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SIAE, SCF e dintorni

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
Morpheus

SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Morpheus »

Bazzooka ha scritto:un precisazione
(per Morpheus in particolare) :
io uso videoclips che in Italia sono tutelati dal consorzio SCF
regolarmente acquistati, e fatti bollinare come DVD IMPORT
e se li uso in situazioni publiche
serve una autorizzazione della SCF stessa
che rilascia sottoforma di licenza
a carico dell'organizzatore dell'evento.
Lo so che la SCF non rappresenta tutti i produttori multimediali
e in particolare, quelli di musica da discoteca non ne hanno mai fatto parte,
ma i contenuti dei DVD originali che uso io ( http://www.MIxMash.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
lo sono TUTTI, cosi' come ben specificato dal contratto di vendita
e riportato sulla confezione di ogni disco
(SCF per l'Italia, IMAGIA per il Belgio, GVL/IFPI per la Germania, PPI per l'ìIrlanda,
AGEDI per la Spagna, SCPP per la Francia, NVPI per l'Olanda, VBT per l'Austria,
VPL per il Rego Unito, e via via tutte le eltre).
In pratica la SIAE rilascia un permesso, e richiede la compilazione del rapporto musicale
ma per le immagini, i diritti connessi ai produttori del video
li ripartisce la SCF, perlomeno sui video contenuti in queste publicazioni,
e quindi mi preoccupo che il locale abbia una qualche forma di licenza SCF
o al limite, se ne fa sottoscrive una per quella particolare serata.

La questione dei Video, sembra che alla SIAE non sia mai interessata.
Io ci provo sempre a ricordarlo a ogni riunione
e in ogni discussione (non nego un interesse personale, spero plausibile)
ma a quanto pare, la SCF gli ha gia' soffiato il busines.
Ci tengo a sottolinearlo anche qui' !
insieme agli altri esempi da me citati ne mio post precedente
(tracce usate in streaming, musica suonata con soli campioni sonori, Karaoke, etc.)
di cui i prossimi regolamenti dovrebbero tenere conto.

Augh !

Stai facendo confusione e allo stesso tempo la tua risposta contiene già la "correzione" a quanto dici.

In tutta Europa non esiste monopolio in questo campo, in Italia inceve il monopolio della SIAE è legale (art. 180) il raffronto col resto d'Europa è perciò del tutto improprio e, aggiungo, è purtropppo improprio, sono un sostenitore della fine del monopolio SIAE, sperimao arrivi presto.

In ITalia quindi, l'unico ente che deve per legge, tutelare il diritto d'autore e il connesso per il rialscio delle licenze, l'incasso dei proventi e la ripartizione agli aventi diritto (sempre art. 180) è la SIAE. La SCF è un consorzio privato di collecting di una grande parte di produttori italiani, tra i quali anche un'associazione di case discografiche specilizzate in "musica dal ballo" recentemente stattacasi da FIMI.

I diritti d'autore sono cosa diversa da i diritti connessi, ed entrambi si trovano sia nell'audio che nel video. I diritti connessi "pesano" sul supporto o più in generale sulla registrazione del produttore. Esistono cioè sia sul DVD che sul CD o sul download sia esso di audio o di video.
Naturalmente fare "videomix" non ha nulla a che fare con "la sincronizzazione" che è altro diritto ancora ed è trattato a parte.

Ciò che grava, come dici, sulle situazioni pubbliche è il diritto connesso dell'art. 73 che è appunto un compenso riconosciuto al produttore per l'uso della sua registrazione enon è oggetto di nessuna autorizzazione in quanto la stessa è concessa dalla SIAE (ente monopolista per questa funzione di rilascio) con il permesso alla "pubblica esecuzione" (questo per le serate a cui normalmente partecipiamo).

Il regolamento alla 633/41 ci dice poi che la "ripartizione" (che è una fase successiva all'incasso dei proventi del permesso) del diritto connesso la fa il produttore il quale la ripartisce, appunto con l'interprete/esecutore che ha partecipato alla registrazione del disco.

