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Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE

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The_Animal_DJ
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da The_Animal_DJ »

Scusate... volete far credere che la licenza è nata solo per far fronte alla pirateria?!? No, perché s'è così nessuno a capito niente in tal proposito!!!
Colpendo una determinata categoria lavorativa non si va ad arginare in nessun modo il problema della pirateria!!!
Di DJ che scaricano illegalmente file pirata quanti saranno?!? Voglio esagerare... 100.000!!! Gli altri milioni di furbi che si riempiono l'HD di file pirata come li blocchiamo?!? Con la licenza sperimentale per il PC?!?
Questa storia della licenza per fermare la pirateria è una BUFFONATA!!! Se si vuole fermare la pirateria bisogna agire in altro modo e per altri canali... chi vuole rubare... RUBA!!!
Adesso io ho sottoscritto la licenza perché sono pigro e non ho voglia di dimostrare ad un asino che fa un controllo a raglio che ho comprato tutto quello che ho nell'HD ma nessuno può costringermi a farlo!!! Prima di sottoscriverla ho chiesto a mio cugino, ch'è avvocato, delucidazioni in merito e lui mi ha confermato, librone della legge a mano, che nel preciso momento in cui compro un vinile, CD od Mp3 che voglio, ho il diritto LEGALE di farne una copia di protezione per uso personale e questa copia la posso usare per legge (quindi non per grazia ricevuta da SIAE, GdF, Polizia Postale e mazzi vari) come meglio mi pare... anche per fare il DJ!!!
Quindi l'ostinazione di certi enti privati e di alcune forze dell'ordine che fanno comunella con loro a volere questa licenza a tutti i costi si porrebbero in una situazione ANTICOSTITUZIONALE nei confronti del libero cittadino italiano che vorrebbe avvalere dei propri diritti... poi da qui si potrebbe fare una degressione politica sull'attuale metodo d'applicazione delle leggi in Italia che allungherebbe il topic di milioni e milioni di pagine... ma non siamo qui per parlare di politica ma capire cosa comporta realmente questa licenza!!!
Dopo averla fatta posso finalmente dire ciò: la licenza la fai solo se non vuoi sbatterti a contestare dei soprusi legali da parte di un'ente privato che dovrebbe tutelare i diritti d'autore ma de facto ha creato un "buco" da €800.000.000,00 in diritti non pagati e adesso non sa più a che santo votarsi!!!
Detto questo... ho concluso... la licenza l'ho fatta... se adesso mi rompono le scatole perché uso il computer od i masterizzati gliela sbatto in faccia e faccio sogni tranquilli!!!

P.S.: Madigi avevo aperto un'altro topic dove ti facevo domande sulla tua associazione ma non mi hai mai risposto...
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Grazie Giordano, in poche parole quello che ostinatamente Mario non vuole capire (ripeto, solo capire non c'è alcuna volontà di far cambiare idea a chicchessia ma solo la volontà di spiegare come... librone alla mano, stanno le cose.)
Prima di sottoscriverla ho chiesto a mio cugino, ch'è avvocato, delucidazioni in merito e lui mi ha confermato, librone della legge a mano, che nel preciso momento in cui compro un vinile, CD od Mp3 che voglio, ho il diritto LEGALE di farne una copia di protezione per uso personale e questa copia la posso usare per legge (quindi non per grazia ricevuta da SIAE, GdF, Polizia Postale e mazzi vari) come meglio mi pare... anche per fare il DJ!!!
Questa è la famosa copia art. 71-sexies e seguenti, la stessa descritta sul sito sito SIAE (non mie convinzione perciò)

Mario, qui si parla di licenza DJ (e di copia privata visto che è scritto sulla legge, è una possibilità cui potersi avvalere se lo si vuole) non di pirateria. Se tu vuoi far passare la licenza come "lotta alla pirateria", beh questa si che è solo una tua convinzione personale
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sasadj
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da sasadj »

Per quanto riguarda la pirateria ed il danno agli autori (musicali e cinematografici) vorrei solo fare un appunto: in Italia siamo una cinquantina di milioni di abitanti più tutti gli immigrati non registrati, facciamo quindi, per semplicitá di calcolo ed ovvietà del paragone, cinquanta milioni di persone che ascoltano musica e che comprano, legalmente o illegalmente musica.
Per il calcolo delle probabilità è più probabile che un cittadino normale compri, scarichi o rimedi musica illegalmente più che un dj, meno del 10% della popolazione, faccia lo stesso.

