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Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Non preoccuparti "strommino" hai fatto benissimo....fidati, d'altra parte lo stesso titolo del topic su questo forum indica a chi ci si rivolge
Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video
e se qualcuno volesse convincerti del contrario senza argomentazioni valide, dimostrabili con fatti concreti non con parole, chiedigli se mai si è interessasto di leggere la legge sul DA e sui valori dei diritti "degli altri" perchè questo ci rende legali o no.
Madigi48
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labodj
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da labodj »

Scusate lo sfogo ma secondo me questa licenza è il solito balzello all'italiana, che si maschera da comodità per noi dj ma alla fine è solo una tassa in più che ci dobbiamo pagare.

Ma vi sembra giusto il ragionamento che c'è dietro a questa licenza? Vi sembra possibile che se io acquisto una traccia non la possa suonare nel modo e con i mezzi che voglio?

Secondo me è tutto sbagliato, secondo me sarebbe giusto così:
acquistando una traccia si acquista il diritto di poterla riprodurre (ovviamente pagando i diritti agli autori) in qualsiasi forma e maniera, usando qualsiasi supporto e qualsiasi mezzo.

Che io usi il vinile, il cd, i file o altro agli autori che devono ricevere i diretti cosa frega? Assolutamente nulla.
Se io mi prendo un vinile e ci faccio un cd perchè è più comodo perchè dovrei pagare la siae?
perchè? conta il mezzo con coi riproduco? Ma il fine della siae non è pagare i diritti agli autori? E allora cosa c'entrano gli strumenti?

Ma i signori della siae per campare devono per forza trovare i balzelli.
Ma non vi sembra il colmo che se acquistate una traccia mp3, la scaricae nel vostro portatile, e dovete usarne un altro per fare la serata dovete pagare la tassa?
è come dire che mi compro il cd al negozio di dischi, lo metto in macchina e da quel momento in avanti il cd non potrà essere usato fuori dalla macchina!!!
Stiamo veramente rasentando l'incredibile...

Sono sempre più basito della situazione italiana.
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Setup: Vestax VCI-400 / Denon DN-HP 1000 / Dell XPS 1647 (i7 m620, 6Gb ddr3, ati 4670 1Gb) / N.I. Traktor PRO 2 2.6 / 2 x JBL EON515XT / Behringer XM8500 / Crane Laptop Stand / Cavi Proel DIE HARD.
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

NOn c'è problema Marco, gli articoli di legge che permettono la copia li ho citati tante volte che una in più non guasta.

La legge, ovviamente è la LdA l'articolo che permette all'utente DJ (che agisce in quanto persona fisica) è il 71-sexies e seguenti. LO stesso identico articolo citato in molte sentenze per spiegare perché il DJ che dovesse trovarsi ad affrontare una denuncia o un processo è assolto. Perché la copia lavoro che il DJ fa per utilizzarla nello svolgimento del proprio lavoro, è copia legittima. Può essere fatta, relativamente ai propri dischi acquisiti legalmente (e la legge parla di acquisizione, ovviamente che non significa solo "acquisto" come spesso e a volte pedantemente amate ripetere) senza alcuna autorizzazione perché agisce in "eccezione del diritto di riproduzione". I relativi compensi previsti per la copia lavoro sono compresi nel prezzo di qualsiasi supporto/dispositivo/programma anche che non sia in grado di registare (questo grazie al recente regalone per decreto dell'ex (per fortuna) Ministro Bondi), tali compensi vanno sotto il nome di "equo compenso" e sono descritti in quei "e seguenti" che ho citato sopra relativamente all'art. 71-sexies.
Per quanto riguarda invece, le eventuali copie dei propri file, quelli scaricati da siti legali naturalmente, lo stesso art. 71-sexies ci dice che non possiamo considerarli come "eccezione al diritto di riproduzione" vanno perciò autorizzati. Per sapere perciò se è possibile o meno fare copia, spostamenti, masterizzazioni dei propri file, bisogna rifarsi al contratto del sito stesso che si obbligati ad accettare prima degli acquisti, i famosi "termini e condizioni". Praticamente tutti i siti di nostra conoscenza chi più chi meno, permettono la copia su cui, per altro, noi italiani paghiamo l'equo compenso che, invece non andrebbe pagato (ma siccome ci consideriamo i più furbi del pianeta, ce lo prendiamo la dove non batte il sole).
Questo passaggio, sulle copie dei file, lo puoi trovare ANCHE nello schema della licenza inglese. E' ben specificato, le copie dei file, sono copie autorizzate perciò non comprese nella LORO licenza.