Non esiste perciò nessuna "licenza per l'art. 73" perché lo stesso non è un "articolo autorizzatorio" (scusa il termine, fa un po' schifo detto così ma era per far capire). Esiste un unica licenza per la pubblica esecuzione che rilascia la SIAE che contiene il diritto all'uso della registrazione.

E' ovvio che la MixMash ti dica ciò, perché come detto sopra la "registrazione", il supporto quale che sia è del PRODUTTORE che in Italia è rappresentato in larghissima parte dalla SCF quale società incaricata alla raccolta dei diritti. La MixMash ti ha detto solo a chi appartiene quell'oggetto nel diritto, non che sei obbligato a richiedere una specifica licenza a quel soggetto. Non c'entra proprio nulla.

La videomusica fa parte del "repertorio musica" che gestisce la SIAE, la quale incassa i proventi della licenza che ha rilasciato e che ripartisce secondo legge.

Ciò che si deve chiedere alla SCF, là dove sia necessario naturalmente, è l'autorizzazione (questa volta si) per la copia del disco (art. 72). Quello è un altro diritto connesso, questa volta autorizzaztorio ed esclusivo del produttore.

e non c'entra nulla il business, la SIAE e non si sa perché a smesso di incassare la parte connessa all'art. 73, senza ragione legale. Prova a chiedere a REA, CONNA etc quale casino sta creando negli ultimi 10 anni... ed anche alle discoteche.

Scusate a tutti per l'off topic... magari lo tagliamo e aprimo un nuovo topic.

PS: non ho trovato nei termini e condizioni nessun riferimento a SCF sul sito di MixMax... ?
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Bazzooka
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Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Bazzooka »

dal sito mixmash, nella pagina FAQ http://www.mixmash.com/faq.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"# Does my MixMash DVD come with a Public Performance Licence?
# No. It is responsibility of the individual purchaser to make sure that the necessary licences are in place to play MixMash DVDs in public locations. On the Links page we have included the relevant governing bodies and their contact details for most European countries."

e su ogni confezione di ogni volume (2 dischi DVD) di Mix Mash
sta riportata la segunete frase :
"You require a video public performance licenceto play this dvd"
seguito da una lista di indirizzi e contatti telefonici
dei maggiori consorzi fonografici europei
tra cui la SCF per ITALIA (+39 0289096123 info@scfitalia.it).

Da quanto indagato, chiesto a vari soggetti istituzionali, avvocati,
e in particolare al responsabile italiano della MixMash
questo materiale puo' essere fatto vedere in publico solo con l'autorizzazione della SCF
che ne rappresenta i produttori specifici
che hanno autorizzato il loro lavoro ad essere publicato su queste publicazioni.
Gli autori e gli editori sono retribuiti dalla SIAE
ed e' sempres stato cosi'
grazie al pagamento del permesso, e alla rilevazione con il rapporto musicale compilato,
ma solo per la parte musicale !
Per le immagini, i personaggi, gli oggetti, i loghi, i moniumenti,
i luoghi, le scenografie, le coreografie, le opere d'arte,
o tutto quello che compare a schermo, coperto da diroitti d'autore, o da copyright
serve un ulteriore autorizzazione,
in questo caso, con il materiale video publicato da Mixmash
tutelato in Itali dalla SCF, che ne rilascia una licenza specifica
abbastanza onesta, in termini economici
gestibilissima nel bilancio di una serata danzante in VideoMix.
Ultimamente questa cosa si puo' fare direttamente anche negli uffici SIAE
(anche se non me ne sono mai ocupat direttamente).

Per la copia privata, o lavoro, di questi DVD
e' un altro paio di maniche.

Augh !
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Morpheus

Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Morpheus »

certo Baz, la SIAE retribuisce autori ed editori ma come ho rilevato è una fase successiva. A monte c'è appunto come hai detto il permesso per la "pubblica esecuzione". In Italia è regolato da questo articolo.

TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Art. 180

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Qui sopra, come vedi, è stabilito quel monopolio che "obbliga" la SIAE al rilascio di TUTTE le licenze per quelle forme di sfruttamente indicate, tra le quali l'esecuzione e la riproduzione meccanica (la copia). In una serata anche di videomix come fai tu, la licenza richiesta è una ed è appunto quella per la pubblica esecuzione.
Sotto invece, è spiegato cosa accade dopo il rilascio del permesso, oltre al rilascio stesso :)


Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.


L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.



In soldoni cosa accade? La SIAE autorizza il soggetto a svolgere la ppropria attività per il rispetto del diritto d'autore, il punto 1) (non a caso il soggetto quando deve ricevere l'autorizzazione comunale, è obbligato a produrre una Dichiarazione dInizio Attività della SIAE. UNa volta era addirittura un nulla osta)

Il soggetto paga quanto dovuto alla SIAE, punto 2

La SIAE ripartisce agli aventi diritto i PROVENTI. Trattiene a se perciò i proventi relativi agli autori e dà ai produttori o loro organizzazioni incaricate, quanto spetta. Questa parte è detta "connesso" ed è relativa all'art. 73, l'uso del disco durante una pubblica esecuzione.
L'art. 73 è questo

Art. 73

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.


Il regolamento citato ci porta ad un decreto del 1975 dove è specificato l'ammontare di questo comenso che, in caso di "non accordo" tra le parti (o salvo diverso accordo) è fissato al 2%.

Diventa perciò in errore clamoroso pensare che in Italia esistano due "enti" che possano rilasciare autorizzaziioni per quelle utilizzazioni.
Questo "casino" è cominciato intorno al 2000/2001, ha già prodotto 3/4 interrogazioni parlamentari, io stesso mi sono visto diminuire dell'1% la percentuale dei proventi dovuti.
Il perché non lo conosco, certamente la ragione non è nella legge.
La SIAE è l'unica che può farlo, come poi si ripartiscano i proventi derivanti dalle licenze (che è cosa diversa dal dire "tanti ascolti, tanti soldi a quello specifico autore riportato nel programma musicale) è cosa che accade dopo e l'utente non ne ha parte.

Sul sito della REA (radio e televisioni) insieme alla sua posizione è spiegato molto bene quanto ho appena detto e sono citati tutta unaserie di Tribunali chiamati a giudicare specifici casi.

Copio e incollo dal sito REA
La REA non riconosce alla SCF il ruolo di esattore dei diritti connessi senza una speciale delega del Governo ai sensi dell'articolo 181/ter della legge sul diritto d'autore. Infatti tale ruolo la legge lo riconosce all'ente monopolistico SIAE come, tra l'altro, ribadito da ben 12 sentenze dei Tribunali del Riesame di Salerno, Rieti, Firenze, Trani, Reggio Emilia, Tivoli, ecc.

La REA dice queto non tanto perché "chissà cosa si è messa in testa" ma forte delle disposizioni di legge.
Cosa hanno detto quei Tribunali oltre al caso di specie? Quale 'ratio legis' (spero si dica così) hanno messo in evidenza?

Che il diritto connesso all'uso del disco in situazioni di pubblica esecuzione (dove si utilizzano registrazioni) e nelle altre comprese nell'art.180 è compreso nei proventi pagati per il Permesso SIAE. e solo quello.

Come ben ci riassume l'avvocato Michele Salvati sul sito Altalex

Non è dubbio che i diritti connessi al diritto di autore – cioè i diritti di sfruttamento economico scaturenti (e riconoscibili, oltre all’autore dell’opera, anche ai produttori ovvero agli interpreti ed esecutori) siano autonomi rispetto al diritto d’autore. La S.I.A.E. e cioè la Società Italiana Autori ed Editori ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi affidati alla sua tutela. In particolare, si tratta di un ente pubblico a base associativa che esercita attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta od indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Orbene, è evidente che laddove sia l’opera dell’ingegno – e quindi il diritto morale di autore – che i titolari dei diritti di sfruttamento economico e tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione – come nel caso delle industrie discografiche che riproducono su fonogrammi l’opera e la distribuiscono – sono affidati alla tutela della SIAE, è a questa che sono devoluti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 54 comma 1 legge 05.02.1992 n. 93 come modificata dal decreto Lgvo. n.68/2003, i compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 73 comma 1, 73 octies comma 2 L. 633/1941 sono versati ad apposito ente – I.M.A.I.E. – da parte dei produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, con le modalità stabilite nei commi successivi.

