essere dimostrata questa cosa, senza ricorrere alla scrittura privata di cessione?
2)Download promozionale case discografiche
In passato le case discografiche davano cd singoli alle radio, ora quasi tutte danno gli mp3 in digital delivery. La differenza è netta. Mentre prima i cd singoli si potevano suonare in un locale durante un set, i files che arrivano dalle case discografiche non hanno quasi mai i tag ordinati....come fare a provare che arrivano da lì e quindi sono per uso promozionale? Che durata hanno i diritti di "plays" anche in questo caso?
3)Webradio
Voglio fare una webradio da zero.
Ricorro ad Itunes o simili, anzichè comprare cd.
Per quanto tempo potro' usarli, e soprattutto la webradio è "uso personale"? Direi di no.
Ergo ci sono ancora troppe cose da chiarire, perchè l'idea che ho io (da acquirente di cd originali da sempre) è che fatta la legge...ci sono mille escamotage....
E sinceramente, nonostante abbia la licenza Siae sperimentale da subito (sono stato uno dei primissimi a farla, ho un numero bassisismo) e abbia fatto tutto in maniera certosina, l'idea che mi sono fatto è che sia solo una "tassa sul dj"...e che comunque sia una sanatoria nei confronti di chi continua imperterrito a scaricare dal peer to peer.
alcune domande e problematiche sui diritti del digital download, cui nè gli impiegati della Siae di Roma nè case discografiche e "addetti ai lavori" hanno saputo dare risposte esaustive e soprattutto coerenti tra loro:
1)Download da Itunes e siti simili.
Acquisto il file, che è comparato nella prassi comune ad un cd. In realtà nella licenza Itunes si continua a parlare di "uso personale", mentre su tutti i cd tradizionali non c'e' mai questa dicitura. Inoltre, non è menzionato da nessuna parte la durata del diritto di "plays" possibili. Quanto è? 10 anni? 20 anni? La durata della vita dell'acquirente? Nulla è indicato o sottinteso.
Il trasferimento del diritto di utilizzo come avviene? Mentre con la copia fisica del cd o del vinile lo trasferisco "a mano" e chi lo riceve ne è già proprietario, con i files come puo' essere dimostrata questa cosa, senza ricorrere alla scrittura privata di cessione?
2)Download promozionale case discografiche
In passato le case discografiche davano cd singoli alle radio, ora quasi tutte danno gli mp3 in digital delivery. La differenza è netta. Mentre prima i cd singoli si potevano suonare in un locale durante un set, i files che arrivano dalle case discografiche non hanno quasi mai i tag ordinati....come fare a provare che arrivano da lì e quindi sono per uso promozionale? Che durata hanno i diritti di "plays" anche in questo caso?
3)Webradio
Voglio fare una webradio da zero.
Ricorro ad Itunes o simili, anzichè comprare cd.
Per quanto tempo potro' usarli, e soprattutto la webradio è "uso personale"? Direi di no.
Ergo ci sono ancora troppe cose da chiarire, perchè l'idea che ho io (da acquirente di cd originali da sempre) è che fatta la legge...ci sono mille escamotage....
E sinceramente, nonostante abbia la licenza Siae sperimentale da subito (sono stato uno dei primissimi a farla, ho un numero bassisismo) e abbia fatto tutto in maniera certosina, l'idea che mi sono fatto è che sia solo una "tassa sul dj"...e che comunque sia una sanatoria nei confronti di chi continua imperterrito a scaricare dal peer to peer.
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Morpheus
Re: Problematiche sul diritto del digital download
1) il file di iTunes è equiparato (perché lo è) ad un normale acquisto. La differenza con il cd fisico è nella modalità, che la legge definisce come "messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente" il che li esclude dall'ambito delle copie private o lavoro che dir si voglia (sono la stessa cosa).
Dal punto di vista commerciale è una sorta di vendita a distanza.
Per la dicitura ti sbagli, nel senso che la cessione è solo per uso personale. E' l'unico uso consentito, diversamente è necessaria l'autorizzazione salvo per la copia personale.
Il diritto d'autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore o dell'ultimo coautore. E i plays cosa sono, quante volte uno può ascoltarsele ? Via, andiamo...
Se intendi con trasferimento del diritto di utilizzo, il poterli usare in discoteca o simili, non esiste trasferimento ma è un permesso non esclusivo che dura quanto l'evento oggetto dell'uso. Chi lo rialscia, in Italia l'ente è monopolista ed è la SIAE chi lo deve richiedere chi fa un uso diretto del diritto, per esempio il gestore (il DJ in quanto tale no).
