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Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
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Ru DiJ
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

hahahahahaah .... questa è bella ...
Ma cosa stai dicendo ?
Se uno firma la licenza, delegando la siae a corrispondere il diritto all autore, in virtu del fatto che si fa una copia... io pretendo che la siae lo faccia !!!!
E affare mio perche sono io a pagare perche quel diritto arrivi all autore!
Se non lo fa vuol dire che sta fregando me, l' autore e che è tutta una pagliacciata !

Chi è che si prende i soldi per il diritto di copia ? l' autore ? o la siae ?
Se l' autore non li percepisce viene da se che li prende la siae... e allora non puo chiederli perche non gli spettano.
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Ciò che ometti di dire è che l'uso consentito è quello, ovviamente, personale, cioè quell'uso che il DJ fa normalmente nel suo "metter su dischi". Perciò al DJ nulla può essere imputato se viene "beccato" in consolle a "metter su dischi", siano essi originali così come le relative copie. Sono supporti, in qualsiasi modo li vogliamo considerare sempre e solo personali. Perciò non hanno bisogno di nessuna autorizzazione, anche proprio perché il DJ non e cito dalla ultima sentenza in rete conosciuta: "E’ noto, infatti, che il “deejay” non "trasmette o diffonde" l'opera in modo che chiunque possa avervi accesso, ma ne fa solamente una esecuzione in senso tecnico, e soprattutto non abusiva, in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato "programma musicale" nato per la ripartizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi."
Forse finalmente ci siamo.....ed è su questo che probabilmente dobbiamo concentrare l'attenzione in quanto Massimo sostiene che il "metter su dischi" da parte del DJ, non corrisponda all'utilizzo delle copie per la pubblica diffusione, almeno così mi pare di capire e, se di questo si tratta allora la questione si ,che diventa interessante ma, seria allo stesso tempo, trattata peraltro con Bazooka durante l'incontro a Torino ieri l'altro...
Vorrei capire con molta calma e pazienza se Massimo sta sostenendo questo, perchè a questo punto deve spiegare cosa vuol dire "utilizzo privato" e "diffusione pubblica", perchè a me in questo caso sfuggirebbe il concetto, a meno che non voglia farci credere che quando si "diffonde l'ascolto" della musica agli avventori della discoteca resta un "utilizzo privato",.
Chiarisci Massimo di questo si parla????
Madigi48
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

mah a mio parere è vero il contrario, sei proprio tu che eviti di entrare nello specifico ed ogni volta tiri fuori argomenti che non c'entrano nulla... va bene anche così, diciamo che è questione di punti vista, così come però ancora non hai capito o non vuoi capire che sia io e, penso anche Ru.Di ti abbiamno giò risposto atutte le domande e te ne abbiamo fatte di altre... acui, appunto, sfuggi.

In ogni caso, se "mi sono spiegato male" vediamo se così ti è chiaro, vado a riprendere la tua domanda rossa...
ABBIAMO IL DOVERE DI RICONOSCERE AGLI AUTORI IL DIRITTO DI RISERVARSI LA POSSIBILITA' DI CONCEDERE IL POSSIBILE UTILIZZO DELLA PUBBLICA DIFFUSIONE A SCOPO DI LUCRO O ANCHE A TITOLO GRATUITO DELLA PROPRIA OPERA?
La mia risposta, nello specifico del nostro lavoro, nello strettissimo specificop del lavoro del DJ, nell'ultra stretto e solo specifico della "persona DJ" è "NO, NON NE ABBIAMO NE L'OBBLIGO E TANTOMENO IL DOVERE" perché il DJ sia che si stia parlando di "supporto" sia che si stia parlando di opera, FA USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE e perciò NON HA BISOGNO (in quanto obbligo) NE HA IL DOVERE di riconoscere nessun diritto, visto che li ha già pagati quando ha acquistato il disco o file o quando ha effettuato la sua copia.