A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmetta legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria. l’assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest’ultima è comprensiva del diritto d’autore e del diritto connesso. Eventuali diritti di altre categorie, come quella degli interpreti e degli esecutori, ricevono tutela a norma di legge, ma non ne deriva alcun obbligo diretto da parte dell’emittente radiofonica.
(Altalex, 13 marzo 2004. Nota a cura dell'avv.Michele Salvati)


Che la SIAE poi si occupi sia di audio che di video, beh è abbastanza ovvio.
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Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da madigi48 »

Mi spiace Massimo non è proprio completamente così, ma è un argomento troppo complesso e vasto per poterlo affrontare con una discussione su questo forum, temo che daremmo un cattivo servizio dando delle informazioni che, neppure quando abbiamo tentato di aprirlo durante gli incontri in SIAE, in SCF, in AFI, con gli avvocati ecc. abbiamo dovuto prendere atto che la materia è complessa, posso solo dire che sono indispensabili delle semplificazioni nella legge sul Diritto d'Autore, che consenta di avere una controparte ben definita, oggetto di una recente raccomandazione della Commissione Europea attraverso una direttiva ancora al momento disattesa. Ma fare la storia o dare delle certezze su questo argomento, credimi servirebbe solo a riempire pagine di scritti.
La questione la stiamo trattando a livello politico Ministeriale e Parlamentare e, su una cosa credo di poter dare ragione a chi lo ha scritto, ovvero che tutta questa materia viene trattata politicamente senza il supporto di esperti che certamente sono i DJ, ma questi ultimi devono comprendere che per essere ascoltati DEVONO ORGANIZZARSI, altrimenti resteranno sempre parole vuote , magari, fondamentali ma senza prospettive.
Potrete pensare che lo dico per sostenere la mia associaizone, invece dico, organizziamoci anche in altre associazioni e imponiamo ai dirigenti di confrontarsi con le altre tre o quattro accreditate ufficialmente per avanzare le vostre proposte, partendo dal principio che NON TUTTO ANDRA' MAI A CONCLUSIONE AL 100% PERCHE' DOVREMO COMUNQUE TENERE CONTO DELLE PROPOSTE O DELLE OPPOSIZIONI DELLE CONTROPARTI.
SI CHIAMA DEMOCRAZIA, Ognuno di noi crede di essere in possesso della verità assoluta, il problema e che, lo credono anche altri che difendono i loro interessi, quindi la soluzione è cercare delle compatibilità. Ma non mi stancherò mai di sottolinearlo..... per raggiungere le compatibilità ci sono due soluzioni, accettare i compromessi oppure metterli in discussione con una qualsiasi forma di lotta democratica, gli operai fanno sciopero, noi cosa facciamo????
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Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da madigi48 »

Aggiungo solo che quanto scrive Bazzooka, è oggetto delle convenzioni che si stanno concretizzando con gli accordi che la Presidenza di NUOVOIMAIE sta definendo con le controparti e con gli utilizzatori, RAI, Madiaset, LA7, e le società di colecting, come SCF, AFI, ecc. e quindi tutta la materia sarà oggetto proprio domani di discussione dopo che lo stesso Bazzoka, mi ha dato i suoi DVD per presentarli in sede di incontri, ma crdetemi l'argomento è molto più copmplesso e non si raggiungerànno risultati in un solo incontro.
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Morpheus

Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Morpheus »

Mi spiace Massimo non è proprio completamente così
non avevo dubbi che te ne uscivi con una frase del genere :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

quando riuscirai a "stare sul pezzo" e non a divagare in mille direzioni diverse che con l'argomento non hanno nulla a che fare, allora sarà fatto un piccolo passo (per l'uomo, un passo da gigante per l'umanità) in avanti.
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Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Bazzooka »