2) Uso promozionale non esiste in quanto diritto. La casa discografica altro non ha fatto che rgalarti un file che corrisponde ad una acquisizione legale.
3) Dipende a quale dei diritti ti riferisci. La web radio fa "comunicazione al pubblico", così come la discoteca fa "pubblica esecuzione" o la radio diffusione ma l'oggetto del diritto è l'opera e non il cd o file, la registrazione genericamente detta. L'uso della registrazione diversa dall'uso personale è legata al suo diritto principale ma è detto "diritto connesso". L'uso non è oggetto di permesso che è già contenuto nel permesso dell'autore (SIAE) ma il produttore riceve per quell'uso diverso dal personale, un compenso ...
Nel diritto d'autore per quello che ci può interessare ci sono dei diritti (autori/editori/produttori etc) e ci sono delle eccezioni legalissime perché previste dalla legge stessa. Non sono escamotage.
La licenza è una libera scelta, sul fatto che sia una tassa... beh sì per chi la fà, può essere anche vista così. Diversamente si poteva scegliere di non farla e si sarebbe lavorato legalmente comunque.
Dal punto di vista commerciale è una sorta di vendita a distanza.
Per la dicitura ti sbagli, nel senso che la cessione è solo per uso personale. E' l'unico uso consentito, diversamente è necessaria l'autorizzazione salvo per la copia personale.
Il diritto d'autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore o dell'ultimo coautore. E i plays cosa sono, quante volte uno può ascoltarsele ? Via, andiamo...
Se intendi con trasferimento del diritto di utilizzo, il poterli usare in discoteca o simili, non esiste trasferimento ma è un permesso non esclusivo che dura quanto l'evento oggetto dell'uso. Chi lo rialscia, in Italia l'ente è monopolista ed è la SIAE chi lo deve richiedere chi fa un uso diretto del diritto, per esempio il gestore (il DJ in quanto tale no).
2) Uso promozionale non esiste in quanto diritto. La casa discografica altro non ha fatto che rgalarti un file che corrisponde ad una acquisizione legale.
3) Dipende a quale dei diritti ti riferisci. La web radio fa "comunicazione al pubblico", così come la discoteca fa "pubblica esecuzione" o la radio diffusione ma l'oggetto del diritto è l'opera e non il cd o file, la registrazione genericamente detta. L'uso della registrazione diversa dall'uso personale è legata al suo diritto principale ma è detto "diritto connesso". L'uso non è oggetto di permesso che è già contenuto nel permesso dell'autore (SIAE) ma il produttore riceve per quell'uso diverso dal personale, un compenso ...
Nel diritto d'autore per quello che ci può interessare ci sono dei diritti (autori/editori/produttori etc) e ci sono delle eccezioni legalissime perché previste dalla legge stessa. Non sono escamotage.
La licenza è una libera scelta, sul fatto che sia una tassa... beh sì per chi la fà, può essere anche vista così. Diversamente si poteva scegliere di non farla e si sarebbe lavorato legalmente comunque.
- djchicco77
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Re: Problematiche sul diritto del digital download
Ti ringrazio per la risposta.
Circa i primi punti, mi dai un'ennesima versione del problema, visto sotto occhi diversi.
E' veramente curioso che su questo argomento abbia ricevuto risposte alquanto disparate e fantasiose, anche da persone che fanno di questo argomento il loro lavoro.
Con cio' ovviamente non critico nessuno, ci mancherebbe. Semmai critico la legge, che come al solito non è chiara fino in fondo e non considera tutte le molteplici sfumature.
Sul discorso dei plays, ti confermo che probabilmente è una mia "sega mentale", ma se pensi all'evoluzione tecnologica dei computer già solo dalla comparsa di windows ad oggi (e si parla di soli 17 anni....non 170!) e ai molteplici formati audio che abbiamo visto comparire, se permetti è lecito che mi ponga mille domande e interrogativi. Siccome non ho 80 anni ma 35...mi piacerebbe avere una certezza di poter continuare ad utilizzare gli acquisti fatti oggi, nel 2012...magari tra 30 anni. E non mi risulta che allo stato attuale i siti di digital download "legali" consentano un download ripetuto dello stesso acquisto...ma mi auguro di cuore che con l'avvento di nuovi formati audio (speriamo migliori) e l'evoluzione tecnologica, sia consentito un "aggiornamento" del contenuto in termini tecnici. In soldoni, se acquisto oggi un file in mp4 e tra 10 anni l'mp4 è preistoria, debbo poter riscaricare gratis l'acquisto di 10 anni fa con la nuova tecnologia.
