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Controlli generali

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
Morpheus

Re: Controlli generali

Messaggio da Morpheus »

mi è sfuggita una parte che mi pare interessante, Carletto. Più tardi magari cerco di evidenziarla perché ho delle domande, perché mi incuriosisce quel tuo "in mancanza della licenza DJ per copia lavoro"
Morpheus

Re: Controlli generali

Messaggio da Morpheus »

Okkey vediamo se riesco in questa breve pausa pranzo. Partiamo da qui che forse ci da anche modo di tornare al tema principale, quello dei "controlli"
Ma quello che interessa tutti i DJ sicuramente è il tema dei controlli, che possono subire nello svolgimento delle serate di lavoro, ma mi accorgo che anche qui, ognuno narra le proprie esperienze, si confondono accertatori esterni (collaboratori) non legati alla SIAE da contratto in esclusiva e Mandatari SIAE che svolgono professionalmente e in esclusiva tale attività previo concorso pubblico, ma purtroppo si divaga tanto nelle affermazioni, trovandosi tanto lontano da quello che effettivamnete prevede la legge.
Bene, ora cosa effettivamente prevede la legge tanto da farci pensare che il DJ e la sua attività di lavoro possano essere "soggetti" e "oggetto" di controllo da parte della SIAE.
Per quanto mi sforzi a leggere e rileggere l'art. 182-bis non ci trovo proprio ne il soggetto DJ e neppure l'oggetto "attività del DJ". Leggo altre cose con "responsabili" diversi e ben individuabili escludendo perciò ogni tipo di attività "clandestina".
certo non ho la preparazione tecnica che dimostri di avere tu ma tra la "teoria dei libri" e l'esperienza "diretta sul campo" a volte, effettivamente ci sono come degli scollamenti che forse si sono ripetuti anche qui in questa discussione.
Se la tua preparazione mi aiuta a vedere dov'è il DJ e la sua attività dentro quell'articolo (escludiamo per ora gli altri, quelli a carattere penale) te ne sarei grato ma mi verrebbe anche da pensare che allo stesso modo, anche il barman che magari tieni in tasca il suo smartphone è "passibile" di controllo da parte della SIAE.
E voglio tenere fuori le disposizioni di legge che vietano di "introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse" ... i commenti li salto, ho detto teniamolo fuori.

Se come è vero che supporti e strumenti sono del DJ che svolge un lavoro alla pari del suo collega cubista, animatore, presentatore ma anche barman ma quale vigilanza con annessi "poteri", potrà mai avere la SIAE verso un soggetto che non svolge nessuna attività relativa al diritto d'autore econnessi, se non quella di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine (genericamente dette) competenti se il DJ ha installato un banchetto del disco "tarocco"?

Ma quello che più mi incuriosisce:
perché hai citato sia per il penale, che per l'amministrativo hai citato la "mancanza della licenza DJ"?


Leggo solo ora, non c'entra niente ma ci sta proprio bene qui:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02 ... ae/194040/" onclick="window.open(this.href);return false;

:mrgreen:
carletto12
Messaggi: 6
Iscritto il: 20 feb 2012, 13:08

Re: Controlli generali

Messaggio da carletto12 »

Buonasera “Morpheus”,
In ordine a quanto stabilito dalla vigente legislazione, in materia del diritto di autore, sintetizzo la definizione completa dei poteri degli ispettori SIAE e AGCOM, dove è stato (si) di tutto in materia PENALE (anche con molta confusione … tra competenze ENPALS Agenzia Entrate ecc), di quello che non possono fare gl ispettori SIAE-AGCOM, ma mai nulla in materia AMMINISTRATIVA e CIVILE, di quello che è di competenza ispettiva della SIAE e AGCOM, in merito anche alla centralità della SIAE nel sistema di protezione del diritto di autore:

- agli Ispettori SIAE e AGCOM non gli viene conferita la qualità di Agente e Ufficiale di Polizia giudiziaria, pertanto nella sola materia penale non possono effettuare il sequestro penale o probatorio, a seguito di perquisizione e mezzi di ricerca della prova, nonché ulteriori compiti demandati alla sola Polizia Giudiziaria, spetta l’accertamento della violazione e la vigilanza e redigono processo verbale da trasmettere agli Organi di Polizia Giudiziaria;