Il nocciolo della questione
e' che la SIAE rilascia solitamente un permesso per la SOLA MUSICA !
e parlare di Videlclips agli impiegati delle agenzie
e' come parlare di Poesia a un Rinoceronte.
Alla fine questa soluzione la si adotta per timanere parati da tutti i lati
e con una dozzina di euro a serta
o con varie forme di abbonamento semestrale o annuale
si onorano anche i balzelli della parte Video delle mie serate.
Io mi pago i miei DVD nusicali
cosi' come il locale paga l'abbonamento RAI e/o Sky
per far vedere i programmi tv durante le serate "normali"
ma un permesso specifico per le immagini animate televisive
nel mio caso, con materiale distribuito da MixMash,
bisogna coinvolgere anche la SCF.

Augh !
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Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Morpheus »

debbo fare anch'io una piccola precisazione, giusto per inquadrare l'ambito. Poi so che tu Baz sei anche un po' più addentro a queste questioni perciò avrai già focalizzato la differenza del mio discorso che è incentrato sul percorso di tipo amministrativo e non sulle decisioni che il singolo prende per se stesso.
Il nocciolo della questione
e' che la SIAE rilascia solitamente un permesso per la SOLA MUSICA !
:mrgreen: Ma non è vero, Baz... non so da dove ti derivi questa convinzione ma nonè così.
Basta anche solo e mi limito perché è inutile fare l'intero elenco guardare, appunto l'art. 180 che è proprio l'articolo "del rilascio licenze"

Può darsi che la convinzione ti derivi dal "cinema" ma tu non fai proiezioni cinematografiche. Quelli, se non ricordo male, che mandi tu sono "videoclip" o come li chiama la stessa SIAE "video-musicali".
Posso capire che l'argomento sia controverso ma basterebbe guardare al nocciolo. L'opera che stai mandando che cos'è? Musica, che ha un suo autore... che abbia anche immagini in quella particolare edizione... beh sempre musica resta.

In alcuni contratti (dico alcuni là dove vi sia necessitta) appare questa frase:

Esecuzioni musicali realizzate "dal vivo" a mezzo di strumenti musicali o con l'uso di apparecchi sonori o videosonori, diffuse con la funzione di MUSICA D'AMBIENTE.

...ops, mi è partito "invia" il post è incompleto.
Morpheus

Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da Morpheus »

Alla fine questa soluzione la si adotta per timanere parati da tutti i lati
e con una dozzina di euro a serta
o con varie forme di abbonamento semestrale o annuale
si onorano anche i balzelli della parte Video delle mie serate.
Io mi pago i miei DVD nusicali
cosi' come il locale paga l'abbonamento RAI e/o Sky
per far vedere i programmi tv durante le serate "normali"
ma un permesso specifico per le immagini animate televisive
nel mio caso, con materiale distribuito da MixMash,
bisogna coinvolgere anche la SCF.
Ecco questo è il punto per cui è bene risottolineare la precisazione d'inizio... Un conto è il processo amministrativo altra cosa è la scelta personale, gli accordi tra privati.
Per il diritto d'autore e connessi, in Italia cioè solo la SIAE e nessun altro, perché questo dice la legge. E per questo motivo che ho detto, la licenza per fare una serata pubblica anche di video-mix è una sola ed è rilasciata sulla base di un monopolio legale (assegnato dalla legge) dalla SIAE, l'art. 180, appunto.
Per questo motivo tutti i tribunali chiamati a esprimersi su casi del genere ed anche i TAR e soprattutto il Consiglio di Stato (la Cassazione amministrativa, la possimo definire), hanno concluso che l'utente in possesso della Licenza SIAE, pagndo i proventi derivanti, assolve la suo obbligo amministrativo (verso la legge) perché i proventi contengono sia i diritti d'autore che i connessi.

Sono poi andato sul sito della SCF (non senza fatica) e comeimmaginavo, non vi alcun riferimento a "licenze video" distunge da altre audio.. perché la cosa è tecnicamente impossibile.
La SCF però, furbescamente da anni gioca su questo fraintendimento, su quanto ti ha anche riportato la MixMax e cioè che "per far vedere" (nel tuo caso) è necessaria una specifica autorizzazione. E' naturalmente falso.