Circa la licenza Siae per i dj mi trovi d'accordo sulla finalità, nel senso che l'ho sempre appoggiata dall'inizio. Essendoci il far west, almeno ha posto dei paletti e dei punti fissi. Il problema è che se mentre il primo anno veniva considerata per quello che è (in tutto e per tutto), l'idea che sto avendo man mano che passano i mesi è che per molti dj allo sbaraglio (che forse non hanno nemmeno un archivio ma scaricano tutto) sia considerata semplicemente una tassa sui dj da pagare, che li sollevi da ogni responsabilità.
Ad oggi non risultano nella mia area di competenza controlli mirati tali a smentire questa mia perplessità.
All'inizio ho scelto di fare la licenza esclusivamente per "regolarizzare" i numerosi cd acquistati all'estero (di cui ho fattura, da siti tipo play.com che come è noto costano la metà di quelli italiani) e soprattutto le numerose versioni 12'' extended che avevo solo su vinile, consentendomi di masterizzarle su cd (non uso traktor).
Con il passare del tempo ho licenziato quasi tutto il mio archivio di brani "ricorrenti", e quindi allo stato attuale sto viaggiando con circa il 95% di cd masterizzati. Gli originali sono tutti sotto chiave, al sicuro e senza pericolo di deterioramento.
Vista in questa ottica, la licenza Siae per un dj che ha sempre acquistato tutto in regola, è il non plus ultra.
Circa i primi punti, mi dai un'ennesima versione del problema, visto sotto occhi diversi.
E' veramente curioso che su questo argomento abbia ricevuto risposte alquanto disparate e fantasiose, anche da persone che fanno di questo argomento il loro lavoro.
Con cio' ovviamente non critico nessuno, ci mancherebbe. Semmai critico la legge, che come al solito non è chiara fino in fondo e non considera tutte le molteplici sfumature.
Sul discorso dei plays, ti confermo che probabilmente è una mia "sega mentale", ma se pensi all'evoluzione tecnologica dei computer già solo dalla comparsa di windows ad oggi (e si parla di soli 17 anni....non 170!) e ai molteplici formati audio che abbiamo visto comparire, se permetti è lecito che mi ponga mille domande e interrogativi. Siccome non ho 80 anni ma 35...mi piacerebbe avere una certezza di poter continuare ad utilizzare gli acquisti fatti oggi, nel 2012...magari tra 30 anni. E non mi risulta che allo stato attuale i siti di digital download "legali" consentano un download ripetuto dello stesso acquisto...ma mi auguro di cuore che con l'avvento di nuovi formati audio (speriamo migliori) e l'evoluzione tecnologica, sia consentito un "aggiornamento" del contenuto in termini tecnici. In soldoni, se acquisto oggi un file in mp4 e tra 10 anni l'mp4 è preistoria, debbo poter riscaricare gratis l'acquisto di 10 anni fa con la nuova tecnologia.
Circa la licenza Siae per i dj mi trovi d'accordo sulla finalità, nel senso che l'ho sempre appoggiata dall'inizio. Essendoci il far west, almeno ha posto dei paletti e dei punti fissi. Il problema è che se mentre il primo anno veniva considerata per quello che è (in tutto e per tutto), l'idea che sto avendo man mano che passano i mesi è che per molti dj allo sbaraglio (che forse non hanno nemmeno un archivio ma scaricano tutto) sia considerata semplicemente una tassa sui dj da pagare, che li sollevi da ogni responsabilità.
Ad oggi non risultano nella mia area di competenza controlli mirati tali a smentire questa mia perplessità.
All'inizio ho scelto di fare la licenza esclusivamente per "regolarizzare" i numerosi cd acquistati all'estero (di cui ho fattura, da siti tipo play.com che come è noto costano la metà di quelli italiani) e soprattutto le numerose versioni 12'' extended che avevo solo su vinile, consentendomi di masterizzarle su cd (non uso traktor).
Con il passare del tempo ho licenziato quasi tutto il mio archivio di brani "ricorrenti", e quindi allo stato attuale sto viaggiando con circa il 95% di cd masterizzati. Gli originali sono tutti sotto chiave, al sicuro e senza pericolo di deterioramento.