Io te lo detto con la citazione dalla sentenza, RuDI, ed anch'io, ribadendo il fatto che continuando a fare questi discorsi fate capire chiaramente di non capire nulla di cosa è un DJ e neanche di come si svolge il lavoro di DJ ... e neanche di come si svolge un controllo di Polizia.

Bon spero che ora la risposta sia chiara e senza arzigogoli, come dici, speriamo alloar di aver superato lo scoglio e finalmente si possa entrare "nello specifico tecnico della licenza" con le tante osservazioni e domande poste.
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

quote]Se uno firma la licenza, delegando la siae a corrispondere il diritto all autore, in virtu del fatto che si fa una copia... io pretendo che la siae lo faccia !!!![[/quote]
Le risate denotano comunque mancanza di rispetto, così come dare del "bugiardi" alle associazioni, ma siccome ho dimostrato più volte dil mio senso di denmocrazia continuiamo, siccome tu sei tanto ligio agli obblighi, mi faresti un favore.....
Visto che comunque tu paghi anche quando compili il borderò, anche se indirettamente perchè il titolare del locale comuqneu scarica anche su di te parte di quei costi, siccome ho un ble gruzzoletto da incassare dalla SIAE, perchè non ti attivi tu per farmeli avere un pò più celermente????
Madigi48
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

anzitutto smetti di chiamarla "diffusione" in disco è "esecuzione", non c'è neppure nella licenza dove è correttamente chiamata "esecuzione".

A tutto il resto ti ho già risposto un miliardo di volte e non è il caso di ripetere ancora.
Privata è l'eccezione al diritto di riproduzione, il diritto di riproduzione è il diritto di fissare in copie su supporto l'opera. Privato perciò è l'atto di "fabbricare" la copia che viene fatta dal "privato cittadino", per se stesso e solo per se. La copia che ne viene fuori è "personale", è e deve restare al solo utilizzo del "privato cittadino" che l'ha potuta fabbricare grazie all'eccezione. Personale, esattemente come il disco originale da cui l'ha copiata.

Rileggiti la sentenza di Capri è tutto scritto li con disarmante chiarezza.
djfrenky1980

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da djfrenky1980 »

ma.gi nn abbiamo gli anelli al naso...



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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Be,... finalmente cominciamo ad essere chiari.....
Quindi Massimo, spiega un pò a tutti qual'è il motivo per il quale sui supporti, dai vinili ai CD e agli accordi fra le collecting e i siti di download di musica, si stabilisce che non solo è vietata la "riproduzione" ma "è vietata la diffusione pubblica", ovvero cosa significa per te "pubblica e diffusione", non ci interessa sapere cosa è la rirpoduzione, lo sappiamo tutti, mentre non hai dato la definizione di diffusione e, se lo hai fatto un miliardo di volte non farai fatica a farlo un miliardo e una volta, anche perchè a molti è sfuggito di seguirlo in quel miliardo e, possibilmente limitati a dare risposte, anche perchè ti ricordo che quando io ho iniziato a compilare borderò musicali tu eri appena nato e, di quanti ne sto contestando nei confronti della SIAE per conto dei miei associati bisognerebbe fare un elenco piuttosto lungo, quindi la nostra conoscenza di quello che fà un DJ o un musicista lasciala perdere, tu hai le tue lacune, noi le nostre, che, in alcuni casi, quando si evidenziano, le superiamo concertandoci con informazioni attendibili e certe con professionisti che hanno poco da imparare sulla loro professione.
Su una cosa hai ragione, siete tu e Ru.Di., a contestare.....domanda, Perchè?
Non sarà strumentale?
Madigi48
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

GUarda Mario, faccio davvero fatica a non trattenere la risata perché se vogliamo e ci vogliamo limitare alla LICENZA DJ che hai sottoscritto, la "diffusione" non c'è non è proprio presa in considerazione soprattutto perché il DJ "non fa diffusione" ma e solo in senso TECNICO, senza quindi coinvolgere i diritti d'autore e connessi che paga il gestore che lo ha ingaggiato, egli fa una "esecuzione".