In conclusione, la cd. Licenza DJ italiana è totalmente inutile per rispondere alla domanda "posso fare copia dei miei dischi o file?" in quanto la riposta è già contenuta nella normativa in vigore. E' necessario Marco che tu faccia uno sforzo e finalmente riesca a distinguere tra il tuo diritto di fare ciò che vuoi delle tue opere (che nessuno potrà mai metter in dubbio) e quello che è il "diritto" dell'utente di utilizzarle secondo norma.
Perciò la cd. Licenza DJ è "solo" il giusto diritto degli autori di "inventarsi" un servizio, metterlo a disposizione di chiunque lo voglia e per questo chiedere un compenso. Comportamenti, definizioni, sanzioni etc sono contenute nel contratto di diritto privato che il contraente firmerà se ritiene di voler accedere al servizio.

Penso di avere risposto alle tue domande avendoti dato i giusti riferimenti, a diferenza di te che sei ancora una volta rimasto vago e contraddittorio. La legge è la 633/41 gli art. il 71-sexies e seguenti
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Aspetta Massimo, la citazione è di una tua interprertazione molto personale di quanto stabilisce la norma (perchè poi devo essere io a fare il difensore della SIAE non l'ho ancora capito , ma va bene perchè serve a chi corre dei rischi) vediamo di citarla e tu indicherai a tutti dove è scritto quello che vuoi far significare.....

Art. 71-sexies

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 71-septies

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

Se ci sono magistrati che nahho scritto sentenze stupide, non vuol dire che sia scritto nella legge che "si può" in quanto nell'articolo che tu citi c'è scritto "che non si può se non per utilizzo strettamente personale e senza scopo di lucro", o io leggo male, evidenzia in rosso Massimo, GRAZIE.
Madigi48
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

è stabilito in modo assolutamente certo che il DJ utilizza sia gli originali che le copie stesse per uso personale e senza scopo di lucro. SE così non fosse avrebbe seri problemi ad utilizzare anche le sole copie originali di qualsiasi tipo ma è un "trucchetto" (perdona il termine) che state usando da troppo tempo e su cui si è discusso e ridiscusso.
Oltretutto, citi lo scopo di lucro (perché non c'è dubbio alcuno che qualsiasi tipo di supporto fonografico sia esso o liquido ti è venduto all'utente per uso personale) in maniera del tutto sbagiata .

Quando vuoi spiegarci la Licenza DJ, nei tuoi discorsi si capisce una cosa, vuoi farci credere cioè (e perdona ancora la forma che sti usando ma davvero a volte assomiglia ad una favola) che il DJ che copia senza avere la licenza DJ commetta un reato, il reato al 171-ter, dai tuoi discorsi. E questo è palesemente sbagliato.
Primo perchè come, in questo caso, giustamente ricordi di tanto in tanto, nella sonstanza e in sintesi, è vietato qualsi uso di un'opera prottetta se non autorizzata.
Questo principio è all'art. 171 il lucro è un'aggravante del reato, perché si possa parlare di questo si deve realizzare, altrimenti lì ci fermiamo.
La licenza stessa,, comunque ce lo dice la copia che si va a fare deve essere per uso personale e senza scopo di lucro, commerciale o simile. Perciò il DJ che anche avesse la licenza ma commettesse "il lucro" con la copia, commetterebbe un reato a prescindere dalla licenza, che NON copre quella particolare forma di sfruttamento. Sappiamo tutti, anche se nei tuoi discorsi spesso si sostiene il contrario, che il compenso del DJ (quando lo prende, si potrebbe aggiungere sarcasticamente) non costituisce lucro, perché questo accada, l'esempio più classico è quello del furbetto che masterizza i propri brani o ipropri djset e li vende sottobanco agli amici in discoteca. Questo si che è quel famoso reato dell'art. 171-ter