Vista in questa ottica, la licenza Siae per un dj che ha sempre acquistato tutto in regola, è il non plus ultra.
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Morpheus
Re: Problematiche sul diritto del digital download
mah... la legge è chiara se la ... leggiamo letteralmente che se non sbaglio, è proprio il modo con cui va letta per essere capita. Non va interpetata ma letta.
Nello specifico, la differenza tra una acquisizione fisica ed una virtuale non c'è. Entrambe sono "registrazioni" che portano dentro un "opera", entrambe accompagnano 2 diritti (generalizzo un po') uno è quello dell'autore legata all'opera e non c'è limite a quante volte tu la vuoi ascoltare; l'altra è quella del produttore ed è legata alla registrazione e anche qui nessun limite se non quello legato alla vita del supporto dove sta la registrazione ma che non può essere pretederminata. Acquisendo il "prodotto" perché tale è, tu hai diritto di usarlo sempre e come vuoi senza limitazioni se non il tuo "personale" perché quello è il "diritto" che hai acquisito conil prodotto.
Per la legge italiana e per la stragrande maggioranza di quella UE, la differenza tra una registrazione su supporto fisico ed una su supporto liquido si concretizza in quella frase che ti postato prima. Il supporto fisico oltre al "diritto di uso personale", ti permette di entrare in una eccezione al diritto di riproduzione (art. 71-sexies e seguenti) e cioè, al diritto di riprodurre in copie il prodotto acquisito. Puoi quindi duplicare legalmente il tuo CD, per esempio, tutte le volte che vuoi e come vuoi sempre e solo per il tuo uso personale proprio per (ma le ragioni possono essere le più varie) preservare dall'usura del supporto l'opera stessa.
Per l'acquisto liquido questa eccezione non è prevista ma ci si rifà ai termini del servizio con i quali è offerto il downloading. iTunes permette le copie in un numero prestabilito, altri portali legali, invece non pongono limiti e perciò puoi fare tutte le copie che vuoi e come vuoi sempre legalmente e sempre e solo per il tuo uso personale.
Sin qui si può dire che per il CD, l'utente acquisisce il "diritto" all'uso personale e può accedere all'eccezione per la copia (diritto di riproduzione) mentre per il file oltre all'uso personale, l'utente accede , attraverso i termini e condizioni, al diritto di riproduzione (la copia). L'utente in questo caso avrà una copia di download e un numero X di copie autorizzate (non in eccezione).
Ciò che non bisogna fare ed è quello che mi pare, appare dal tuo post è confondere l'uso personale/ascolto con la riproduzione che è il diritto di duplicare, di fare copie e non di far ascoltare che non c'entra nulla. O ancora più "comico", di usare il supporto in pubblico che è cosa che col DJ non c'entra nulla.
Il DJ nel suo uso anche quando "suona", non fa nessun uso di nessun diritto ne d'autore ne connesso. Ciò che fa è solo ed esclusivamente personale, perciò legalissimo senza alcuna autorizzazione.
In discoteca, per eempio chi fa uso diverso dal personale è il gestore che utilizza in modo diretto e per finalità di lucro i diritti d'autore e connessi. Infatti egli dovrà ottenere il permesso SIAE (che è l'ente monopolista in Italia per il rialscio di quei permessi per conto degli autori) per la pubblica ESECUZIONE. Per questo diritto egli paga una percentuale sugli incassi che la SIAE incassa. In questa "percentuale" (circa il 10%) sono contenute le spettanze per gli autori per il diritto d'autore e il compensoi per i produttori per l'USO della registrazione IN PUBBLICO (qui si che la troviamo ma la paga il gestore non il DJ che non utilizzail diritto principale).
Sulla licenza forse non ci siamo intesi, tolto che quella licenza autorizza la copia e non il "far ascoltare in pubblico l'opera" e ne tanto meno per "regolarizzare alcunché. A mio parere è la cosa più inutile che si sia vista negli ultimi anni e non piazza nessun paletto visto che già esiste legge ma, come ho detto, essendo una "scelta personale", ognuno è libero di spendere come meglio crede i propri soldi.