- Agli Ispettori SIAE e AGCOM, gli vengono attribuiti dall’ordinamento quei poteri e facoltà di polizia amministrativa, previsti dall’art.13 della Legge 689/81, per l’accertamento delle violazioni amministrative determinate dalla Legge sul diritto di autore, potranno pertanto ispezionare cose e luoghi diversi dalla dimora privata, effettuare rilievi segnaletici, descritti e fotografici, effettuare ogni altra operazione tecnica, procedere al sequestro amministrativo a cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei limiti previsti dal codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 13 comma 2, Legge 689/81;
- Ai funzionari della sola SIAE gli sono conferiti, dalla Legge quei poteri di intermediazione del diritto di autore e quelli previsti dall’art. 164 Lda, tra cui quello dell’attestato di credito, il cui titolo è esecutivo (alla pari di un titolo per es. di una sentenza di un giudice), questo significa che la SIAE, fatte salve le procedibilità in materia penale e amministrativa, può diffidare al D.J. il pagamento dei diritti di autore, in caso sia sprovvisto del Contratto di licenza DJ per copie lavoro, tali attestazioni sono atti aventi efficacia a titolo esecutivo a norma dell’art.474 del c.p.c.

I poteri e le facoltà riconosciute alla SIAE e AGCOM per le violazioni di natura amministrativa, pongono in essere poteri di ampiezza inconsueta (ancora maggiori rispetto alla polizia giudiziaria), in quanto, mentre nell’ambito penale, la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero sono sottoposti al controllo del Giudice, nella polizia amministrativa non esiste alcun controllo gerarchico, il cui anche sequestro amministrativo o operazione tecnica, diventa privo di garanzia di convalida, qualora lo stesso fosse effettuato dall’ispettore, in carenza di procedibilità.
Mi sembra doveroso precisare alcune mie considerazioni, per la quale molto probabilmente non mi sono espresso bene:
“ Poi mi piacerebbe sapere un'altra cosa, Carletto ma quale ipotesi di reato c'è per il DJ nella compilazione del Programma Musicale che tutti ed anche la SIAE continuano a chiamare "borderò"?
Forse nella compilazione dei propri dati personali che mi auguro, almeno questi non c'entrano col diritto d'autore?”
Facevo l’esempio che un accertatore esterno della SIAE, diverso dal Mandatario, quando esercita le funzioni meramente semplici, quali a solo titolo di semplificazione: il piantone agli ingressi, controllo sulla compilazione o meno del programma musicale, e nell’esercizio di tali compiti (che non riguardano alcuna funzione di antipirateria) venisse a conoscenza di un qualsiasi reato (compresi i cd masterizzati), in quanto pubblico ufficiale ha l’obbligo e non la facoltà di comunicarlo all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero ( alludevo a quanto tu erroneamente dicevi che gli ispettori SIAE, non hanno il potere di denuncia!)
E inoltre, ripeto quanto da te detto:
Sul presunto potere di addirittura "sequestro" .. beh, facciamo finta di nulla mai si è vista una cosa del genere e mai credo si vedrà. La SIAE è una società PRIVATA con alcune funzioni pubbliche ma non di polizia, non è il 4 o 5 corpo di polizia della Stato.
Forse può anche aiutare un documento meno ufficiale di quello dell'Ufficio delle Entrate ma comunque esplicativo. E' delle ACLI per i propri associati che operano nello spettacolo:
"Nella sostanza la SIAE può fare ogni controllo nel corso del
quale però non può interrompere lo spettacolo, non può elevare
contravvenzioni, non può sequestrare strumenti o attrezzature. La Siae
può solo redigere un verbale, dopo di che Enpals, Inps, Inail e fisco
decideranno autonomamente se e come intervenire.
"
Mi sono espresso probabilmente ancora una volta male, volevo dire che sui poteri degli ispettori SIAE è tendenziosa generalistica e completamente falsa, non per quello che dicono le ACLI, che da quello che scrivono, è al di fuori del diritto di autore, e riferibile alla sola materia dell’ENPALS, ma per quello che tu riporti, leggiti il documento in questione:http://www.consul-spettacolo.it/Docs/Sp ... igente.pdf
