Digital Jockey

L’associazione No Profit

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT “DIGITAL JOCKEY”  21.4.2008

STATUTO

Titolo I 
Disposizioni generali

 art. 1 – E’ costituita una associazione denominata “Digital Jockey”
L’associazione ha sede in Via Ugo Foscolo 31, 50018, Scandicci, Firenze. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dei soci fondatori a maggioranza semplice.

art. 2 – L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione della maggioranza assoluta dei soci fondatori.

art. 3 – L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. L’associazione mette al primo posto l’uomo, e nello specifico l’artista esecutore creativo, denominato “digital jockey” e pone come scopo sociale primario, la valorizzazione della sua figura professionale attraverso il suo accrescimento etico, culturale e scientifico,  sfruttando  l’innovazione,l’informatica e quant’altro il progresso tecnologico metterà a disposizione per performance “live”. Per ottenere tale scopo si adopera e si propone di promuovere, realizzare favorire le attività dettagliate nell’art.4:

art.4 – Attività Sociali

– La realizzazione di strumenti di comunicazione quali Siti Web, newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni digitali (ed in generale qualsiasi strumento di comunicazione si ritenga o divenga necessario).
– Realizzare, suggerire  e diffondere materiale informativo e promozionale, atto a stimolare l’avanzamento culturale e la libertà di discernimento musica ed informatico del Digital Jockey,
– Formare e coordinare gruppi di esperti in grado di operare in vari ambiti musicali ed informatici, per accrescere la cultura e la professionalità del Digital Jockey.
– Creare Rapporti con le case software ed hardware in modo da poter recensire e testare le novità in materia, e supportarle nelle nuove realizzazioni.
– Essere presenti o rappresentati nelle fiere, eventi, convegni affini allo scopo sociale.
– Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
– Collaborare con educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona, ed un valore sociale, sollecitando l’istituzione di corsi di formazione inerenti lo scopo sociale e promuovere anche in proprio attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
– Collaborare con i mezzi mediatici, quali TV, Radio, Quotidiani, Periodici e Libri in modo da diffondere gli scopi e le finalità dell’associazione e promuovere in proprio attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
– Dialogare, Collaborare, supportare, altri Enti,  associazioni o professionisti, con cui condividiamo le filosofie dello scopo sociale, e che eventualmente possono fornire servizi diversi da quelli che si propone la nostra associazione, e aggiungere supporto  per i nostri associati, come ad esempio, promozione, formazione, tutele legali e sindacali generali e  con le Istituzioni o enti  in ambito informatico, musicale e della tutela del diritto d’autore.
– Attivare i propri canali di comunicazione per valorizzare la figura tecnico/artistica degli associati al fine di poter ottenere una migliore visibilità e collocamento nel mondo lavorativo.
– Organizzare in proprio o in collaborazione, eventi per fare esibire a scopo promozionale in pubblico i Digital Jockey e Attività culturali Generiche come: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni e  corsi di musica.
– Attività di Progettazione, Test e sviluppo Software, Hardware e prototipi, inerenti lo scopo sociale.

art. 5 – Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) quote associative;

d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche attività o progetti;

e) contributi di organismi internazionali;

f) donazioni e lasciti testamentari;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

art. 6 – L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S’impone anche la gratuità delle cariche.

 

art. 7 –  L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e viene comunicata per iscritto irettamente ai soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di  agamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di Esclusione del socio per morosità stabilita nell’articolo 11 del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile. Nel caso che il socio ordinario volesse retrocedere a socio frequentatore, questo sarà possibile solo su autorizzazione della maggioranza dell’assemblea dei soci, e mai potrà richiedere rimborsi della quota sociale versata per l’anno in corso