Nello specifico, la differenza tra una acquisizione fisica ed una virtuale non c'è. Entrambe sono "registrazioni" che portano dentro un "opera", entrambe accompagnano 2 diritti (generalizzo un po') uno è quello dell'autore legata all'opera e non c'è limite a quante volte tu la vuoi ascoltare; l'altra è quella del produttore ed è legata alla registrazione e anche qui nessun limite se non quello legato alla vita del supporto dove sta la registrazione ma che non può essere pretederminata. Acquisendo il "prodotto" perché tale è, tu hai diritto di usarlo sempre e come vuoi senza limitazioni se non il tuo "personale" perché quello è il "diritto" che hai acquisito conil prodotto.
Per la legge italiana e per la stragrande maggioranza di quella UE, la differenza tra una registrazione su supporto fisico ed una su supporto liquido si concretizza in quella frase che ti postato prima. Il supporto fisico oltre al "diritto di uso personale", ti permette di entrare in una eccezione al diritto di riproduzione (art. 71-sexies e seguenti) e cioè, al diritto di riprodurre in copie il prodotto acquisito. Puoi quindi duplicare legalmente il tuo CD, per esempio, tutte le volte che vuoi e come vuoi sempre e solo per il tuo uso personale proprio per (ma le ragioni possono essere le più varie) preservare dall'usura del supporto l'opera stessa.
Per l'acquisto liquido questa eccezione non è prevista ma ci si rifà ai termini del servizio con i quali è offerto il downloading. iTunes permette le copie in un numero prestabilito, altri portali legali, invece non pongono limiti e perciò puoi fare tutte le copie che vuoi e come vuoi sempre legalmente e sempre e solo per il tuo uso personale.
Sin qui si può dire che per il CD, l'utente acquisisce il "diritto" all'uso personale e può accedere all'eccezione per la copia (diritto di riproduzione) mentre per il file oltre all'uso personale, l'utente accede , attraverso i termini e condizioni, al diritto di riproduzione (la copia). L'utente in questo caso avrà una copia di download e un numero X di copie autorizzate (non in eccezione).
Ciò che non bisogna fare ed è quello che mi pare, appare dal tuo post è confondere l'uso personale/ascolto con la riproduzione che è il diritto di duplicare, di fare copie e non di far ascoltare che non c'entra nulla. O ancora più "comico", di usare il supporto in pubblico che è cosa che col DJ non c'entra nulla.
Il DJ nel suo uso anche quando "suona", non fa nessun uso di nessun diritto ne d'autore ne connesso. Ciò che fa è solo ed esclusivamente personale, perciò legalissimo senza alcuna autorizzazione.
In discoteca, per eempio chi fa uso diverso dal personale è il gestore che utilizza in modo diretto e per finalità di lucro i diritti d'autore e connessi. Infatti egli dovrà ottenere il permesso SIAE (che è l'ente monopolista in Italia per il rialscio di quei permessi per conto degli autori) per la pubblica ESECUZIONE. Per questo diritto egli paga una percentuale sugli incassi che la SIAE incassa. In questa "percentuale" (circa il 10%) sono contenute le spettanze per gli autori per il diritto d'autore e il compensoi per i produttori per l'USO della registrazione IN PUBBLICO (qui si che la troviamo ma la paga il gestore non il DJ che non utilizzail diritto principale).
Sulla licenza forse non ci siamo intesi, tolto che quella licenza autorizza la copia e non il "far ascoltare in pubblico l'opera" e ne tanto meno per "regolarizzare alcunché. A mio parere è la cosa più inutile che si sia vista negli ultimi anni e non piazza nessun paletto visto che già esiste legge ma, come ho detto, essendo una "scelta personale", ognuno è libero di spendere come meglio crede i propri soldi.
- djchicco77
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Re: Problematiche sul diritto del digital download
Attenzione, chiarisco subito che non vorrei recitare la parte dell’unico italiano felice di pagare questi fantomatici 220 euro l’anno alla Siae. Non è assolutamente così.
Nell'ottica di un "bicchiere mezzo pieno", ho solo fatto emergere la positività (dal mio punto di vista) di tenere sotto chiave a casa un archivio senza possibilità che si deteriori, e di suonare le copie durante i set. Capisco anche e comunque di essere un caso limite, perchè al di là dell'hobby del dj in me c'e' dietro anche un discorso di collezionismo e catalogazione se vogliamo anomalo e al limite dell'ossessivo-compulsivo
Anch’io condivido le tue osservazioni, e personalmente ritengo che la licenza altro non sia che una “sanatoria” del tutto equiparabile ad un condono edilizio per i dj.