Esso dice il contrario di quello che tu hai scritto, che come al solito (senza alcuna offesa) metti tutto insieme il diritto di autore con le competenze dell’INPS INAIL e Fisco: creando confusione a chi legge e facendo palesare ancora una volta i tuoi limiti nel diritto, ma non comprendendo realmente che gli ulteriori poteri che ha la SIAE in materia Fiscale, Monopoli di Stato, INPS ecc. non riguardano i l lavoro dei disc-Jokey e per quello che riguardano i controlli che essi potrebbero subire.
Mi sembra “Morheus” ancora una volta, che avrai pure tanta esperienza, ma di diritto ne mastichi pochino … e gli Ispettori operanti, agiscono prima di tutto in diritto ( … dei libri) e poi (sia auspica) anche con l’esperienza e mai al contrario, e … tra la definizione tra Ente pubbico e Società privata o tra sequestro amministrativo e sequestro probatoario e conservativo, tutela penale e tutela amministrativa, credimi come ti ho già detto c’ è “una montagna!” di differenza…, ma i dubbi che ho avuto modo di rimarcare nei tuoi confronti, riguardano soprattutto se i poteri di natura amministrativa e/o civile possono essere applicati ai DJ.che penso che sia il tema centrale della discussione.
La risposta tuttavia, è senza dubbio affermativa, come già detto alla SIAE e AGCOM gli sono affidati tali poteri per l’accertamento e la vigilanza in materia di diritto di autore, quelli che ho riportato e già scritto.
Gli ispettori dell’AGCOM e della SIAE esercitano un’attività di vigilanza e di accertamento, su tutte le attività connesse con la fabbricazione,l’importazione e la distribuzione nel territorio nazionale, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
Ai DJ si traducono i poteri ex art. 182bis lett. c, della legge 22/4/1941 n.633 in quanto il DJ svolge l’attività in pubblico in luogo diverso dalla privata dimora e, per questo, gli Ispettori SIAE e AGCOM e anche Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria potranno effettuare il regolare controllo, senza alcun mandato da parte dell’Autorità Giudiziaria, sull’utilizzo di supporti fonografici e anche quello di verifica dell’utilizzo di supporti preregistrati in regime di contratto di licenza SIAE per l’uso di copie lavoro.
A tal fine è necessario chiarire ancora una volta, che l’onere della prova della regolarità degli acquisti è sempre a carico del DJ, così mi sembra opportuno chiarire che il contrassegno (art. 181 bis Lda) della SIAE, agli effetti penali è segno distintivo dell’opera dell’ingegno, esso costituisce strumento di controllo e di monitoraggio dei supporti di opere e di lotta alla contraffazione e alla pirateria, il cui ispettore della SIAE o AGCOM in materia ammnistrativa dei supporti preregistrati privi di contrassegno, sarà tenuto alla redazione di verbale di accertamento alla violazione penale, che trasmetterà agli Organi di Polizia Giudiziaria (art. 182 ter lda) e quella in materia amministrativa che trasmetterà all’Organo Prefettizio, tali atti e il sequestro amministrativo è ovvio che non rappresenteranno certezza di colpevolezza a carico del Dj, in quanto sarà sempre il Giudice a stabilirlo per la fattispecie penale e il prefetto per la fattispecie della applicazione della sanzione ammnistrativa.
“Ma se non il CD non è oggetto di "commercio" il bollino non serve, l'opera in esso contenuto è eseguita grazie all'autorizzazione e perciò perfettamente legale... e allora?”
Anche qui “Morpheus” probabilmente fai parecchia confusione…. Per le opere registrate sui supporti, l’autore ha un diritto esclusivo (art. 61 Lda), per i quali gli art. 71sexies e art. 71 septies. (riproduzione privata ad uso personale) sono stati modificati in per effetto di un recepimento CE, infatti all’art. 5 comma 2 della direttiva 2001/29/CE, si legge: “…2 Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art.2 per quanto riguarda …b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 6 all’opera o agli altri materiali interessati …”
Ma dovrai leggerti anche il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31 - Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. (09G0039) (GU n. 80 del 6-4-2009 ), per la quale recita il contrassegno all’art. 7 punto 3. “Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo
svolgimento della propria attivita' professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.”
E allora? …. A te le conclusioni!
Morpheus

