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Schema riassuntivo della licenza ONLINE per DJ SIAE

Come essere un digital jockey in regola utilizzando file audio e video.
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Come sai Baz, il programma musicale è vidimato SIAE e contiene un numero progressivo che lo rende "unico". Quando viene consegnato/i al gestore che "apre" un permesso per una o più serate, il numer progrezzivo viene caricato sulle dotazioni del gestore. Questa procedura che è a tutti gli effetti una procedura tipicamente amministrativa individua il "soggetto" responsabile, colui che risponderà in caso di mancanze. I veri borderò (che sono altrI) che pure fanno parte della dotazione e sono anch'essi vidimati e numerati, sono quelli che, grazie al collegamento con l'Agenzia delle Entrate, sono validi anche ai fini fiscali, sono ovviamente legati alquel soggetto responsabile.
I DJ non hanno quel tipo di responsabilità svolgento una mansione tecnica, di semplici "compilatori" di PARTE di quadri di un documento che di parti ne contiene altre.

I programmi musicali sono parte di un complesso di documenti che fanno capo ad un unico soggetto, non è possibile dividere questa cosa in più diversi soggetti perché chi fa "esecuzione" (nell'ambito di quel diritto) è SOLO il gestore.
E' forse solo questa la difficoltà che rende di difficile attuazione il prg mus, non lo possiamo scindere dal resto ma soprattutto dal permesso
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spazialex
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da spazialex »

il web ha già rivoluzionato il concetto di diritto d'autore
in futuro, copiando magari qualche nazione più evoluta
non avrà senso calcolare le esecuzioni con i programmi musicali (falsi al 99%)
ed incompleti (al 100%)
...stiamo a parlare di bordero' elettronico,
quando magari in futuro i locali pagheranno il diritto ad eseguire ed i riparti saranno fatti con indici di popolarità.
Sarà sempre più dura per i DJ sconfiggere le macchine che selezioneranno la musica in base "genius virtuali".
Digital Jockey è nato proprio per dare un senso alla figura umana che domina la tecnologia e qui siamo diventati tutti : avvocati e commercialisti
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

sarebbe un bel ritorno ripristinare gli indici di popolarità/gradimento. Certamente più giusti ma, effettivamente complicati da "calcolare"... su una cosa sono d'accordo con gli autori, le rilevazioni dobbono essere analitiche e in questo la tecnologia può effettivamente dare una gran bella mano. La registrazione può avvenire direttamente "on-line", ogni locale può penbsare di avere unproprio account su cui carica/scaricare tutti i dati necessari tra i quali anche registrazioni e programmi musicali, dove una va a confermare/smentire l'altro.

Le radio per esempio, sono costrette a tenere un registro sonoro di quanto trasmettono i motivi sono diversi da quelli richiesti dalla SIAE (che è sempre più SIE e basta) ma cosa vieta farlo per le disco con lo scarico automatico nel proprio account SIAE o (speriamo) di qualsiasi altra organizzazione in futuro se ne possa occupare per far cessare anche il monopolio della SIAE
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Sognatori... per loro ste cose sono fantascienza... non arrivano a capire che sono alla portata di mano. Finche ai vertici ci si arriva per gerontocrazia, la sigla più adatta a i loro spot la canta il Buon Renato Zero.... " Il carrozzonee... va avanti da se.. con i suoi fanti e con i suoi re... ridi DeeJay.. lala lalala ... t'o mettn n'cu.. e t' o devi piglià! " :D
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da furetto@dj »

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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Ho provato a fare un attimo di retromarcia e al posto di rileggere la definizione di copia lavoro mi sono riletto la definizione di copia privata.
Non so in quale strano labirinto di connessioni sinaptiche sia stata partorita l' idea di introdurre la copia lavoro.
La fonte è idiscutibile.... perche è ilsito della siae.
Prima di scrivere e riportare premetto che, il termine RIPRODUZIONE non è riferito all' esguire pubblicamente un opera, ma bensi all'azione fisica che si svolge quando si fa un dupplicato.
Sito Ufficiale SIAE ha scritto:Ambito di applicazione dell’eccezione per “copia privata”

Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:

- per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Quindi se dupplico per vendere o distribuire l'opera è reato. Ma se ne faccio una copia per usarla io in prima persona su un supporto diverso dall originale, è un uso puramante privato e dunque legittimo.
- Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

- In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.

È inoltre illegale e penalmente perseguibile:

la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;
la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.
Il dj non trae alcun guadago dall azione di copiare o dupplicare un originale. Non e che se suona con l' originale prende meno e se suona con il dupplicato prende di più. Quindi di fatto rientra nell eccezzione prevista dalla SIAE STESSA.
Il sostenere che il dj viene pagato, e quindi trae luco per avere effettuato un dupplicato del proprio originale, è un errore più che evidente... perche l' azione di copia la fa a casa sua per un motivo puramente personale... vuoi il non portarsi dietro pesi, fuoi la necessita tecnica di usare sequenzialmente più brani presenti in un unico supporto, o vuoi perche nel locale in cui si esibira non esistono gli strumenti tecnici per leggere l' originale. Nel locale al massimo fa ascoltare una traccia, ma su quel passaggio gia è il locale a pagare la pubblica esecuzione.
Sostenendo che il dj trae lucro dupplicandosi l' ordiginale, equivale a dire che anche il parcheggiatore del locale beneficia del fatto che il dj usi la copia...