Quello che si può anche dire è che se sostieni che il compenso del DJ sia lucro, allora quella licenza non serve proprio a nulla perché autorizza ad una copia personale e senza scopo di lucro.. cosa deve fare il DJ, lavorare gratis e pagare la licenza?


Fermiamoci perciò alla sintesi del "vietato senza autorizzazione".
Il DJ che copia un disco può farlo senza autorizzazione ? Si perché agisce in quella eccezione.
Il DJ che copia un download può farlo? Si perché autorizzato dal sito dal quale ha acquisito.

Ho citato le sentenze riferendomi a quella famosa di Capri, strano che ora tu te ne esca con "sentenze stupide" eppure l'hai più e più volte citata tu stesso e con grande soddisfazione, mi pare.
In altri siti si parla come dell'avvenuto riconoscimento della "copia lavoro"... ci vogliamo decidere?

Non copio e incollo nuovamente la sentenza perché è inutile lo abbiamo fatto, già troppe volte. Solo un piccolissimo stralcio il resto è qui

http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=43166" onclick="window.open(this.href);return false;

Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia “autorizzata”.
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

No Massimo abbi pazienza, se tu vuoi ricominciare con le intepretazioni stiamo qui per secoli non solo per anni, LE SENTENZE non hanno valore di legge finchè non approdano ad una definitiva della Cassazione e, anche in questo caso non sono mai definitive, quindi figurati, io non intendo misurarmi e, credo di averlo più volte affermato, con le intepretazioni più o meno giuste di sentenze a volte discutibili a volte no dipende da quali interessi tutelano in quel momento, la mia finalità è una sola "tutelare coloro che si affidano ad una iniziativa indiscutibile" ovvero chi adotta la licenza 2E' PERFETTAEMNTE IN REGOLA alemno per quanto riguarda il diriutto d'autore e, sempre che rispetti i termini indicati nella licenza stessa, perchè mi vuoi costringere a dare dei giudizi su questioni che sono e sarqanno sempre discutibili a seconda del valore dell'avvocato che ti difenderà o difenderà la controparte.
Il mio è un compito POLITICO non GIURIDICO, non faccio l'avvocato ma in ogni caso la legge è chiara è dobbiamo fermarci all'affermazione del principio che intende tutelare, punto.
La tranquillità che ho garantito all'amico "strommino" purtroppo non può essere altrettanto valida nei confronti di chi la licenza non l'adotta, a meno che, non UTILIZZI IN ORIGINALE I DISCHI O I FILE LEGALMENTE ACQUISTATI. Le tue interpretazioni, inoltre aggiungo, in parte potevano essere corrette (fino ad un certo punto) quando la licenza non esisteva perchè non vi era un "indirizzo relativamente chiaro" rispetto al potere o non potere utilizzare le copie masterizzate da altri supporti, oggi quella licenza ha dato questo indirizzo, pertanto chi non intende seguirla è LIBERISSIMO DI FARLO ASSUMENDOSI LA RESPONSABILITA' DI FARLO, ma sapendo che GLI FA CORRERE DEI RISCHI, tutto lì, non ho mai detto che il giorno dopo sarà perseguito da una schiera di finanzieri che lo inseguiranno per "carcerarlo", dubito che qualche agente" si assuma la responsabilità di farlo, (anche se non mi sento di escluderlo completamente), ma in Tribunale potranno senz'altro portarlo, lì ognuno ha il diritto di difendersi, QUANTO COSTA?
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

lo stesso identico rischio di chi adotta, proprio perché chi va a giudizio (quando ci va) lo fa proprio per quel principio di "uso non personale e scopo di lucro".
L'ipotesi di reato su quello si basa, la licenza non licenza copie per uso non personale e a scopo di lucro.