Re: Controlli generali

Messaggio da Morpheus »

Anzitutto grazie a Hackid che su mia richiesta a cancellato due miei post lunghi e inutili.
Mi sono ripromesso di cercare di scriverne uno il più corto possibile (difficile) e soprattutto semplice, soprattutto perché io, quello al massimo posso fare.
Sono qualche picola precisazione di alcuni tuoi passaggi dove probabilmente ci si è espressi o capiti male.
- Non confondo ne lo mai fatto i vari ambiti, le collaborazioni "esterne" al diritto d'autore che la SIAE ha. Comprendo perfettamente che i limiti sono da intendersi per quelle collaborazioni. Se e quando le porto in evidenza sono a titolo d'esempio come a dire questo accade in altri ambiti.
- Un altra cosa che hai detto e su cui sono stra-d'accordo è quella che di "diritto ne mastico pochino". Mai detto il contrario, sempre detto che sono una persona "tecnicamente ignorante", una persona normale. Anzi si può proprio dire che non ne mastico per nulla e sulla "tanta esperienza", quella è relativa al mio "aver fatto impresa di intrattenimento", il gestore e il DJ. Ed anche quando facevo solo il DJ per altri, ho praticamente sempre avuto compiti che andavo oltre il djing in quanto tale, dirigevo altri colleghi a cui certamente non dicevo cosa mettere ma "insegnavo" a leggere i segnali della gente perché la "serata" fosse il più divertente possibile.
Come gestore mi sono macinato chilometri e chilometri per star dietro a richieste che il più delle volte non avevano senso... mi fanno ancora male i piedi, però e perdona la presunzione... ho avuto sempre ragione. Sarò un po' matto.

Ma veniamo alla questione di questo post e del perché, a mio "ignorante parere", al DJ - mettiamola giù così - non si possono "applicare" quei controlli dell'articolo 182-bis, e non perché egli viva in una sorta di protezione divina ma semplicemente perché non svolge nessuna dell'attività oggetto di quella vigilanza. Non è quindi, neppure soggetto "esercente" attività che debba e possa essere controllata.


Ad un certo punto fai un'affermazione che per quanto uno si sforzi, magari anche frequentando un corso serale di "dirittod'autorologia" (scusa l'ironia) non trova senso alcuno:
Ai DJ si traducono i poteri ex art. 182bis lett. c, della legge 22/4/1941 n.633 in quanto il DJ svolge l’attività in pubblico in luogo diverso dalla privata dimora e, per questo, gli Ispettori SIAE e AGCOM e anche Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria potranno effettuare il regolare controllo, senza alcun mandato da parte dell’Autorità Giudiziaria, sull’utilizzo di supporti fonografici e anche quello di verifica dell’utilizzo di supporti preregistrati in regime di contratto di licenza SIAE per l’uso di copie lavoro.
Ti confesso che quando l'ho letta mi sono detto: "Boh ma forse scherza, è una battuta"
Cioè un DJ è sottoposto al controllo (tra gli altri) degli ispettori SIAE perché si esibisce in pubblico?!?!?!?!?!?
Forse ho capito male, il fatto che una persona si esibisca in pubblico presuppone che quella diventi attività di "competenza SIAE" da cui possono discendere quei controlli?!?!?!?!
:shock:

E' una meraviglia per me e rafforza ancor di più la convinzione che dopo avere sentito di DJ che "riproducevano in pubblico" (che forse è una delle più belle) o che l'uso della copia privata si chiama così perché la puoi "suonare" solo in privato (mica male pure questa) e dopo che se il DJ va in un locale senza agibilità ENPALS lui sarebbe obbligato a farla per essere in regola (e già anche questa, come dicono a Bologna, "spinge" parecchio), rafforza la convizione, dicevo, che proprio il DJ non si debba minimamente preoccupare "dell'Ispettore SIAE" il quale, semmai deve stare ben attento a fin dove spinge i confini di un suo ipotetico intervento ex art. 182bis.