Anzi, farei un paragone ancora piu’ ampio con la situazione che si è creata in questi ultimi 30 anni con le radio private.
Come è noto ad eccezion fatta della Rai, non mi risulta esista una certificazione delle canzoni emesse dalle radio private italiane in termini di compositori/titoli, ma il tutto sia stato risolto da anni con il pagamento di un forfait sul fatturato. La cosa è emersa piu’ volte, non ultima qualche mese fa con una class action su face book in cui forse si è parlato anche in questo forum.
Con questo sistema, come sappiamo, le royalties dei diritti sui plays dei brani vengono ripartite secondo un criterio forfettario che privilegia i “soliti noti” e lascia le briciole da spartire agli emergenti. Sì, ma perché si è arrivati a questo? Semplicemente per due motivi. Da una parte la Siae non ha probabilmente avuto negli anni mezzi e risorse umane per monitorare questo aspetto, dall’altra comunque nemmeno le radio (che nella maggioranza dei casi è già un miracolo abbiano un archivio musicale catalogato) hanno mai messo in piedi una struttura simile, né ora che ci sono i software di automazione né tantomeno prima in cui la messa in onda era manuale.
Quindi, si è imposto alle radio di “pagare comunque”, indipendentemente dai titoli trasmessi.
Direi che il paragone con la licenza DJ calza a pennello. Anche in questo caso, dal 95 ad oggi (ovvero dalla comparsa di masterizzatori e mp3) si è creata la jungla nell’ambito del file sharing.
Non essendo possibile una forma di controllo capillare (proprio per una carenza tecnologica) di cio’ che venga “suonato” e sulla sua origine, si è deciso probabilmente di far pagare una licenza che teoricamente dovrebbe essere gratuita.
Visto in questo aspetto, chi come me sta pagando questi 220 euro l’anno di tassa, altro non sta facendo che pagare il “debito” di chi per anni non è stato in regola, e continua a non esserlo. Non prendiamoci in giro, è cosi’.
Nell'ottica di un "bicchiere mezzo pieno", ho solo fatto emergere la positività (dal mio punto di vista) di tenere sotto chiave a casa un archivio senza possibilità che si deteriori, e di suonare le copie durante i set. Capisco anche e comunque di essere un caso limite, perchè al di là dell'hobby del dj in me c'e' dietro anche un discorso di collezionismo e catalogazione se vogliamo anomalo e al limite dell'ossessivo-compulsivo
Anch’io condivido le tue osservazioni, e personalmente ritengo che la licenza altro non sia che una “sanatoria” del tutto equiparabile ad un condono edilizio per i dj.
Anzi, farei un paragone ancora piu’ ampio con la situazione che si è creata in questi ultimi 30 anni con le radio private.
Come è noto ad eccezion fatta della Rai, non mi risulta esista una certificazione delle canzoni emesse dalle radio private italiane in termini di compositori/titoli, ma il tutto sia stato risolto da anni con il pagamento di un forfait sul fatturato. La cosa è emersa piu’ volte, non ultima qualche mese fa con una class action su face book in cui forse si è parlato anche in questo forum.
Con questo sistema, come sappiamo, le royalties dei diritti sui plays dei brani vengono ripartite secondo un criterio forfettario che privilegia i “soliti noti” e lascia le briciole da spartire agli emergenti. Sì, ma perché si è arrivati a questo? Semplicemente per due motivi. Da una parte la Siae non ha probabilmente avuto negli anni mezzi e risorse umane per monitorare questo aspetto, dall’altra comunque nemmeno le radio (che nella maggioranza dei casi è già un miracolo abbiano un archivio musicale catalogato) hanno mai messo in piedi una struttura simile, né ora che ci sono i software di automazione né tantomeno prima in cui la messa in onda era manuale.
Quindi, si è imposto alle radio di “pagare comunque”, indipendentemente dai titoli trasmessi.
Direi che il paragone con la licenza DJ calza a pennello. Anche in questo caso, dal 95 ad oggi (ovvero dalla comparsa di masterizzatori e mp3) si è creata la jungla nell’ambito del file sharing.
Non essendo possibile una forma di controllo capillare (proprio per una carenza tecnologica) di cio’ che venga “suonato” e sulla sua origine, si è deciso probabilmente di far pagare una licenza che teoricamente dovrebbe essere gratuita.
Visto in questo aspetto, chi come me sta pagando questi 220 euro l’anno di tassa, altro non sta facendo che pagare il “debito” di chi per anni non è stato in regola, e continua a non esserlo. Non prendiamoci in giro, è cosi’.