 

art.-  8 Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo

Titolo II 
I soci

art. 9 – I soci possono essere Fondatori, ordinari, sostenitori, frequentatori, e onorari.
Soci fondatori: Sono  le persone fisiche che hanno partecipato all’Atto di Costituzione dell’Associazione. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo.
Fanno parte di diritto al Consiglio direttivo. Sono soggetti al pagamento della quota di socio ordinario.
Soci ordinari: Sono le persone fisiche che esercitano le attività inerenti agli scopi dell’associazione, sono soggetti al pagamento della quota annua associativa
Soci sostenitori:  Sono le persone fisiche che esercitano le attività inerenti agli scopi dell’associazione, sono soggetti al pagamento della quota annua associativa in misura almeno tripla dei soci ordinari in cambio di un diritto di prelazione nelle attività sociali.
Soci frequentatori: Sono le persone fisiche iscritte al sito web dell’associazione.
Non sono soggetti a nessun tipo di pagamento e non hanno diritto di voto, all’atto dell’iscrizione rilasciano dati che  autocertifichino l’identità e ne permettano il controllo successivo. Ed acconsentano al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti.
Soci onorari: vengono associati su segnalazione di un socio fondatore, ordinario o sostenitore, previa approvazione del consiglio direttivo o dalla maggioranza dei soci fondatori, Titolo aquisibile per particolari meriti o per aver promosso attività di rilievo nell’ambito dello scopo sociale.
Inoltre possono essere soci onorari Aziende, Società, Compagnie, Fondazioni, Enti o organizzazioni affini interessate all’attività dell’Associazione, che ne condividano i principi e che abbiano promosso attività di rilievo nel settore. Non sono soggetti al pagamento della quota. Non hanno diritto al voto, ma possono essere interpellati a scopo consultivo.

Tali figure di Socio saranno inquadrati in uno o più albi sociali, (con attribuzione di numero di matricola nominativa) che avranno valore cronologico a testimonianza dell’evoluzione numerica dei “Digital Jockey2
art. 10 – Il socio fondatore, ordinario e sostenitore, che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Le carice di socio frequentatore e onorario non hanno scadenza.

art. 11 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
– recesso
– esclusione
– morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa per i soci ordinari.
L’esclusione è deliberata insindacabilmente dal consiglio direttivo.

art. 12 – Esclusione del socio
Può essere escluso il socio:
-Che tenga un comportamento incompatibile con gli ideali dell’Associazione.
-Che tenga comportamenti moralmente deprecabili e contro la legge
-Che non osservi le delibere degli organi competenti.
L’esclusione è decisa dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.
La decisione è insindacabile.

art. 13 – Ciascun socio deve:

a) Rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;

c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;

d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

 

Titolo III 
L’assemblea dei soci

art. 14 – L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci fondatori ed ordinari.
L’Assemblea dei Soci ha lo scopo di cooperare con il Consiglio Direttivo nell’azione di reperimento
di risorse da destinare agli scopi dell’Associazione e di formulare consigli e raccomandazioni sulle
strategie a medio termine dell’Associazione in relazione alle necessità emergenti.
All’Assemblea dei Soci possono partecipare anche i soci sostenitori, senza diritto di voto.
L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei Soci
fondatori ed ordinari e delibera a maggioranza dei presenti. È convocata almeno una volta all’anno
dal Presidente dell’Associazione e provvede ad approvare il bilancio.
La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, a mezzo postale, via fax e/o telematica
agli indirizzi comunicati dai soci e trascritti nell’apposito registro, inviata almeno otto giorni prima
di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del
giorno.

Per le comunicazioni postali fa fede il timbro di spedizione.
Spetta all’Assemblea dei Soci di formalizzare la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può rappresentare a mezzo di delega scritta un solo altro socio.
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano, il quale nomina un
segretario.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto a cura del segretario, su apposito libro, processo
verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario medesimo.

art. 15 – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

art. 16 – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

art. 17 – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti o per domanda di almeno tre soci fondatori.

art. 18 – I soci fondatori riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Titolo IV 
Il consiglio direttivo

art. 19. – I soci fondatori fanno sempre parte di diritto del consiglio direttivo.
art. 20. – Il consiglio direttivo, oltre ai soci fondatori, è nominato dall’assemblea, ed è composto da non meno di quattro persone, più i soci fondatori, come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o  dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
art. 21. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
– decide sugli investimenti patrimoniali;
– stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
– delibera sull’ammissione dei soci;
– decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi
– approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare l’assemblea dei soci;
– stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
– conferisce e revoca procedure.

art. 22. – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.
Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di otto volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

art.23. – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

art. 24 – Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato dall’assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
art. 25. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
art. 26 – Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

a) uno o più siti web gestiti dall’Associazione;

b) una o più mailing list (pubbliche o private);

c) uno o più news server;

d) uno o più canali irc;

e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L’uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all’insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette. L’uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all’interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

art. 27 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.