Quindi, utilizzando lo stresso rapporto, Se c'è ad esempio un danno per gli autori e per l'erario (considerando IVA e tasse non versate) di €. 1.000.000,00 i dj illegali ne sarebbero responsabili solo per €.100.000, gli altri €.900.000 vanno ricercati in chi distribuisce ed usufruisce della musica e cinematografia illegale, quindi nei "normali" cittadini, non nei dj...


Se poi facciamo i conti alla mano: 1,4 miliardi di € + 200 milioni di € fa 1,6 miliardi; considerando che la cinematografia occupa almeno il 60% degli introiti (presumo anche il 70%), quindi il danno per la musica si aggirerebbe intorno a 640 milioni e, contando che la valenza della musica dance di tutti i tipi in Italia si aggira sul 20% del fatturato annuo, tornando ai miei calcoli percentuali, è "grasso che cola" se i dj che utilizzano musica illegale
Siano responsabili per circa 13 milioni (che sono sempre uno sproposito) ma che i "normali" cittadini siano responsabili per l'altro miliardo e 390 milioni di euro...

Quindi, è mia idea personale, che la licenza sperimentale SIAE non serva a combattere la pirateria, oppure non lo fa nel modo giusto.
Sbaglio?!?
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Ru DiJ
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

così facciamo contento anche Ru.Di. che mi accusa di aver paura di girare per le discoteche
Cosa ho detto io ? ... va beh ci sono abbituato...
neppure tollero caro Ru.Di. che si insista sul fatto che lavoriamo per qualche socio in più
Io parlo di arrancare qualche socio in piu che sopsa la causa, e te leggi qualche socio in piu che porta soldi... quando di fattori economici io non ne sto poroprio parlando.
io non solo mi reco nei locali
Cavolo enon vedi cosa succede? cambia oculista !!!
pensiero che evidentemente è offensivo per tutti i nostri soci
Ma quale offensivo... che chiunque legge oramai si sara pure stancato di leggere tutte le volte che specifico che si tratta di un mio personale pensiero condivisibile oppure no.
mancanza di rispetto dei diritti altrui
QUi gli unici a mancare di rispetto sono quelli che con questa licenza stanno facendo un danno a tutti i dj onesti.
Pensa quanto bello è per un dj onesto con tutto in regola e pure la licenza vedere l' ispettore che arriva, e dopo aver visto il foglietto lascia fare tutto... di primo impatto uno dice ah però.. allora funziona e serve ! La sera dopo un dj che dichiaratamente e spudoratamente dichiara di non comprare e di copiare o scricare illegalmente le tracce, arriva il controllo, mostra la licenza e anche per lui va tutto bene! Credi che quel dj sara contento di pagare la licenza e vedere queste cose ? La vera mancanza di rispetto e credere che siamo tutti cosi stupidi da non vedere queste porcate che vediamo ogni week enda da quando la licenza è in vigore.
Chi di voi è disponibile a invitarmi ad una sua prestazione con l'utilizzo delle copie di qualche produzione di miei soci in assenza di licenza?
Ma inzia a far controllare chi ce l' ha... che il problema sta li... Se poi non lo vuoi o non lo puoi vedere, allora si meglio chiudere il discorso.