Se poi qualche DJ si impegna contrattualmente con la SIAE anche solo perché questo lo fa' sentire più tranquillo.. beh, che faccia. La scelta personale del singolo è indiscutibile e rispettabile.

Io, come tanti altri continuo a farmi le mie brave "copie private" con diligenza sapendo che sono una persona fisica che le effettua per il suo uso personale e senza scopo di lucro o altri fini direttamente o indirettamente commerciali, le utilizzerò laddove capiti, durante lo svolgimento delle mie prestazioni di lavoro senza che nessun ispettore SIAE possa farmi richieste di "esibire o dimostrare" alcunché.
Ne sono anche confortato dal fatto che su un foglio di carta di molti anni fa un Giudice scriveva che archiviava e ordinava il dissequestro e restituzione all'avente diritto delle copie sequestrate perché non si ravvisavano estremi di reato.

e se anche la SIAE stessa dice che quella copia si fa senza licenza preventiva ...
carletto12
Messaggi: 6
Iscritto il: 20 feb 2012, 13:08

Re: Controlli generali

Messaggio da carletto12 »

Buonasera Morheus,
Confermo quanto ho scritto, la SIAE può effettuare i controlli ai D.J per effetto dell’art. 182bis Lett.c. della Lda
Per quanto, da te citato:
“ Ti confesso che quando l'ho letta mi sono detto: "Boh ma forse scherza, è una battuta"
Cioè un DJ è sottoposto al controllo (tra gli altri) degli ispettori SIAE perché si esibisce in pubblico?!?!?!?!?!?
Forse ho capito male, il fatto che una persona si esibisca in pubblico presuppone che quella diventi attività di "competenza SIAE" da cui possono discendere quei controlli?!?!?!?!”
Preciso che quello che riguarda la materia del diritto di autore, non è quello che interessa l’esibizione del DJ in pubblico, ma è l’esecuzione che invece è definita pubblica, in quanto viene effettuata al di fuori della cerchia ordinaria della famiglia, del convitto dell’alloggio (art. 15 LDA).
Negli ultimi incontri avvenuti tra la SIAE e le Associazioni dei DJ, quest’ultime hanno sollecitato i controlli sulle Licenze da parte della SIAE, pertanto la SIAE da quest’anno si impegnerà ad effettuare i controlli sui DJ, con le competenze previste dall’art. 182bis lett.c. con i propri poteri e le proprie facoltà.
Poi caso mai, ci risentiremo … e se ci incontriamo mi pagherai un caffè.
;)
Morpheus

Re: Controlli generali

Messaggio da Morpheus »

a beh, se lo dicono le associazioni, allora son tranquillo :)
Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. "copia di lavoro", cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal "deejay" per "fini di lucro" ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell'ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia "autorizzata".
SKIP
E' noto, infatti, che il "deejay" non "trasmette o diffonde" l'opera in modo che chiunque possa avervi accesso, ma ne fa solamente una esecuzione in senso tecnico, e soprattutto non abusiva, in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato "programma musicale" nato per la ripartizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

La "copia di lavoro" del "deejay", priva di contrassegno S.I.A.E., è lecita, in quanto il "bollino" S.I.A.E. non è previsto per la cd. "copia di lavoro" personale, bensì esclusivamente per regolarizzarne la vendita e/o la distribuzione del supporto, cosa sicuramente diversa dal lavoro del deejay, il quale non vende, né cede ad altri la propria "copia di lavoro", composta soltanto dai singoli brani musicali che egli intende fare ascoltare agli utenti della discoteca, nel corso della serata.

......

In altri termini, preso atto della circostanza che la realizzazione della "copia di lavoro" non è stata realizzata "per fini di lucro", bensì, viceversa, per offrire agli utenti della discoteca un servizio migliore, oltre che per evitare l'usura dei supporti originali (sui quali risulta corrisposto, dall'interessato, il pagamento del diritto di autore e dei diritti connessi), è di tutta evidenza che, in ogni caso, la "pubblica esecuzione" di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà -in ogni caso- essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che, preventivamente, accede al "permesso SIAE", cioè al proprietario o al gestore della discoteca e non certo al "deejay" il quale, per passione musicale, ovvero per l'espletamento di un lavoro (talvolta per entrambe le motivazioni) presta la propria attività, organizzandone lo svolgimento nel modo più professionale possibile.