Perciò di fronte ad un controllo il DJ ha le stesse identiche probabilità di finire denunciato, che abbia o no la licenza. Uguale identico e senza dubbio alcuno.
Allo stato delle cose, non vedrai mai un agente di polizia fare un controllo e cercare la licenza perché se è convinto di trovarsi di fronte ad un utilizzo illegale di opere o copie protette, lo fa proprio in base a quella casualità.

Per chiudere comunque, visto che continui a dire tutto e il suo contrario, non ho mai detto che citavi le sentenze perché pensavi fossero o pensavo che fossi io a pensarlo, delle leggi ho citato la sentenze perchè la sentenza OLTRE AL CASO SPECIFICO, si rifà a giurisprudenza e cita a sua volta quella che dovrebbe chiamarsi, perdona l'ignoranza, la 'ratio legis'... se sei un politico avrai gli studi adatti per tradurre il latino, io ho solo studi artistici.

Dentro quella sentenza, poi, grazie al principio legislativo c'erano tutte le risposte al tuo copia incolla degli articoli 71-sexies e seguenti, era un modo per rispondere a quanto mi chiedvi. Probabilmente non lo hai capito.
Ultima modifica di Morpheus il 28 apr 2011, 13:18, modificato 1 volta in totale.
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Morpheus ... mi pare inutile, continuare a portare ragioni dimostrate e con prove quando probabilmente non vengono lette, o le si legge senza sforzarsi di capirle...

Di fatto non c'è un obbligo legale di sottoscrivere la licenza ! e non essendoci una legge, e specifico che parliamo sempre di persone che acquistano musica legalmente, non di pirati, non solo le sentenze, ma anche i fati dimostrano che chi è regolare puo avere fastidi, ma resta comunque apposto.

Il fastidio piu grande è il fatto che si voglia far passare la Licenza come, la soluzione di problemi quali : pirateria, riconoscimento della figura del dj, adeguamento alla regolarità legale. Quando di fatto, non solo per come è concepita, ma anche perche la Siae stessa non è in grado di valorizarla, o di agire su le potenzialità di un simile servizio per renderlo credibile, nessuna di queste promesse viene portata a compimento.
Anzi proprio per questa inadempienza della SIAE, la Licenza stessa puo assumere una forma di protezione per chi utilizza materiale di dubbia provenienza ( = pirateria).
Porto alla luce l' aspetto, ancora piu ridibile della cosa.
L' avvocato De Angelis presidente di A-DJ su punto informatico,
http://punto-informatico.it/2512954/PI/ ... cenza.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
scrive questo in risposta alla domanda, I COMPENSI RACCOLTI CON LE LICENZE ?
"Ancora non se ne è discusso - chiosa De Angelis - dovranno entrare prima i compensi e poi, quando saranno di entità tale da essere ripartiti, credo che si potrà farlo in modo analitico, considerato il sistema online della licenza dj che prevede l'indicazione di tutte le informazioni dei brani copiati".

E evidente quindi che, è stata fatta la licenza per regolarizare la copia lavoro, perche a detta della SIAE, mancava il pagamento del diritto di copia, e a licenza operativa, quindi con persone, che la pagavano, ancora non era stato pensato a come ripartire a gli aventi diritto le somme raccolte...
Allora oltre alla presa ingiro verso i DJ che l' hanno sottoscritta pensando di pagare tale diritto. Mi pare che la presa in giro sia anche verso gli aventi diritto stesso, perche in nome loro, SIAE chiede degli importi senza poi effettivamente versarglieli a gli aventi diritto perche ancora ci deve pensare a come ripartire queste somme...
Mi pare chiaro che qualnque persona con un minimo di intelligenza, logica e capacità cognitiva abbia dei dubbi, o come nel mio caso una repulsione, verso una proposta che nel nome del diritto dell'autore, mi chieda soldi senza evidentemente e palesemente sapere come li ripartirà.