Il secondo post...
Che centra tutto quello che hai trascritto/copiato. Li si parla di pirateria.
Gente che non compra la musica ma la ruba....
qui stai parlando a dj che la musica se la comprano, ci pagano i diritti e le tasse piu volte, quando comprano loro, quando eseguono paga il locale, e se per caso copiano ripagano loro tramite equo compenso.... Se questa per te è la priteria .... vuole dire che non vuoi vedere le cose come stanno ma che ti metti il parraocchi per focalizzarti su una cosa che non centra perche non vuoi vedere il resto.
Caro Massimo sono da sempre rispettoso delle convinzioni altrui e continuo a pensare che sostenerle come proprie argomentazioni merita rispetto, farle passare come risultati di sentenze o come applicazioni della legge non è sostenibile , almeno fino a quando non vi sarà una sentenza che lo affermi in modo definitivo, ovvero al terzo grado di giudizio che sarà sostenuto dall'accusa ora che è entrato in vigore l'accordo che è entrato in applicazione solo da un anno o poco più quindi non vi sono sentenze da prendere in considerazione.
Se questo vale per noi vale anche per te, ma Ischia non sono parole nostre ed è gia un pronunciamento in piu rispetto alla totale assenza di procedimenti a qualsiasi stato di quanto tu asserisci.

Si alla fine la comodità e l' utilita della licenza e non dover fare queste discussioni, La fai vedere e tutto, e sottolineo TUTTO è concesso...
Alla faccia della lotta alla pirateria...
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cuseppe
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da cuseppe »

grazie a tutti...se prima avevo dei dubbi nel sottoscriverla o no adesso mi è tutto chiaro...SI FOT****!!! io compro la musica e la suono con cosa voglio...sono stradaccordo con rudi e morpheus siete dei grandi
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Ru DiJ
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Cuseppe in ogni caso si tratta di una proposta che fanno, Erano partiti bene e l' idea di base era anche buona e utile... solo che è stata sviluppata in modo incosapevole e gli effetti collaterali sono peggiori dei benefici.
E un po come un chirurgo se per affrontare un operazione di appendicite (cosa lodevole) usasse una motosega anziche il bisturi, non cambierebbe il concetto che il motivo per cui lo fa è corretto ma lo fa con gli strumenti sbagliati... se poi uno decide di farsi operare con la motosega, firma il consenso (licenza) ma deve anche sapere quali conseguenze ci possono essere.
Per metterla in ridere l' affinita del paragone medico rapportata ad un azzione dei dj.... su un vinile c'è il solco ma non e che per leggerlo in quanto solco si usa un aratro,
Fa parte della mia filosofia di vita e del mio modo di lavorarel' idea che... gli errori si possono fare, gli fanno tutti io per primo... solo sbagliando si impara e si cresce. A fare la differenza però è sempre il modo in cui gli si pone rimedio. L' assurdo e che noi portiamo fatti per far capire cosa accade, ho postato i link della sentenza di ischia, e quindi il pronunciamento di un giudice. Non sono parole mie... Ma su questo volutamante sorvolano ed evitano l'argomento.
Se dicono che quanto asseriamo sia una mancanza di rispetto o sia offensivo, beh.. stanno solo dicendo che quanto dice un giudice, quindi la legge è sbagliato... tutto questo per non ammettere l' errore.
Apparte noi che siamo il nulla per loro, non esiste uno straccio di sentenza che dia ragione o sostenga quello che vogliono far credere loro.
Quindi alla fine credo che basti un po di intelligenza e buon senso per capire cosa fare.
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da sasadj »

Volevo porre un ultimo appunto (spero) a questa spinosa questione della pirateria, dei diritti connessi e della questione di riproduzione, diffusione e, soprattutto, fine di lucro.

In primis ringrazio Ru.Di.J. per aver postato il link della sentenza ma sfido chiunque di voi che non sia avvezzo alla lettura dei testi giuridici ad averla letta tutta ed ad aver estratto i punti salienti dalla stessa (anche perché, se così avremmo fatto, questa discussione sarebbe già stata chiusa).

L'ho faccio ora io per tutti, visto che, come scritto in precedenza, ho una particolare confidenza con i testi giuridici e, in particolare, con le sentenze dei tribunali :D

Nei motivi della decisione del giudice della sentenza di Ischia si legge quanto (attenzione, è un giudice che scrive, non un normale cittadino od un avvocato difensore):

- La vexata quaestio circa la «copia di lavoro» personale dei brani musicali realizzata dal «deejay» - Nella fattispecie in esame si dibatte della vexata quaestio circa la legittimità o meno della “copia di lavoro” del CD realizzata per uso personale da parte del deejay il quale (corrispondendo i relativi diritti di autore) abbia regolarmente acquistato la copia originale del CD ovvero il disco in vinile originale dei brani musicali e che, per motivi pratici ed organizzativi personali della propria attività, abbia duplicato dei singoli brani musicali, estrapolandoli dal CD originale o dal disco originale in vinile, così creando una cd. “copia di lavoro”, con i singoli brani musicali ricopiati nell’ordine in cui, secondo la programmazione, intende riprodurli nel corso della serata in discoteca.

