Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
no no... no lo puo' fare. Scherziamo? E' un funzionario...
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Morpheus
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
tranquillo Mario, neppure io scendo, infatti la mia non era polemica ma solo una correzione alla tua inform,ative molto poco informativa e molto propagandistica.madigi48 ha scritto:Caro Massimo, ho ripetuto più volte che non accetto di scendere sul piano delle polemiche, con te e con nessun altro, i miei interventi su questo forum saranno solo per le inform,ative, se non ti sta bene questa situazione la soluzione è la più semplice del mondo "vai tu in SIAE e concorda una soluzione diversa dalla licenza copie lavoro", che ci vuole!!!!![]()
Diversamente, se non ne se capace, ti puoi solo adeguare!!!![]()
Mario Di Gioia - AssoDeeJay
Come poi sai benissimo, non ho nessun bisogno di andare in SIAE a concordare nessuna soluzione diversa visto che esiste già la legge che mi permette, secondo limiti precisi, di farmi tutte le copie lavoro di cui ho bisogno senza sborsare nessun euro in più di quando già ho fatto per acquistare il cd o file che sia. tutto il resto è fuffa
direi più che perfetto ma sei vuoi una sorta di conferma più tecnica leggi con attenzione, ancora una volta la famosa sentenza di IschiaFrankRedi ha scritto:Perfetto... Io metto su pennetta USB o disco rigido esterno tutte le copie legalmente acquistate che mi pare e di queste ne farò un uso personale e non ai fini di lucro. Perchè sarò io e solo io ad riprodurle ovvero a copiarle, e non vi lucrerò sopra. Il mio guadagno durante la serata sarà perchè IO lavoro come dj, ovvero come riproduttore (copiatore) e non perchè sfrutto la suddetta copia a fini commerciali. Ho capito giusto Massimo?
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43166" onclick="window.open(this.href);return false;
esattoBeatport è abbastanza chiaro in merito, loro dicono che "A "Download" is a purchased Product that you can (1) transfer to a compatible portable device, (2) save to your hard drive with unlimited playback time, or (3) burn to a CD/DVD, in each case for personal private use only and not for commercial or public use or distribution."
[q1uote]
E dunque io come dj quando riproduco i fonogrammi scaricati da loro in un locale ne faccio un "personal private use only and not for commercial or public use or distrubtion."
Mi viene difficile crederlo ma se mi dici così mi fido. Hai sicuramente esperienza in merito, al contrario di me, come per altro è ben evidente data la mole di domande che ti sto sottoponendo
Frank[/quote]
esatto, ha duplicato il download per motivi tuoi personali quali che siano, il più delle volte per mettere in salvo un acquisto da rotture, del resto si può direi dire che l'hd che utilizzi per il lavoro è sottosposto ad un stress maggiore rispetto ad uno che, per esempio, utilizzi come memoria di solo archivio dove scarichi o comuqnue salvi i tuoi ascquisti nel caso succedesse qualcosa al hd lavoro.
Poi che tu usi quello che simpaticamente ci si affanna a definire download originale quasi che fosse diverso dalla copia, o la copia stessa non ha nessuna importanza perché entrambi sono file autorizzati. Con il tuo download vai in un locale e lì non fai nulla che possa interessare il diritto d'autore, non lo fai ascoltare per guadagnarci dei soldi ma lo fai come esecuzione tecnica. Chi fa ascoltare al pubblico l'opera, il contenuto cioè della registrazione, è il tuo boss, quello che ti paga. Lui infatti è autorizzato dalla SIAE, è perciò anche salva la dicitura che ci ricorda che non è possibile fare ascoltare al pubblico l'opera senza averne preventiva autorizzazione (il permesso SIAE).
Oltretutto è autorizzato anche l'uso della registrazione o supporto, perché il gestore paga anche quel diritto che è un "connesso" del produttore.
Infatti la cosa più bella di questa mitica Lic. è che è rilasciata dalla SIAE per conto degli autori/editori, dovrebbe perciò autorizzarti a fare semplicemente una copia e basta, solo dopo aver verificato che tu abbia anche l'autorizzazione del produttore, cosa che invece non c'è.
Mentre invece ti autorizza a fare una copia di un'opera edita e perciò contenuta in una registrazione e/o supporto, senza autorizzazione del produttore per una destinazione d'uso (proviamo a chiamarlo così l'uso in pubblico della registrazione/supporto) che tu non fai ma fa il gestore e che già paga.
e giusto per darvi un riferimento in maniera che possiate collegare i miei deliri con qualcosa di reale, questo è il riferimento per "l'uso in pubblico"
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
lo stesso compenso è previsto anche per utilizzazione senza scopo di lucro ed è fissato, per lo scopo di lucro, SALVO DIVERSI ACCORDI TRA LE PARTI, nella misura del 2% del lordo.
in parole poco abbienti, il gestore non solo paga per fare ascoltare il brano ma anche perché, per farlo ascoltare è costretto ad utilizzare, nel contesto in cui si trova, una registrazione o supporto.
