Buonasera “Morpheus”,
In ordine a quanto stabilito dalla vigente legislazione, in materia del diritto di autore, sintetizzo la definizione completa dei poteri degli ispettori SIAE e AGCOM, dove è stato (si) di tutto in materia PENALE (anche con molta confusione … tra competenze ENPALS Agenzia Entrate ecc), di quello che non possono fare gl ispettori SIAE-AGCOM, ma mai nulla in materia AMMINISTRATIVA e CIVILE, di quello che è di competenza ispettiva della SIAE e AGCOM, in merito anche alla centralità della SIAE nel sistema di protezione del diritto di autore:
- agli Ispettori SIAE e AGCOM non gli viene conferita la qualità di Agente e Ufficiale di Polizia giudiziaria, pertanto nella sola materia penale non possono effettuare il sequestro penale o probatorio, a seguito di perquisizione e mezzi di ricerca della prova, nonché ulteriori compiti demandati alla sola Polizia Giudiziaria, spetta l’accertamento della violazione e la vigilanza e redigono processo verbale da trasmettere agli Organi di Polizia Giudiziaria;
- Agli Ispettori SIAE e AGCOM, gli vengono attribuiti dall’ordinamento quei poteri e facoltà di polizia amministrativa, previsti dall’art.13 della Legge 689/81, per l’accertamento delle violazioni amministrative determinate dalla Legge sul diritto di autore, potranno pertanto ispezionare cose e luoghi diversi dalla dimora privata, effettuare rilievi segnaletici, descritti e fotografici, effettuare ogni altra operazione tecnica, procedere al sequestro amministrativo a cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei limiti previsti dal codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 13 comma 2, Legge 689/81;
- Ai funzionari della sola SIAE gli sono conferiti, dalla Legge quei poteri di intermediazione del diritto di autore e quelli previsti dall’art. 164 Lda, tra cui quello dell’attestato di credito, il cui titolo è esecutivo (alla pari di un titolo per es. di una sentenza di un giudice), questo significa che la SIAE, fatte salve le procedibilità in materia penale e amministrativa, può diffidare al D.J. il pagamento dei diritti di autore, in caso sia sprovvisto del Contratto di licenza DJ per copie lavoro, tali attestazioni sono atti aventi efficacia a titolo esecutivo a norma dell’art.474 del c.p.c.
I poteri e le facoltà riconosciute alla SIAE e AGCOM per le violazioni di natura amministrativa, pongono in essere poteri di ampiezza inconsueta (ancora maggiori rispetto alla polizia giudiziaria), in quanto, mentre nell’ambito penale, la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero sono sottoposti al controllo del Giudice, nella polizia amministrativa non esiste alcun controllo gerarchico, il cui anche sequestro amministrativo o operazione tecnica, diventa privo di garanzia di convalida, qualora lo stesso fosse effettuato dall’ispettore, in carenza di procedibilità.
Mi sembra doveroso precisare alcune mie considerazioni, per la quale molto probabilmente non mi sono espresso bene:
“ Poi mi piacerebbe sapere un'altra cosa, Carletto ma quale ipotesi di reato c'è per il DJ nella compilazione del Programma Musicale che tutti ed anche la SIAE continuano a chiamare "borderò"?
Forse nella compilazione dei propri dati personali che mi auguro, almeno questi non c'entrano col diritto d'autore?”
Facevo l’esempio che un accertatore esterno della SIAE, diverso dal Mandatario, quando esercita le funzioni meramente semplici, quali a solo titolo di semplificazione: il piantone agli ingressi, controllo sulla compilazione o meno del programma musicale, e nell’esercizio di tali compiti (che non riguardano alcuna funzione di antipirateria) venisse a conoscenza di un qualsiasi reato (compresi i cd masterizzati), in quanto pubblico ufficiale ha l’obbligo e non la facoltà di comunicarlo all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero ( alludevo a quanto tu erroneamente dicevi che gli ispettori SIAE, non hanno il potere di denuncia!)
E inoltre, ripeto quanto da te detto:
“
Sul presunto potere di addirittura "sequestro" .. beh, facciamo finta di nulla mai si è vista una cosa del genere e mai credo si vedrà. La SIAE è una società PRIVATA con alcune funzioni pubbliche ma non di polizia, non è il 4 o 5 corpo di polizia della Stato.
Forse può anche aiutare un documento meno ufficiale di quello dell'Ufficio delle Entrate ma comunque esplicativo. E' delle ACLI per i propri associati che operano nello spettacolo:
"Nella sostanza la SIAE può fare ogni controllo nel corso del
quale però non può interrompere lo spettacolo, non può elevare
contravvenzioni, non può sequestrare strumenti o attrezzature. La Siae
può solo redigere un verbale, dopo di che Enpals, Inps, Inail e fisco
decideranno autonomamente se e come intervenire.