....


IL GIUDICE
dr. Angelo Di Salvo

Continuo a non vedere la "pubblica esecuzione" nel 182bis e in ogni caso, sicuro non c'è il DJ che non fa "responsabilmente" pubblica esecuzione. Come già detto poi, se il singolo DJ si impegna contrattualmente con la SIAE, va da sé che sarà obbligato a rispettare i termini del suo accordo.

Volentieri Carletto ma facciamo che il caffé lo paghi tu a me :)
carletto12
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Re: Controlli generali

Messaggio da carletto12 »

Buonasera, Morpheus probabilmente hai riportato parti di una sentenza di un tribunale, che comunque non può cambiare quanto stabilito dalla legge e i giudici come ogni qualsiasi persona possono pure sbagliare;
La sentenza sarà sicuramente prima della pubblicazione in G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, relativamente al contrassegno della SIAE (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009 n. 31 - vedi art.7 punto 3- casi particolari -Licenza DJ).
L'applicazione del regolamento viene determinata dall'art. 71-sexies Legge 633/41
" 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater."

Escludendo che il DJ non svolga attività lucrativa in quanto forse persegue una attività benefica, ... la discoteca invece ..., svolge una attività commerciale?
:D
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Re: Controlli generali

Messaggio da CyberMix »

carletto12 ha scritto:Buonasera, Morpheus probabilmente hai riportato parti di una sentenza di un tribunale, che comunque non può cambiare quanto stabilito dalla legge e i giudici come ogni qualsiasi persona possono pure sbagliare;
Scusi ma.....
Sono proprio le sentenze passate in giudicato nei suoi gradi di giudizio che danno l'intepretazione autentica di una legge.
Poi arriva lei e dice che i giudici non ci hanno capito niente e che l'interpretazione autentica della legge è la sua.
Lei ha qualche problemino con i concetti di base del diritto mi sa....
Si vede proprio che gli ultimi venti anni hanno preso a calci ogni banale concetto di diritto in Italia, le sentenze non si rispettano, si contestano e basta.
Sono sempre i giudici che sbagliano, che sono prevenuti, che hanno dato un'interpretazione sbagliata della legge.
Grazie di ricordarci questo malcostume tutto italiano.
Magari leggersi le sentenze, le motivazioni e capire perché sono state emesse può far capire dove si sbaglia nelle proprie convinzioni, invece di avere solo tante certezze in proposito.
Ma si sa, sbagliano sempre gli altri.

Magari va ricordato che per "riproduzione" si intende creare una copia ulteriore di ciò che si è acquistato.
E che i files digitali sono "eseguibili" (cioè utilizzabili durante le serate) anche senza la famosa licenza. Ma visto che è palesemente parte in causa questa cosa è troppo difficile da dire.
Licenza forever vero eh?....
Non sarebbe meglio dire "uso degli originali forever" oppure "si può vivere felici anche senza licenza"?

Vada ad usare tutti i suoi fiumi di parole con gli ispettori Siae, di cui conosce alla perfezione le funzioni, che non possono continuare ad andare in giro a dire che per usare i files digitali è necessaria la licenza a prescindere.
Usando le sue stesse parole, anche loro sbagliano e non possono cambiare quanto stabilito dalla legge.
Ma anche questo mi sa è un compito sin troppo ostico per lei.
Oppure abbiamo scoperto l'undicesimo comandamento, la Siae ed i suoi ispettori non sbagliano mai, mentre i giudici sì?
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Re: Controlli generali

Messaggio da CyberMix »

carletto12 ha scritto: Negli ultimi incontri avvenuti tra la SIAE e le Associazioni dei DJ, quest’ultime hanno sollecitato i controlli sulle Licenze da parte della SIAE, pertanto la SIAE da quest’anno si impegnerà ad effettuare i controlli sui DJ, con le competenze previste dall’art. 182bis lett.c. con i propri poteri e le proprie facoltà.
Mi scusi, ho la qual sensazione che ci sia un piccolo interesse privato delle Associazioni in questa richiesta, ma forse sono io che capisco male le cose....
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Morpheus