La licenza che hai sottoscritto, nelle definizioni dice:

- le suddette riproduzioni fonografiche o digitali di registrazioni di composizioni musicali costituiscono “copie-lavoro” personali del titolare della licenza e sono destinate esclusivamente alla pubblica esecuzione mediante strumento meccanico delle composizioni ivi riprodotte, effettuata personalmente dal titolare della licenza;

anzi di più nella sezione

ARTICOLO 5 - DIRITTI CONCESSI E LIMITAZIONI
5.1 La S.I.A.E. concede al licenziatario, a titolo oneroso, alle condizioni e nei limiti della presente licenza, il diritto non esclusivo e non trasferibile a qualsivoglia titolo a terzi, di riproduzione fonografica o digitale di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, purchè lecitamente acquisite dal titolare della presente licenza, al fine esclusivo dell’utilizzo per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuata personalmente dal titolare della licenza.
5.2 E’ escluso dalla presente licenza ogni altro utilizzo delle “copie lavoro” così realizzate; in particolare, sono vietati la commercializzazione, il noleggio, il prestito o la cessione in uso a qualunque titolo delle copie-lavoro e delle registrazioni contenute nei supporti e/o memorie residenti oggetto della presente licenza.
5.3 La presente licenza non comprende il diritto esclusivo di pubblica esecuzione delle opere del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., che deve essere assolto mediante separata e apposita licenza dal titolare della struttura e/o dall’organizzatore dell’evento nell’ambito del quale la pubblica esecuzione ha luogo.
5.4 La presente licenza non comprende i diritti di comunicazione al pubblico delle composizioni del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o analoga, via etere, via satellite, via cavo o con ogni altra modalità, codificata o non codificata, o di messa a disposizione del pubblico tramite la rete internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione.


Non ho sottolineato la parte 5.2 nonostante tu abbia in ultimo detto che le copie si possono utilizzare anche per scopi di lucro.. meglio lasciar perdere.

LA 633/41 nella sua prima parte ci racconta quali siano i diritti dell'autore

APO III
Contenuto e durata del diritto di autore.

SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 12-ter

Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.

Art. 13

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.


Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.

2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.


2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Art. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

PS: se ancora non ci sei arrivato la diffusione o comunicazione è l'art. 16
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Ru DiJ
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Scusa ma mi viene di nuovo da ridere.... non credo che ne io ne a morpheus, abbiamo un qualche interesse di chissa quale natura, se non il cercare un filo di logicità e coerenza in tutto questo! ..che ad ora ci manca... mi pare che nel web non ci siamo solo io e massimo... leggendo in giro sono in un bel po ad essere perplessi su la cosa... ed in fatti sono pochissimi che la sottoscrivono.

Allora io ho davanti un ente che mi dice: l'autore vuole i soldi per consentirti di fare le tua copie lavoro... e visto che ha incaricato me di rappresentare i suoi diritti mi devi dare tot !... io do tot e l' ente non paga l' autore.... scusami tanto ma a casa mia questa si chiama frode... anche se la fa la siae ! Ritengo che la SIAE prima di mandare avanti un simile progetto avrebbe dovuto quanto meno dare indicazione sul come sarebbe avvenuta la ripartizione, comunicandola prima ai produttori e conseguentemente anche ai sottoscrittori... mettendosi lei come mediatrice tra i due, la trasparenza bidirezionale dovrebbe essere una prerogativa , non un optional... solo cosi la licenza potrebbe avere una reale valenza.... se siae facesse i propri controlli interni, anche dire che la gdf vedendo un dj con la licenza sarebbe indotta a pensare che quantomeno un po di buona volontà c'è.... comincerebbe ad avere anche un po di senso.
Ma le cose non stanno cosi...

A due anni... manca il controllo, mancano le ripartizioni, mancano i risultati... possibile che in siae e tra chi ha promosso questa cosa non scatti la molla di chiedersi il perche ?
Perche bisogna andare a vanti a dire cose improbabili come la riduzione della pirateria e l' aumento dei download legali ? sarebbe quanto meno onesto ammettere le evidenze e dire che c'è ancora da fare !
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