"
Mi sono espresso probabilmente ancora una volta male, volevo dire che sui poteri degli ispettori SIAE è tendenziosa generalistica e completamente falsa, non per quello che dicono le ACLI, che da quello che scrivono, è al di fuori del diritto di autore, e riferibile alla sola materia dell’ENPALS, ma per quello che tu riporti, leggiti il documento in questione:
http://www.consul-spettacolo.it/Docs/Sp ... igente.pdf
Esso dice il contrario di quello che tu hai scritto, che come al solito (senza alcuna offesa) metti tutto insieme il diritto di autore con le competenze dell’INPS INAIL e Fisco: creando confusione a chi legge e facendo palesare ancora una volta i tuoi limiti nel diritto, ma non comprendendo realmente che gli ulteriori poteri che ha la SIAE in materia Fiscale, Monopoli di Stato, INPS ecc. non riguardano i l lavoro dei disc-Jokey e per quello che riguardano i controlli che essi potrebbero subire.
Mi sembra “Morheus” ancora una volta, che avrai pure tanta esperienza, ma di diritto ne mastichi pochino … e gli Ispettori operanti, agiscono prima di tutto in diritto ( … dei libri) e poi (sia auspica) anche con l’esperienza e mai al contrario, e … tra la definizione tra Ente pubbico e Società privata o tra sequestro amministrativo e sequestro probatoario e conservativo, tutela penale e tutela amministrativa, credimi come ti ho già detto c’ è “una montagna!” di differenza…, ma i dubbi che ho avuto modo di rimarcare nei tuoi confronti, riguardano soprattutto se i poteri di natura amministrativa e/o civile possono essere applicati ai DJ.che penso che sia il tema centrale della discussione.
La risposta tuttavia, è senza dubbio affermativa, come già detto alla SIAE e AGCOM gli sono affidati tali poteri per l’accertamento e la vigilanza in materia di diritto di autore, quelli che ho riportato e già scritto.
Gli ispettori dell’AGCOM e della SIAE esercitano un’attività di vigilanza e di accertamento, su tutte le attività connesse con la fabbricazione,l’importazione e la distribuzione nel territorio nazionale, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
Ai DJ si traducono i poteri ex art. 182bis lett. c, della legge 22/4/1941 n.633 in quanto il DJ svolge l’attività in pubblico in luogo diverso dalla privata dimora e, per questo, gli Ispettori SIAE e AGCOM e anche Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria potranno effettuare il regolare controllo, senza alcun mandato da parte dell’Autorità Giudiziaria, sull’utilizzo di supporti fonografici e anche quello di verifica dell’utilizzo di supporti preregistrati in regime di contratto di licenza SIAE per l’uso di copie lavoro.
A tal fine è necessario chiarire ancora una volta, che l’onere della prova della regolarità degli acquisti è sempre a carico del DJ, così mi sembra opportuno chiarire che il contrassegno (art. 181 bis Lda) della SIAE, agli effetti penali è segno distintivo dell’opera dell’ingegno, esso costituisce strumento di controllo e di monitoraggio dei supporti di opere e di lotta alla contraffazione e alla pirateria, il cui ispettore della SIAE o AGCOM in materia ammnistrativa dei supporti preregistrati privi di contrassegno, sarà tenuto alla redazione di verbale di accertamento alla violazione penale, che trasmetterà agli Organi di Polizia Giudiziaria (art. 182 ter lda) e quella in materia amministrativa che trasmetterà all’Organo Prefettizio, tali atti e il sequestro amministrativo è ovvio che non rappresenteranno certezza di colpevolezza a carico del Dj, in quanto sarà sempre il Giudice a stabilirlo per la fattispecie penale e il prefetto per la fattispecie della applicazione della sanzione ammnistrativa.
“Ma se non il CD non è oggetto di "commercio" il bollino non serve, l'opera in esso contenuto è eseguita grazie all'autorizzazione e perciò perfettamente legale... e allora?”
Anche qui “Morpheus” probabilmente fai parecchia confusione…. Per le opere registrate sui supporti, l’autore ha un diritto esclusivo (art. 61 Lda), per i quali gli art. 71sexies e art. 71 septies. (riproduzione privata ad uso personale) sono stati modificati in per effetto di un recepimento CE, infatti all’art. 5 comma 2 della direttiva 2001/29/CE, si legge: “…2 Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art.2 per quanto riguarda …b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 6 all’opera o agli altri materiali interessati …”
Ma dovrai leggerti anche il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31 - Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. (09G0039) (GU n. 80 del 6-4-2009 ), per la quale recita il contrassegno all’art. 7 punto 3. “Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo
svolgimento della propria attivita' professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.”
E allora? …. A te le conclusioni!