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Morpheus
Re: Problematiche sul diritto del digital download
probabilmente leggo male ciò che scrivi ma la licenza DJ non sana nulla è solo un accordo tra privati per la copia (diritto di riproduzione art. 13)
La licenza DJ è imparagonabile alla radio perché la licenza DJ parla di "diritto di riproduzione" (art. 13) mentre la radio (con i suoi plays) parla di "diritto di comunicazione al pubblico" (art. 16)
Il file sharing nelle sue applicazioni illegali, non c'entra con la riproduzione ma è compresa nel più ampio diritto di comunicazione. Quel diritto infatti, a differenza della riproduzione che comprende la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione si occupa de "telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente."
Quindi, ancora una volta, se il DJ suona, fa al massimo una "esecuzione" (art. 15) mentre la licenza parla di art. 13.
Quando poi fai la tua copia utilizzando ad esempio, l'eccezione perché essa sia legale deve essere accompagnata dall'equo compenso che è compreso nel costo del supporto vergine, del masterizzatore etc etc etc .... Quando tu fai una copia LEGALE e usabilissima come DJ, come vedi già paghi non una volta con l'acquisto del prodotto musicale ma 3/4/5 volte con l'accesso all'eccezione.
Tutto ciò che decidi di pagare in più, è libera scelta ma soprattutto NON E' IMPOSTA DALLA LEGGE solo perché tu fai il DJ.
La licenza DJ è imparagonabile alla radio perché la licenza DJ parla di "diritto di riproduzione" (art. 13) mentre la radio (con i suoi plays) parla di "diritto di comunicazione al pubblico" (art. 16)
Il file sharing nelle sue applicazioni illegali, non c'entra con la riproduzione ma è compresa nel più ampio diritto di comunicazione. Quel diritto infatti, a differenza della riproduzione che comprende la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione si occupa de "telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente."
Quindi, ancora una volta, se il DJ suona, fa al massimo una "esecuzione" (art. 15) mentre la licenza parla di art. 13.
Quando poi fai la tua copia utilizzando ad esempio, l'eccezione perché essa sia legale deve essere accompagnata dall'equo compenso che è compreso nel costo del supporto vergine, del masterizzatore etc etc etc .... Quando tu fai una copia LEGALE e usabilissima come DJ, come vedi già paghi non una volta con l'acquisto del prodotto musicale ma 3/4/5 volte con l'accesso all'eccezione.
Tutto ciò che decidi di pagare in più, è libera scelta ma soprattutto NON E' IMPOSTA DALLA LEGGE solo perché tu fai il DJ.
- djchicco77
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Re: Problematiche sul diritto del digital download
Capisco cio' che dici, vedo che parli di articoli, e quindi torno sull'argomento principale usando gli articoli che citi.
Acquisto su Itunes. Mi arriva la fattura, intestata a me, di 10 canzoni acquistate.
ART.13: Diritto di riproduzione.
a)quante copie posso fare per uso personale?
b)l'uso personale è inteso nell'ambito della sfera familiare, o comprende anche l'esecuzione in pubblico (art.15)? No perchè vedo che li equipari, e non capisco perchè.
c)Muoio. La fattura è intestata a me. I files sono nel mio pc.
Muoiono con me quindi nessun altro ne acquista il diritto di riproduzione? Passano agli eredi? E in quanto ad esecuzione?
Questo è un aspetto a mio parere FONDAMENTALE rispetto al cd/vinile
Acquisto su Itunes. Mi arriva la fattura, intestata a me, di 10 canzoni acquistate.
ART.13: Diritto di riproduzione.
a)quante copie posso fare per uso personale?
b)l'uso personale è inteso nell'ambito della sfera familiare, o comprende anche l'esecuzione in pubblico (art.15)? No perchè vedo che li equipari, e non capisco perchè.
c)Muoio. La fattura è intestata a me. I files sono nel mio pc.
Muoiono con me quindi nessun altro ne acquista il diritto di riproduzione? Passano agli eredi? E in quanto ad esecuzione?
Questo è un aspetto a mio parere FONDAMENTALE rispetto al cd/vinile
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Morpheus
Re: Problematiche sul diritto del digital download
Quando fai un acquisto ( e prendiamo l'esempio otunes) NON TI E' CONCESSO NESSUN DIRITTO, il venditore itunes di mestiere fa il venditore non l'intermediatore di diritti.