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
Chiarissimo, proprio le stesse cose che dici tu Morpheus!
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Morpheus
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
A scanso di equivoci o fraintendimenti, la sentenza di ischia e le due relative massime di giusprudenza in essa contenute, si riferiscono alla copia lavoro DA supporto fisico e non da digital download per il quale non si può applicare l'eccezione al diritto di copia.
Per il digital download bisogna che sia prevista la copia altrimenti è vietata.
l'art. 71-sexies e seguenti infatti al comma 3 recita:
"1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti."
il "messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente" è appunto riferito al classico servizio di digital downloading come, appunto itunes, baetport, emusic etc
le copie che eventualmente vengono fatte o le condivisioni tra "computer della famiglia" come in itunes, sono copie autorizzate e non in eccezione.
per queste copie non si dovrebbe pagare l'equo compenso previsto per l'eccezione ma siccome in Italia "egli" è ovunque, noi paghiamo la SIAE anche se non dovremmo
Per il digital download bisogna che sia prevista la copia altrimenti è vietata.
l'art. 71-sexies e seguenti infatti al comma 3 recita:
"1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti."
il "messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente" è appunto riferito al classico servizio di digital downloading come, appunto itunes, baetport, emusic etc
le copie che eventualmente vengono fatte o le condivisioni tra "computer della famiglia" come in itunes, sono copie autorizzate e non in eccezione.
per queste copie non si dovrebbe pagare l'equo compenso previsto per l'eccezione ma siccome in Italia "egli" è ovunque, noi paghiamo la SIAE anche se non dovremmo
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
Ma su beatport è esplicitamente detto che tu le copie che scarichi le puoi masterizzare su cd dvd purchè tu ne faccia un uso privato e personale.
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Morpheus
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
certo, perciò la copia non la fai in "eccezione" ma per "autorizzazione"
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
perdonami, quindi vorrebbe dire che a maggior ragione posso copiarli su cd?
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Morpheus
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
non credo ci sia un più rispeetto ad un meno.
il concetto di fondo è che fuori dall'uso personale tutto è vietato ameno che non si sia autorizzati.
la copia lavoro non è un vero e proprio diritto dell'utente ma una eccezione al diritto dell'autore e del produttore. Poste alcune condizioni, l'utente può effettuare la copia del suo disco, diversamente dovrà essere autorizzato a farla.
L'eccezione è la possibilità di fare copia SENZA autorizzazione.
Per i digital download non ci sono quelle condizioni per cui, se il sito ti chiede 1 euro per un servizio che comprende, per esempio, il dowload + la copia + lo spostamento + varie ed eventuali tu altro non fai che rispettare i termini del servizio che hai pagato. Sarebbe come se entrando in un negozio ci fosse un disco che costa come l'altro ma che magari ha in omaggio un cd vergine che potrai masterizzare
In tutti casi anche per gli originali, tutti gli usi che tu potrai fare senza autorizzazione saranno solo personali e senza scopi commerciali
il concetto di fondo è che fuori dall'uso personale tutto è vietato ameno che non si sia autorizzati.
la copia lavoro non è un vero e proprio diritto dell'utente ma una eccezione al diritto dell'autore e del produttore. Poste alcune condizioni, l'utente può effettuare la copia del suo disco, diversamente dovrà essere autorizzato a farla.
L'eccezione è la possibilità di fare copia SENZA autorizzazione.
Per i digital download non ci sono quelle condizioni per cui, se il sito ti chiede 1 euro per un servizio che comprende, per esempio, il dowload + la copia + lo spostamento + varie ed eventuali tu altro non fai che rispettare i termini del servizio che hai pagato. Sarebbe come se entrando in un negozio ci fosse un disco che costa come l'altro ma che magari ha in omaggio un cd vergine che potrai masterizzare
In tutti casi anche per gli originali, tutti gli usi che tu potrai fare senza autorizzazione saranno solo personali e senza scopi commerciali
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
Grazie Morpheus, grazie a te ora ho un idea molto più chiara della questione. Sarò un profeta del tuo verbo 
Che poi non è altro che la legge italiana
Frank
Che poi non è altro che la legge italiana
Frank
Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale
tutto molto interessante ma rileggere 109 pagine è un'impresa, avendo io files regolarmente acquistati da traxsource sarei dunque in regola nel caso mi capitasse una "esibizione" ?
sarebbe sufficente esibire le fatture e niente più?
rimarrebbe l'incognita di trasferimento dal pc al portatile che uso esclusivamente per suonare
DoSe
sarebbe sufficente esibire le fatture e niente più?
rimarrebbe l'incognita di trasferimento dal pc al portatile che uso esclusivamente per suonare
DoSe
on the table:
Toshiba Satellite L755-13U - Core i5,
Traktor Pro
S8
Technics 1210
Toshiba Satellite L755-13U - Core i5,
Traktor Pro
S8
Technics 1210