Per completare il quadro SIAE gi aprevede anche chi deve pagare
Sito ufficiale SIAE ha scritto:Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso

Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.

Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
Spese di diritto che poi riversano sul consumatore finale, spesso con una voce a se in fattura , indicate la dicitura contributo SIAE assolto o qualcosa di simile. .

Basta leggerlo... i dj non compaiono tra chi deve pagare, e non vi è nemmeno alcuna allusione o connessione a cio che fa il DJ.
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Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

Giusto ribadire i concetti base che aiutano tutti a capire meglio e formarsi così una opinione quanto più obiettiva possibile.

Art 13 è il diritto di riproduzione, fissare cioè su supporto l'opera dell'autore che così diventa "supporto fonografico" (quale che sia).

riproduzione=copia

da cui la "riproduzione o copia privata", fissare su supporto l'opera dell'autore ma solo per propri scopi personali. Un attività che non è rivolta a terzi, in nessun modo ma è rivolta a se stessi e per se stessi.

Dacché il tanto abusato "riprodurre in pubblico" non ha alcun significato, vuoi anche solo perché non è per niente artistico assistere a uno che si masterizza dei dischi :mrgreen:
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Ru DiJ »

Hahahaha... massimo questa è bella !
Il lato triste è che è talmente palese come stanno le cose, che risulta veramente complesso anche solo immaginare come si possa essere arrivati a questo punto.
Che il danno non è nemmeno aver fatto partire la cosa, ma l' essere convinti che cosi va da bene, e se a due anni dall avvio nulla è cambiato sono stra contento di non averla fatta. Nel frattempo grazie all immobilità, si è solo rafforzata la convinzione che sia solo un modo per raccimolare soldi. gli aventi diritto sono solo una scusa per incassare qualche spicciolo, e non credo di dire una cavolata visto che se fosse stato fatto per il loro interesse, in primis si sarebbe stabilito come ripartire gli incassi. Alla fine è facile dire... beh aumentiamo le spese degli onesti almeno loro pagano e pagheranno ancora... solo che gli onesti mica sono stupidi... sara per quello che aumentano gli iscritti ? E' sempre piu diffuso il fatto che avendola controllo zero... si fa presto a capire il perche anche se lentamente le adesioni salgono... e credo anche che sia questo il motivo per cui non si fa nemmeno il minimo sindacale dei controlli interni... che se ci fossero nemmeno i dj parassiti la sottoscriverebbero .
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Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da furetto@dj »

Mi auguro che sia così RU.Di.
Ma nel 1980 io ho firmato per pagare la siae alla radio privata e tutti i concorrenti se la ridevano,ma dopo un pò,un paio di anni
sono arrivati i controlli a tappeto della finanza e siae e alla fine io ho risparmiato i soldi
dell'avvocato e di tanti arretrati con interessi.
Morpheus

Re: Schema riassuntivo della licenza sperimentale

Messaggio da Morpheus »

cosa completamente diversa furetto e capisco che anche in questo caso, qualcuno si è divertito a non dire tutto.

Un'attività radiofonica è un'impresa, il soggetto che la gestisce è un soggetto di tipo "giuridico" che persegue un lucro, un profitto.

Nell'80 io come molti altri qui (immagino) c'ero e proprio nelle radio perché quello era il mio lavoro principale ma non ricordo proprio "imprenditori così ingenui" da non sapere che la SIAE era da pagare. Ricordo dei gran casini con l'ESCOPOST ma per motivi di frequenze e disturbi ai sistemi di navigazione dell'aereoporto (di Bologna, nda), di cavità oltre i 108 mhz

il dj, invece, non è un'impresa (anche se a qualcuno piacerebbe) è un "arte o mestiere" (per usare una vecchia ma ancora valida definizone).

L'istat nella sua classificazione ATECO ci mette qui
http://www3.istat.it/strumenti/definizi ... R-90.01.09" onclick="window.open(this.href);return false;

Ciò che vale per un'impresa, come è la radio ma anche la stessa discoteca o locale dove andiamo a prestare la nostra opera, non vale per un soggetto NON giuridico quale è il DL/DiJ.
Il DJ/DiJ non deve iscriversi alla Camera di Commercio, non deve per svolgere la propria attività, accedere ad autorizzazioni di tipo commerciale (non deve presentare istaanza al proprio Comune), non deve possedere e conservare particolari requisiti/abilitazioni per svolgere la propria attività lavorativa. Egli è "persona fisica", per questo non gli deriva nessun obbligo amministrativo (fatto salvo se si "auto-obbliga" attraverso l'ENPALS come esercente attività musicale. Ma come è noto questa è un "alternativa" e comunque resta confinata al solo ENPALS e nons i stende verso terzi).

Nessuno poi ride se tu la fai la licenza DJ ed io no, per esempio. Lo abbiamo detto mille volte, è una scelta individuale. Resta un fatto "giuridicamente" inconfutabile: allo stato di fatto il DJ non ha obbligo a sottoscrivere quella licenza.
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