Sul sito della SCF però, si scopre l'arcano, leggendo attentamente, in senso filologico.

Nella sezione utilizzatori, quella che ha noi interessa è riportato questo testo

Utilizzatori

La musica diffusa in pubblico - che valorizza attività commerciali di varia tipologia e iniziative promosse da organizzazioni no profit - è un bene tutelato dalla legge.
La normativa italiana sul diritti d’autore (LDA 633/41) e le direttive dell'Unione Europea tutelano, infatti, sia i diritti degli autori ed editori per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche: i diritti connessi discografici.

SCF è il consorzio che In Italia rappresenta l’industria discografica nella gestione di tali diritti.
Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a SIAE. Chi diffonde musica registrata in pubblico deve riconoscerli entrambi, qualunque sia la modalità impiegata.
Tale principio è stato ampiamente riconosciuto con più sentenze in sede civile e penale. La giurisprudenza ha, infatti, riaffermato la legittimazione di SCF a richiedere il pagamento del compenso per i diritti connessi discografici e a definire il sistema tariffario di riferimento a tutela dei diritti di artisti e produttori, d’intesa con le Associazioni di Categoria.

Grazie a SCF è possibile utilizzare in pubblico il repertorio musicale delle case discografiche rappresentate dal consorzio e, a richiesta, effettuare le copie tecniche funzionali all'utilizzo.

Rivolgendoti ad SCF avrai la certezza di diffondere musica in piena libertà e nel rispetto della legalità!


A quale delle seguenti categorie di Utilizzatori appartieni?

Radio e tv
Diffusione al pubblico
Nuove tecnologie
Music provider
Deejay


Il trucchetto è presto svelato. L'art. a cui si riferisce SCF quando fa dire "ascoltare/vedere" in pubblico è l'art. 73 e cioè "l'uso del disco, del fonogramma o del videogramma o più in generale della registrazione. Il diritto (che nessun mai mette in dubbio) a riconoscere un compenso per il produttore, quel diritto connesso già compreso nei proventi pagati dal gestore con la licenza SIAE.
Se leggi con attenzione noterai che SCF mai ti dice quel quello è un diritto a rilasciare l'autorizzazione (perché non lo è infatti) ma parla di un diritto e di un compenso, come effettivamente sono. La procedura amministrativa, ne regola il percorso.

Solo alla fine SCF parla di autorizzazione con quel passaggio " e a richiesta effettuare copie funzionali ALL'UTILIZZO" ... Copia per USO.
Quell'art. che gli permette di dire che la copia del disco è un diritto esclusivo e passa per un'autorizzazione è il 72.... Due diritti differenti ma solo per la copia, l'autorizzazione.

ma c'è una parte ancora più chiara sempre direttamente da SCF

Diritti discografici


Le direttive dell'Unione Europea e la Legge sul diritto d’autore (LDA 633/41) riconosco ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (diverso e indipendente dal compenso dovuto Siae) e conferiscono alle imprese discografiche il diritti esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni.


PS: le "registrazioni" sono proprio i supporti, insomma le copie, quindi dire in caso di pubblica diffusione riferendosi alle registrazioni è, appunto dire usare in pubbliche esecuzioni/diffusioni le copie del produttor, le registrazioni. Art. 73 633/41
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madigi48
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Re: SIAE, SCF e dintorni

Messaggio da madigi48 »

non avevo dubbi che te ne uscivi con una frase del genere
Guarda che non è mica colpa mia se scrivi .....(aggettivo).
Però vorrei evitare continue polemiche inutili, i forum devono essere informazione e quello che tu scrivi non corrisponde al vero, punto....
Quanto sfrive Bazzoka non solo è vero, ma è anche pericoloso fare il contrario, però.......ci arrendiamo alla tua sapienza......
Per il diritto d'autore e connessi, in Italia cioè solo la SIAE e nessun altro, perché questo dice la legge.
............da quale cappello a cilindro lo hai tirato fuori??????
Ciaooooooo
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