A tale proposito il Tribunale, in accoglimento delle concordi richieste formulate dal Pubblico Ministero e dal difensore dell’imputato, reputa di dover aderire alla quasi unanime giurisprudenza di merito secondo cui, in tale specifica fattispecie, il fatto-reato in contestazione non sussiste.


E già qui si potrebbe chiudere il discorso....

Invece il giudice, forte dell'opinione che ne scaturisce dalla lettura dei testi legislativi, "ci mette il carico a 11" (come si dice dalle mie parti) sulla sua decisione, non ponendo, di fatto, alcun dubbio sulla liceità della cosa, infatti, subito dopo, scrive:

Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia “autorizzata”F].

Sempre per usare un'espressione del gioco delle carte: "Scopa, Briscola, Tressette, Settebello e Asso Pigliatutto!!!!" :lol:

segue poi nella descrizione della vicenda standard (che vi lascio leggere nella sentenza altrimenti questo post sarebbe lungo dieci pagine...) ma comunque vi riporto alcune parti che reputo fondamentali:

"Con la conseguenza che ... ciascun “deejay” potrà legittimamente realizzare la propria “copia di lavoro”, contenente i singoli brani musicali (per i quali ha già corrisposto il pagamento dei diritti di autore, mediante l’acquisto della copia originale del CD o del disco in vinile), .... non certo per “fini di lucro”, ovvero per vulnerare la norma sul diritto di autore"

"La ratio legis e la volontà del legislatore non sono orientate in questa direzione; per quel che attiene, poi, alla finalità di “lucro” descritta dalla norma scrutinata, essa deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non certo dall'aspetto remunerativo (estraneo alla fattispecie in esame) per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il “deejay” svolge durante la sua attività: aspetto economico che sussiste (laddove sia stata concordata una remunerazione) in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione, da parte del deejay, della cd. “copia di lavoro”: copia che, pertanto, di per sé, non risulta collegata ad alcun “fine di lucro”.

Viene così meno proprio l’elemento cardine costitutivo della fattispecie incriminatrice in esame.

Penso che meglio di così non possa essere esaustivo il concetto in questione!

Comunque, visto che non era il primo caso, il giudice ha voluto anche inserire un'altra nota, per far valere ancora di più il suo concetto e la sua decisione:

A tale proposito, il Tribunale reputa di condividere i seguenti due arresti giurisprudenziali di merito:

“l'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale" (Tribunale Milano, 1 ottobre 2002, in Foro ambrosiano 2002, 521),

E’ noto, infatti, che il “deejay” non "trasmette o diffonde" l'opera in modo che chiunque possa avervi accesso, ma ne fa solamente una esecuzione in senso tecnico, e soprattutto non abusiva, in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato "programma musicale" nato per la ripartizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

La “copia di lavoro” del “deejay”, priva di contrassegno S.I.A.E., è lecita, in quanto il "bollino" S.I.A.E. non è previsto per la cd. «copia di lavoro» personale, bensì esclusivamente per regolarizzarne la vendita e/o la distribuzione del supporto, cosa sicuramente diversa dal lavoro del deejay, il quale non vende, né cede ad altri la propria “copia di lavoro”, composta soltanto dai singoli brani musicali che egli intende fare ascoltare agli utenti della discoteca, nel corso della serata.