Re: Controlli generali

Messaggio da Morpheus »

Certo Carletto, ho riportato una sentenza (potremmo anche dire una delle decine e decine di sentenze e provvedimenti che, tolto per un attimo il caso specifico preso in esame, ci raccontano, ci dicono "cosa fa il DJ" quando è in discoteca. Chi è il "DJ in quanto tale")

Ho anche detto e ridetto che se un DJ si impegna contrattualmente con la SIAE attraverso il contratto DJ Online, dovrà poi rispettare quanto firmato con l'adesione ma questo non vuole dire che quella sia un obbligo di legge per tutti coloro svolgono "attività" di DJ, tutt'altro.
Così come una sentenza non fa legge, così non lo fa un contratto.

Non l'ho riportata ne per il bollino e ne per lo scopo di lucro ma proprio per rievidenziare come al DJ, nonostante maneggi "materiale pericoloso" (secondo voi) non gli si può imputare - responsabilmente come dice il Giudice - attività legata al diritto d'autore perché egli svolge una mansione di tipo tecnico e la organizza per la miglior riuscita. Potrà anche sembrarvi strano ma - da quel punto di vista, nella visione della mansione tecnica cioè - tra DJ e un barman, per esempio, non c'è alcuna differenza. Entrambi mettono in atto tecniche, ognuno per il proprio specifico, tali da offrire il servizio che svolgono, nel modo professionalmente migliore possibile.

n ogni caso, la "pubblica esecuzione" di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà -in ogni caso- essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che, preventivamente, accede al "permesso SIAE", cioè al proprietario o al gestore della discoteca e non certo al "deejay" il quale, per passione musicale, ovvero per l'espletamento di un lavoro (talvolta per entrambe le motivazioni) presta la propria attività, organizzandone lo svolgimento nel modo più professionale possibile.
Tornando brevemente allo scopo di lucro - giusto per rispondere alla battua sulla attività benefica - ci sono ben due "due arresti giurisprudenziali di merito"

“l'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale" (Tribunale Milano, 1 ottobre 2002, in Foro ambrosiano 2002, 521), relativa proprio al caso di un “deejay” che, prima dell’inizio della serata, aveva estrapolato, da una serie di CD originali in suo possesso, tutti recanti il contrassegno SIAE, i brani musicali che aveva intenzione di far ascoltare in discoteca, attraverso l’uso di un masterizzatore, per evitare di portare sul luogo di lavoro tutti i CD originali e per avere già pronti i brani musicali nell’ordine in cui doveva farli ascoltare;

“la responsabilità per il reato di cui all’art. 171-ter l. 633/41 esige adeguata prova quanto all’effettivo contenuto dei supporti magnetici abusivamente riprodotti ed alla contestuale destinazione ad uso non personale del prodotto duplicato” (Corte d’Appello di Bari, sez. I, 17 luglio 2006, n. 853).
E' tristissimo notare come ancora si è rimasti ai famosi quaderni "la Disco Pirateria", dove Francesco Saponaro, affermava, tra le altre

Occorre premettere che l'attività di disck jokey eseguita in esercizi aperti al pubblico è soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore atteso che ciò avviene, normalmente, per scopi di lucro ed è rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.

La finalità di lucro è attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceve dal gestore dell'esercizio commerciale in cui presta la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.


che è esattamente ciò che affermi anche tu e i "sostenitori" della licenza ma che è semplicemente sbagliato.

Sentenze, Provvedimenti e Giurisprudenza da più di dieci anni lo dicono, affermano esattamente il contrario, anche quando il DJ non fa "attività benefica". Ci sarebbe da consigliare un accelerato corso di aggiornamento così che ci si possa concentrare sui veri pirati.
Sarò pure fatto male ma mi fido più di un Giudice che di un funzionario SIAE o simile.

Cosa poi c'entri l'applicazione di quel caso particolare con la discoteca è probabilmente, il motivo per il quale confondi DJ con discoteca.

Chi la fa la copia, la discoteca o il DJ?