Ogni progetto si parte a farlo dalle fondamenta, in questo caso mancno completamente quelle, si e partiti dalla cosa piu semplice da fare, e cioè chiedere i soldi a chi lamenta la mancanza di regole..
Owner e Producers: Zero dB Digital Records
Producers @ : Karmic Power - Plaza records - Fresh Cream - Youn NRG - Kiosaku - Dancepush - Tendenza - ClanDestino
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Questo è chiaro sin dall'inizio RuDI (almeno noi lo avevamo capito sin dal principio quando parlavamo di "specie di bollino")) e bene hai fatto a postare quel vecchio articolo. E' un modo "altro" per incassare diritti in modo doretto, analitico cosa che la ripartizione delle discoteche non gli da e neppure la ripartizione dell'equo compenso che è proprio il compenso per fare la propria copia.
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madigi48
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da madigi48 »

Ma ...francamente sono perplesso, però siccome ci stiamo asumendo delle "responsabilità" su uno strumento pubblico suggerisco una soluzione "giuridica", visto che si rifiuta e addirittura Ru.Di. mette in discussione il nostro sforzo per garantire tutela e immagine alla figura dei DJ che, negli anni non sono mai stati considerati, anzi non negli anni ancora oggi, e sarebbe opportuno Spazialex confermasse in questo senso, considerando che è un pò più aggiornato di informazioni di altri su questo forum di come stiamo combattendo su questo fronte, e il mio auspicio era almeno quello di avere come avversari solo le controparti non i DJ, o almeno non tutti, visto che, indipendentemente da quello che si continua a discutere qui , i nostri soci continuano ad aumentare, forse proprio a causa delle responsabilità che "noi" ci assumiamo anche qui, ma ripeto visto che è così, vediamo se possiamo risolvere il problema nel modo seguente:
Io ho tranqullizzato e me ne assumo la responsabilità, penali e civili per cui, chiunque abbia in uso copie lavoro acquistate legalmente su internet o masterizzate da dischi originali dopo essersi dotato della licenza e dopo aver adempiuto agli obblighi di caricamento del database inserito nellla stessa per il numero di copie lavoro per il quale si è scelto di operare, e che le stesse si possono utilizzare per la pubblica diffusione anche a scopo di lucro.
Chiedo a Morpheus o a Ru.Di. di fare altrettanto tranquillizando chi faccia lo stesso "non" dotandosi della licenza e, si assumano la responsabilità, pubblica scritta su questa pagina, dopodichè, nella prossima riunione del Comitato, Morpheus o Ru.Di. mi autorizzano a portarla in discussione, consentendo i controlli sulle rispettive dichiarazioni e assunzioni di responsabilità.
La loro rassicurazione, tranquillizzerà tutti e noi potremo dedicarci ad altro, ma,....... scusa Ru.Di., mi puoi dire a che cosa dovremmo dedicarci per continuare a garantire i diritti dei DJ? Possiamo abbandonare tutto? Lasciamo che i DJ si autotutelino come negli anni passati? Diciamo a tutti i nostri associati che da queste pagine sta risultando inutile l'impegno delle Associazioni? oppure suggerisci qualche soluzione alternativa alla licenza? RICONSIDERA PERO' QUANTO HO SCRITTO GIA' IN ALTRI POST, ovvero bisogna vedere se gli autori e gli editori sono d'accordo, e, per essi la SIAE, quindi al nostro posto ci eviterete voi le sanzioni e le udienze in Tribunale se ce ne fosse la necessità?
Madigi48
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