Anzi, proprio la scelta di una peculiare sequenza dei singoli brani musicali costituisce la principale prerogativa e caratteristica che contraddistingue la professionalità di un deejay, il quale effettua la selezione programmandola in base alle esigenze della utenza, in base al “tipo” di serata (ricorrenza, festeggiamento, ecc…) ed ad altri fattori ambientali, che possono mutare anche nel corso della serata stessa (di qui l’esigenza di predisporre anche copie contenenti diverse “tipologie” di programmazione dei brani musicali).


vorrei fare evidenziare anche quest'altra importante nota:

...è di tutta evidenza che, in ogni caso, la "pubblica esecuzione" di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà -in ogni caso- essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che, preventivamente, accede al "permesso SIAE", cioè al proprietario o al gestore della discoteca e non certo al “deejay” il quale, per passione musicale, ovvero per l’espletamento di un lavoro (talvolta per entrambe le motivazioni) presta la propria attività, organizzandone lo svolgimento nel modo più professionale possibile.

- La legge 22.4.1941, n. 633 e succ. modif. - Il primo comma lettera c) dell'art. 171-ter della legge 22.4.1941, n. 633 (modificato prima dall'art. 1 D.L. 22 marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 3-quinquies dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) stabilisce, infatti, che “è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) della medesima norma di legge”.

Il secondo comma lettera a) della medesima legge n. 633/1941, pure contestato nella fattispecie, testualmente recita: “è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi”.

Orbene, da una lettura sistematica delle norme qui scrutinate emerge l’espressa volontà del legislatore di sanzionare esclusivamente il "fine di lucro", reintrodotto dalla L. n. 43 del 2005 in luogo della più generica (precedente) previsione "per trame profitto", così correlando, in via diretta ed immediata, la sussistenza del reato ad un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, il “fine di lucro”, cioè l’utilità economica (nella fattispecie insussistente), che deve derivare direttamente dalla duplicazione dei brani musicali nella cd. «copia di lavoro» del “deejay”.

Cioè: posso essere punito se vendo le mie "copie lavoro" ad altri

Va, a tale proposito, rilevato che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni della L. n. 633 del 1941 non sono certo casuali, ma servono a contemperare la tutela del diritto d'autore con il progresso tecnologico, garantendo anche la diffusione, la circolazione e la conoscenza delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

Vorrei far porre attenzione a quest'ultima affermazione proprio per far notare che le definizioni, in ambito legislativo, sono fondamentali!

Con la conseguenza che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra "fini di lucro" e "fine di profitto", oltre ad essere connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore all’esigenza di contemperare, di volta in volta, i contrapposti interessi in gioco, come dimostrato dalla serie di modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171 ter della L. n. 633 del 1941, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente modificata, esigendosi -per la sussistenza del reato- il perseguimento di un “fine di lucro” (nella fattispecie, come già detto, insussistente) da parte del soggetto cui viene contestata la violazione della norma stessa.

Il discrimine, infatti, è costituito dal termine "fini di lucro", adoperato dal legislatore, rispetto alla diversa espressione "scopo di profitto", pure adoperata (precedentemente) dal legislatore, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.

L’espressione “fine di lucro” nell’attuale fattispecie prevista dal primo comma lettera c) dell’art. 171 ter l. 22.4.1941, n. 633 dimostra che il legislatore ha preso atto del diverso valore che le predette espressioni («fine di lucro» e «fine di profitto») assumono nella loro comune accezione giuridica, all’evidente fine di ridimensionare la sfera di applicabilità della norma in esame.

e, tanto per togliere gli ultimi dubbi:

"Non esiste, sul piano giuridico, altra plausibile spiegazione, ove si consideri che l'espressione "fini di lucro", contenuta nel testo attuale della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, fu dapprima sostituita con quella "per trame profitto" dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, e fu poi successivamente reinserita al posto di quella "per trarne profitto" dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 3, comma 3 quinquies, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005."

Tali modifiche (dovendosi escludere l’ipotesi di una schizofrenia legislativa), non possono essere altrimenti interpretate, se non come la dimostrazione dello specifico intento del legislatore di voler modellare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, dilatandola o restringendola, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d'autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione, alla diffusione ed alla conoscenza delle opere dell'ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato in contestazione.