La discoteca non può fare la copia perché - oltre al resto - non è neppure persona fisica, non può farsela per usi personali e - naturalmente - il suo scopo sarebbe legato alla sua attività di tipo commerciale, lucrativo, di profitto. il DJ NO! Non è pagato per riprodurre, la discoteca non lo paga per fare il masterizzatore ma per far divertire la gente con la sua abilità.

Per cui si, nonostante non mastichi per nulla diritto - a differenza di te - sì, guardandolo dal punto di vista della 633/41, il DJ non svolge attività lucrativa, di profitto, direttamente o indirettamente commerciale. Prova ne è il fatto che egli può LEGITTIMAMENTE rispettando i limiti imposti dalla eccezione al diritto di riproduzione (volgarmente detta copia privata o copia lavoro), "fabbricarsi" la copia dei suoi dischi. Discorso diverso è, come spesso detto, la copia dei file scaricati da internet i quali fanno riferimento ai termini e condizioni del servizio di digital downloading scelto.

La sentenza ma, ripeto, è solo una delle tante mette in evidenza anche un'altra cosa a mio parere interessante.

Non ne conosco i veri motivi, forse solo per comodità ma spesso sentiamo accumanare termini come - "riproduzione" - "diffusione" - "esecuzione", termini a volte allegramente accomunati sia all'opera che al supporto quale che sia.

Il DJ in quanto tale non riproduce ne diffonde ma svolge una mansione che il Giudice ha correttamente individuato come "esecuzione tecnica" di cui non porta responsabilità dal punto di vista della 633/41.
Il DJ riproduce quando "masterizza" (uso questo termine per capire esattamente cosa è la ripduzione, la copia cioè, la "fissazione" dell'opera su supporto) i propri dischi ma "masterizza in privato" per uso personale e senza scopi diversi da suoi personali, anche legati al suo lavoro.

E' invece abbastanza corretto dire "diffondeva al pubblico" (se appunto vogliamo semplificare un po') se non altro perché gli impianti che consentono alla gente di ballare sono TECNICAMENTE definibili come "impianti di DIFFUSIONE sonora" dove il supporto di trasporto è ... l'aria, l'acustica.

Gli impianti della discoteca, perciò non sono "impianti di RIPRODUZIONE sonora" perchè ... beh, trovami oggi una discoteca che abbia suoi archivi dischi e che senta l'esigenza di farsi una copia, una riproduzione cioè.
Non ci troviamo perciò dentro i locali di un fabbricante di supporti vergini, per esempio, ne in una attività di duplicazione.
La discoteca però, non diffonde l'opera (men che meno il supporto, pratica forse più vicina alla distribuzione) perché non è Radio o TV o qualcosa di assimilabile alle competenze più specificatamente riconducibili all'AGCOM con tutte le pratiche che lo sviluppo tecnologico hanno portato.

La discoteca svolge un'attività di intrattanimento per la quale è necessaria la SOLA autorizzazione alla "pubblica esecuzione" con lo "strumento meccanico" (il giradischi, il LETTORE cd a cui sono connessi mixer, compressori, controlli di volume, amplificatore, diffusori acustici).

La SIAE perciò, controlla l'attività che il soggetto discoteca svolge e affermare che il DJ perché si "esibisce" fuori dalle mura domestiche o del convitto, è mettere insieme due "persone" che svolgono attività diverse.

Se poi, come detto e ridetto, il DJ è un "furbetto" o la SIAE pensa lo sia chi dovrà fare quell'intervento risolutivo a fermare la "furberia"?

e, francamente, dire anche che io SIAE posso sfrucugliare dentro il domicilio informatico di un DJ che non ha aderito alla mia licenza oppure senza il suo consenso o mandato, solo perché la mia verfifica è "tecnica" lascia molto ma molto a desiderare. A quel punto mi può pure mettere le mani in tasca dove ho la mia chiavetta usb con dentro le mia copie private/lavoro.

Okkey, oltre al caffè mi sono guadagnato anche l'ammazzacaffé :mrgreen:


vedo poi che mi ha preceduto Cybermix che è notevolmente più preparto di me sul diritto (beh, io sto a zero) che con un decimo delle parole che uso io ha perfettamente inquadrato la questione.
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