Il file perciò che scarichi è "solo" un acquisto il cui uso è esclusivamente PERSONALE.
per effetto del TOS che hai sottoscritto per accedere al servizio, hai "diritto" a copiare il donwload su un numero X (7 mi pare) di CD, a copiarlo su nun numero X di altri dispositivi di tua proprietà (sono i dispositivi compresi nella tua personale condivisione, i PC autorizzati a condividere le librerie) a spostarlo e ad ASCOLTARLO tutte le volte che vuoi, così come puoi mp3zzarla tutte le volte che vuoi.
Detto in altre parole significa che il produttore PINCO ha dato il permesso a ITUNES di, a fronte di un compenso stabilito tra loro, farti scaricare la sua registrazione a quel prezzo e a quelle condizioni. In pratica è come se tu scaricassi 7 volte la stessa canzone. Altri siti non pongono limiti. Per il tuo uso personale non viene coinvolta la SIAE perché l'uso personale non è "tassato".
a) la risposta è nel TOS dei siti
b) l'uso personale è inteso nel concetto stesso della frase, la usi per te stesso. Il senso è biblico. L'esecuzione che il DJ fa durante lo svolgimento del suo lavoro è tecnica, non coinvolge il diritto d'autore che riguarda invece il GESTORE, lui fa un uso diverso del personale dell'esecuzione. Per quanto riguarda l'uso del supporto/registrazione, il DJ ne fa un uso personale, perchè ha fatto la copia per se stesso e per il suo possesso e uso, appunto. Sia l'originale che la copia stessa non viene ceduta a nessun titolo a nessuno, resta al solo USO del DJ STESSO che la riprodotta (copiata) grazie o all'art. 71-sexies e seguenti oppure in virtù del servizio di download utilizzato.
La mia citazione all'art. 15 riferito al DJ era "al massimo" ma era ovvio che quel diritto non è cosa che interessi il DJ in quanto tale.
c) come detto stiamo parlando di "oggetti", di semplici acquisti. Nessuno di noi, itunes compresa può fare intermediazione o cessione di diritti d'autore. E' altro, così come da distinguere sono l'ESECUZIONE dalla RIPRODUZIONE.
Il file perciò che scarichi è "solo" un acquisto il cui uso è esclusivamente PERSONALE.
per effetto del TOS che hai sottoscritto per accedere al servizio, hai "diritto" a copiare il donwload su un numero X (7 mi pare) di CD, a copiarlo su nun numero X di altri dispositivi di tua proprietà (sono i dispositivi compresi nella tua personale condivisione, i PC autorizzati a condividere le librerie) a spostarlo e ad ASCOLTARLO tutte le volte che vuoi, così come puoi mp3zzarla tutte le volte che vuoi.
Detto in altre parole significa che il produttore PINCO ha dato il permesso a ITUNES di, a fronte di un compenso stabilito tra loro, farti scaricare la sua registrazione a quel prezzo e a quelle condizioni. In pratica è come se tu scaricassi 7 volte la stessa canzone. Altri siti non pongono limiti. Per il tuo uso personale non viene coinvolta la SIAE perché l'uso personale non è "tassato".
a) la risposta è nel TOS dei siti
b) l'uso personale è inteso nel concetto stesso della frase, la usi per te stesso. Il senso è biblico. L'esecuzione che il DJ fa durante lo svolgimento del suo lavoro è tecnica, non coinvolge il diritto d'autore che riguarda invece il GESTORE, lui fa un uso diverso del personale dell'esecuzione. Per quanto riguarda l'uso del supporto/registrazione, il DJ ne fa un uso personale, perchè ha fatto la copia per se stesso e per il suo possesso e uso, appunto. Sia l'originale che la copia stessa non viene ceduta a nessun titolo a nessuno, resta al solo USO del DJ STESSO che la riprodotta (copiata) grazie o all'art. 71-sexies e seguenti oppure in virtù del servizio di download utilizzato.
La mia citazione all'art. 15 riferito al DJ era "al massimo" ma era ovvio che quel diritto non è cosa che interessi il DJ in quanto tale.
c) come detto stiamo parlando di "oggetti", di semplici acquisti. Nessuno di noi, itunes compresa può fare intermediazione o cessione di diritti d'autore. E' altro, così come da distinguere sono l'ESECUZIONE dalla RIPRODUZIONE.