Per concludere sul punto, le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione dell’art. 171 ter hanno assolto alla funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto" e restringendola allorché il fatto è stato previsto, come nella fattispecie in esame, come reato soltanto qualora commesso a "fini di lucro" (cfr., sul punto specifico Cass. Pen., III sez., n. 33303, ud. 25.6.2001, Ashour ed altri, rv 219683), dovendosi intendere, con tale ultima espressione, uno specifico fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte del soggetto cui viene attribuito il reato, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere (Cass. Pen. III sez., n. 149, ud. 22.11.2006, Rizzi, rv. 235706), essendo esclusi dalla previsione incriminatrice la duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l'acquisto non concorrano con i reati previsti dall'art. 171 e segg. e non siano destinati all'immissione in commercio di detto materiale (cfr. Cass. Pen., SS.UU., n. 47164, 20.12.2005, Marino).

Quindi, il Tribunale ha sentenziato che IL FATTO NON SUSSISTE e non che non sia punibile!!!


P.S.: fatemi una cortesia, leggete per bene tutto quanto e, solo quando siete arrivati a queste ultime righe ed avete appreso appieno quanto ho riportato e commentato qui sopra, replicate a questo post, grazie! ;)

(non perchè sono un Dio onnipotente ma solo per rispetto di chi cerca di far capire le cose a chi è digiuno di quest'argomento oppure di chi non ha ben capito di cosa si tratti ed è confuso dai mille post che si susseguono senza un senso logico...)
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cuseppe
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da cuseppe »

spero che tutti leggano ed evitino di pagare inutilmente una cosa ALTRETTANTO INUTILE
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Sasa... per correttezza cita sempre il sito da cui hai tratto il materiale....

Io ho postato il link, perche spero e mi auguro che l' abbiano letta, loro che sostengono che quanto dicono sia legge e che chi non fa come dicono loro sia nell illegalità. Anche se credo sia stato letto, ma volutamante si dribla sempre quando questa sentenza viene tirata in causa.
Io me la sono letta tutta e man mano che leggevo trovavo riscontro a quanto sostenevo, ma il vero fatto ridicolo, e che fino a prima della licenza anche le associazioni si battevano per far valere lo stesso sacrosanto diritto del dj di utilizare una copia per motivi tecnici, del tutto personali...
Poi non si capisce come mai nel giro di poco abbiano rinnegato completamente quanto sostenevano, sposando la causa della licenza e sostendo di fatto l' esatto contrario di quanto avessero sostenuto fino ad allora. Visto che non danno motivazioni sul perche ignorano completamente questo precedente legale, ad ogni uno è data la liberta di pensarla come vuole. Se non ricordo male tra l' altro questa sentenza non è storia antica ma risale ad un periodo incui anche se a gli inizi la licenza era gia attiva. Considerando i tempi della giustizia e va detto, molto probabilmente pero il fatto si riferiva ad un eppisodio precendente. In ogni caso anche se siae ha inventato questa licenza la legge non è cambiata e sempre quella, e possono dire quanto vogliono che sono cambiate le cose, in effetti in siae sono cambiate, prima gli ispettori controllavano. ora controllano solo chi non ha la licenza. Ma la legge è sempre quella.

Chi sotto scrive la licenza siglando l' accordo, oltre a quanto dice la legge italiana si sottopone a rispettare il regolamento di siae, e quindi proprio perche si firma la licenza un dj ritenuto regolare dalla legge , potrebbe venire sanzionato per non essersi attenuto all accordo che ha sottoscritto...
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Quelli di sasa Sono estratti della sentenza di Ischia,
il link più vicino a qui è quello che avevo dato anchio in uno dei miei ultimi post in risposta a Mario.
Lo rimetto qui per comodità

http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=43166" onclick="window.open(this.href);return false;

qui sempre dal sito ALtalex, la nota di Sara Amalfitano

http://www.altalex.com/index.php?idnot=43045" onclick="window.open(this.href);return false;

La sentenza è dell'agosto 2008 ma ne sistono anche di molto più recenti, in particolare una di cui sono a conoscenza perché ho seguito su richiesta dell'interessato ma che sarà resa publica solo quando lo stesso interessato lo vorrà.
In sintesi comunque, altra vicenda conclusasi con l'archiviazone (senza arrivarre cioè al processo su richiesta del PM stesso accolta dal GIP) e con la pienza soddisfazione del DJ e relativa restituzione dei dvd sequestrati
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